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Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). 

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

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RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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Rigettato il ricorso del Miur contro la sentenza di primo grado ottenuta dall’avv. Rinaldi dell’Anief con condanna alle spese perché le ragioni di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea. Un altro successo dopo le tre recenti sentenze del tribunale del lavoro di Trapani che ha assegnato 500.000 Euro a tre precari.

Con sentenza n. 205 del 14 febbraio 2013, dopo il clamore destato dalle recenti sentenze siciliane, anche i giudici di Appello di Torino confermano l’illegittimità della mancata progressione in carriera dei precari, supplenti annuali della scuola, perché in violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, e quindi in contrasto con il principio di non discriminazione.

Il caso

Una docente di scuola elementare con diversi contratti a termine stipulati nel corso degli anni con il Miur, aveva ottenuto dai giudici di primo grado il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive (scatti biennali) che avrebbe vantato se fosse stata assunta di ruolo, contestando l’art. 106 del CCNL 2007 applicato al personale con contratto a tempo determinato, laddove in contrasto con l’art. 79 applicato al personale di ruolo.

Il Miur aveva presentato appello l’estate scorsa forte della sentenza della Cassazione che recepiva l’interpretazione autentica del legislatore (L. 106/2011) in merito alla deroga della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione dei precari della scuola. A tal proposito, l’Avvocatura dello Stato invocava il diritto costituzionalmente protetto all’istruzione e alla continuità didattica (artt. 33-34). Il legale dell’Anief, avv. Rinaldi, si costituiva all’inizio del nuovo anno sostenendo l’inesistenza delle ragioni oggettive.

I giudici della corte di Appello di Torino hanno dato ragione all’Anief e hanno condannato il Miur al pagamento di ulteriori 2.300 € di spese di lite perché, nel riprendere le recenti sentenze dalla Corte di Giustizia europea (Adeler 2006, Alonso 2007, Gavieirio 2010, Torres 2010, Santana 2011), non hanno rinvenuto elementi precisi e concreti che possano derogare al principio di non discriminazione. Le ragioni oggettive, infatti, non possono essere individuate nel carattere temporaneo del lavoro (natura del contratto), né possono essere giustificate dal fatto che l’amministrazione pubblica rappresenti il datore di lavoro, né possono essere dedotte da norme interne (leggi, contratti) dal carattere astratto, cosicché nella gerarchia delle fonti normative quando al giudice si palesa il contrasto tra norme interne e comunitarie, questi ha l’obbligo di disapplicare le prime in favore delle seconde come nel caso di specie. Nelle conclusioni, la Corte ricorda come hanno diritto al pagamento degli scatti soltanto i supplenti annuali.

Per Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola, si tratta dell’ennesima conferma della sistematica violazione della normativa comunitaria in tema di precariato della scuola, dopo le denunce pubbliche riprese dalla stampa nel gennaio 2010. Negli ultimi 14 anni si è preferito chiamare annualmente i supplenti invece di assumerli in ruolo per ragioni di finanza pubblica che, seppur comprensibili, non possono mortificare la professionalità dei lavoratori e discriminarli in tema di retribuzione.

Oggi, chi ricorre in tribunale, seppure di fronte a una forte resistenza dello Stato italiano, trova finalmente quella stessa giustizia che è reclamata anche in altri Paesi europei. Per quanto riguarda, invece, il diritto alla conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, si deve attendere con serenità il prossimo giudizio della Corte di giustizia europea, che è stata investita della questione dal giudice Coppola di Napoli.

 

Passata in giudicato la quarta sentenza ANIEF emessa dal Tribunale di Trani. Il MIUR si arrende a quanto ottenuto in primo grado dall'Avvocato Michele Ursini in favore di una nostra iscritta e non propone appello. Adesso la ricorrente, docente ancora precaria, potrà, grazie all'azione legale portata avanti con esperienza e professionalità dal nostro sindacato, stipulare il contratto a tempo indeterminato riconosciutole dal Giudice del Lavoro a far data dal 1° aprile 2009 per l’accertato abuso dei contratti a termine e della conclamata disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e di ruolo.
Sono già quattro le sentenze del Tribunale di Trani che il MIUR non ha appellato nei termini cedendo le armi di fronte al diritto alla stabilizzazione per illecita reiterazione di contratti a termine vantato dagli iscritti ANIEF ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 368/2001. Lo scorso anno la sentenza di primo grado emessa dal Giudice del Lavoro Maria Antonietta La Notte Chirone ha accolto le richieste del nostro legale, dichiarato “la nullità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti inter partes sotto la vigenza del D.Lgs. 168/2001” e ha, di conseguenza, stabilito che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il Ministero dell'Istruzione doveva essere considerato a tempo indeterminato con decorrenza 1° aprile 2009.
Le quattro sentenze che hanno ormai acquisito l'autorità del giudicato, censurando l'operato del MIUR, riconoscono, inoltre, un'indennità onnicomprensiva in favore degli iscritti ANIEF pari a un totale di 31 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maggiorata degli accessori di legge oltre alla conseguente “ricostruzione della carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi”. Le schiaccianti vittorie ANIEF sono costate al MIUR ulteriori 8.700 Euro per condanna alle spese di lite.
Ancora una volta le azioni legali promosse dall'ANIEF in tribunale si rivelano vincenti e, ancora una volta, una docente precaria potrà finalmente stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato cui aveva diritto sin dal 2009. L'ANIEF, per il tramite del suo legale di fiducia Avv. Michele Ursini, provvederà immediatamente a richiedere l'esecuzione del giudicato in modo da porre fine al lungo e denigrante periodo di precariato cui il MIUR aveva illecitamente relegato la nostra iscritta.
30 marzo 2013
Ufficio Stampa Anief
www.anief.org
 

Accolte le tesi ANIEF sulla discriminazione perpetrata dal MIUR nei confronti dei docenti precari cui non riconosce alcuna anzianità di servizio nonostante i numerosi anni di lavoro prestati e i chiari dettami della normativa europea. L'Avvocato Francesca Marcone ottiene 4 sentenze di accoglimento per altrettanti nostri iscritti e il riconoscimento del pieno diritto alla medesima progressione stipendiale riservata ai docenti di ruolo.

Il Giudice del Tribunale di Lanciano (CH) accoglie i ricorsi patrocinati dall'ANIEF e conferma che “il principio di non discriminazione fa parte dei principi generali dell'ordinamento interno e del diritto comunitario, sicché il giudice nazionale, in forza anche della sovraordinazione della normativa UE, ha l'obbligo di applicare il diritto comunitario disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore che successiva alla norma dell'Unione, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.”

Dando seguito alle precise richieste del legale ANIEF sull'applicazione dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e rigettando le vane opposizioni del MIUR, il Giudice conviene che “le ragioni oggettive idonee a giustificare l'eccepita disparità di trattamento non possono individuarsi nella sola esistenza di una norma nazionale che disciplini un diverso trattamento, imponendo la clausola 4 del richiamato accordo quadro di interpretare la normativa nazionale in modo conforme alle prescrizioni della clausola e, nel caso di impossibilità, disapplicare le disposizioni nazionali difformi”. Dopo queste chiare premesse e un'attenta ricostruzione normativa sull'argomento, il Giudice accerta il diritto dei ricorrenti “alla ricostruzione della carriera considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato” e condanna il MIUR al pagamento in favore dei quattro iscritti ANIEF delle differenze dei crediti retributivi maturate.

L'impegno quotidianamente profuso dall'ANIEF contro le palesi ingiustizie e le discriminazioni che il MIUR si ostina a perpetrare nei confronti dei lavoratori della scuola ha, ancora una volta, ottenuto i risultati sperati garantendo ai propri iscritti giustizia e completa tutela dei propri diritti.

 

Il Giudice del Lavoro di Brescia dà ragione all'ANIEF e riconosce il pieno diritto all'estensione dei contratti a tempo determinato stipulati “erroneamente” dal MIUR al 30 giugno di ogni anno, ribadendo che se i posti ricoperti con contratto a termine sono vacanti, la scadenza corretta del contratto è il 31 agosto.

In accoglimento del ricorso patrocinato dall'Avv. Paolo Lombardi, legale di fiducia dell'ANIEF sul territorio, il Tribunale di Brescia accoglie il ricorso ANIEF e, ribadendo che “l'Amministrazione non ha alcuna discrezionalità nell'individuare la durata dei contratti a termine”, dichiara nullo “per violazione di una norma imperativa” il termine apposto dal MIUR a ben quattro contratti stipulati da un nostro iscritto su posti vacanti. I contratti, così come richiesto dal legale ANIEF, sono stati quindi integrati con il corretto termine del 31 agosto di ogni anno “con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche”.

Il MIUR, che a volte sembra “dimenticare” che i contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili devono essere sempre stipulati con termine al 31 agosto di ogni anno, ha ricevuto dall'ANIEF l'ennesimo “promemoria” in Tribunale con una condanna a pagare in favore del ricorrente le mensilità di luglio e agosto non corrisposte per ben 4 anni scolastici e le spese di soccombenza in giudizio quantificate in 1.500 Euro.

 

L'ANIEF vince ancora in tribunale: il CCNL concluso tra i sindacati rappresentativi e il MIUR discrimina senza ragioni oggettive i docenti precari. Lo ha ribadito il Tribunale di Catanzaro accogliendo le richieste dei nostri legali e ha confermato che la disparità di trattamento perpetrata ormai da anni dal MIUR nei confronti dei lavoratori a termine, nonostante il beneplacito dei sindacati rappresentativi, non è giustificabile e devono, invece, essere corrisposte le medesime progressioni retributive riconosciute ai docenti di ruolo.

L'Avv. Cinzia Galasso, che con costanza e professionalità si occupa di tutelare i diritti degli iscritti ANIEF sul territorio, ottiene il pieno riconoscimento degli scatti biennali maturati da un docente a seguito di contratti a tempo determinato stipulati nel corso degli anni. Il Giudice del Lavoro di Catanzaro ha, infatti, dato piena ragione all'ANIEF asserendo che “per la Corte dell'Unione la Clausola 4.1 osta all'introduzione d'una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato”.

Accogliendo l'istanza del legale ANIEF, il Giudice, Dott.ssa Paola Ciriaco, non ha ravvisato “nelle fonti legislative o collettive nazionali ragione sufficiente per derogare al divieto di discriminazione nei confronti del ricorrente” e ha concluso che “non vi sono ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato”. Altre due sentenze, di identico tenore, sono state ottenute in questi giorni grazie al determinate e preciso intervento dell'Avv. Maurizio Ragusa presso il Tribunale di Torino e dell'Avv. Luca Ficuciello presso il Tribunale di Pesaro e sono costate al MIUR una condanna che ammonta a circa 10.000 Euro di risarcimento danni, interessi legali e condanna alle spese di giudizio.

I soddisfacenti risultati ottenuti dall'ANIEF in favore dei docenti precari hanno imposto, dunque, una nuova censura dell'operato del MIUR nonostante il beneplacito dei sindacati rappresentativi e una lettura della disciplina nazionale e della contrattazione collettiva conforme alla normativa europea in modo da assicurare la piena e completa efficacia delle disposizioni statuite a tutela del lavoro a tempo determinato.