Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari - l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti
RICORSO STABILIZZAZIONE
DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazionein contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.
REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.
MODALITA' DI PREADESIONE: Inviareuna mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.
NOTE: Per avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli attie trasmettere al legale l’eventuale risposta.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.
REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviareuna mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.
REQUISITI: Docenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviareuna mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.
NOTE: Per avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli attie trasmettere al legale l’eventuale risposta.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
Finalmente, dopo diverse sentenze delle Corti del lavoro italiane al pagamento di risarcimenti danni da 9.000 a 30.000 euro e condanne alle spese da 500 a 2.000 euro, sempre a carico del Miur, per abuso dei contratti a termine e annullamento delle date apposte ai contratti a tempo determinato, un giudice pugliese accoglie anche le richieste di conversione del contratto a tempo indeterminato.
Il Giudice del lavoro di Trani, Chirone La Notte, con sentenza n. 2262 del 23.4.2012 ha accolto la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, dichiarando la nullità dei termini apposti sui contratti TD del ricorrente e disponendone l’immissione in ruolo con decorrenza dal 1 aprile 2009. La stessa decisione è stata adottata anche dal Giudice Brudaglio, che con sentenza n. 2296 del 26.4.2012 ha disposto l’immissione in ruolo di un docente precario dalla data del primo contratto TD.
Il merito è dell’équipe dei legali, coordinata dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, che in quest’ultimo anno ha portato avanti con esperienza e professionalità la battaglia legale lanciata in occasione della celebrazione della prima conferenza organizzativa, nel gennaio 2010, a Fondi (LT). Da quel momento, sotto i riflettori della stampa, anche altri sindacati hanno seguito la strada tracciata dall’Anief che, ad oggi, è l’unica ad aver avuto accolti tutti i ricorsi nella cause patrocinate dai propri legali.
Invitiamo, pertanto, i precari al quarto anno di supplenza su posto vacante e disponibile o al terzo anno, in caso di richiesta di recupero degli scatti biennali di anzianità, o ancora con contratto al 30 giugno per recuperare i mesi estivi, a rivolgersi alla nostra struttura territoriale per intraprendere l’iter giudiziale.
I ricorsi possono essere avviati anche dai docenti di ruolo per recuperare le somme spettanti per gli anni pre-ruolo.
RICORRENTI PRECARI CHE HANNO UN CONTRATTO IN CORSO AL 30 GIUGNO O AL 31 AGOSTO
* Se il ricorrente ha avuto nell’a. s. 2011-2012 un contratto al 30 giugno o al 31 agosto, per il terzo anno anche non consecutivo, e ha maturato più di due anni di servizio, anche non consecutivi, tra il 2001-2002 e il 2009-2010, può chiedere la differenza retributiva per gli scatti di anzianità, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative.
* Se il ricorrente ha avuto nell’a. s. 2011-2012 un contratto al 30 giugno o al 31 agosto, per il quarto anno anche non consecutivo (quindi per un periodo complessivo superiore a 36 mesi), a partire dal 2001-2002, su posto vacante e disponibile, può chiedere anche la stabilizzazione – risarcimento danni per abuso dei contatti TD, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative, e inviando la lettera interruttiva all’amministrazione interessata per raccomandata, conservandone copia.
* Se il ricorrente ha avuto tra il 2001-2002 e il 2011-2012 uno o più contratti al 30 giugno, su posto vacante e disponibile, può chiedere la trasformazione del contratto al 31 agosto, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative, e inviando la lettera interruttiva all’amministrazione interessata per raccomandata, conservandone copia.
Per avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.
RICORRENTI DI RUOLO
* Se il ricorrente, oggi in ruolo, ha avuto da precario almeno tre contratti di supplenza, al 30 giugno o al 31 agosto, tra il 2001-2002 e il 2009-2010, anche non consecutivi, può chiedere la differenza retributiva per gli scatti di anzianità, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative.
* Se il ricorrente ha avuto da precario tra il 2001-2002 e il 2010-2011 uno o più contratti al 30 giugno, su posto vacante e disponibile, può chiedere la trasformazione del contratto dal 30 giugno al 31 agosto, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative, e inviando la lettera interruttiva all’amministrazione interessata (specificare) per raccomandata, conservandone copia.
Per avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.
RICORRENTI PRECARI CHE NON HANNO UN CONTRATTO IN CORSO AL 30 GIUGNO O AL 31 AGOSTO
* Se il ricorrente ha avuto tre contratti di supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, tra il 2001-2002 e il 2009-2010, anche non consecutivi, può chiedere la differenza retributiva per gli scatti di anzianità, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative.
* Se il ricorrente ha avuto tre contratti di supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, tra il 2001-2002 e il 2010-2011, anche non consecutivi (quindi per un periodo complessivo superiore a 36 mesi) su posto vacante e disponibile, può chiedere anche la stabilizzazione – risarcimento danni per abuso dei contratti TD, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative, e inviando la lettera interruttiva all’amministrazione interessata per raccomandata, conservandone copia.
* Se il ricorrente ha avuto tra il 2001-2002 e il 2010-2011 uno o più contratti al 30 giugno, su posto vacante e disponibile, può chiedere la trasformazione del contratto al 31 agosto, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative, e inviando la lettera interruttiva per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.
Per avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.
Anche il Tribunale di Bologna ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni presentata da una ricorrente Anief, dichiarando illegittima la reiterazione dei contratti oltre 36 mesi e condannando il MIUR al pagamento di 5 mensilità oltre al pagamento dell'importo corrispondente agli aumenti retributivi dell'anzianità di servizio, interessi e rivalutazioni dal compimento del trentaseiesimo mese al saldo.
Il Giudice depositerà le motivazioni entro 60 giorni, sul ricorso presentato dall’avv. Tiziana Sponga.
Anief: ormai tutti i giudici del lavoro applicano la normativa Ue, accordando ai precari della scuola indennizzi di decine di migliaia di euro. Ma se il Miur continua su questa strada sarà costretto a sborsare milioni di euro: prima che sia troppo tardi, faccia un passo indietro e assuma tutto il personale con almeno tre anni di servizio.
Il Ministero dell’Istruzione farebbe bene a farsene una ragione: non si contano più le sentenze dei giudici del lavoro che applicano al personale della scuola la direttiva Ue 1999/70/CE, attraverso cui vengono cancellate le discriminazioni tra il servizio lavorativo prestato come precari e quello effettuato in qualità di personale di ruolo. Preso atto che l’unico vincolo rimane quello dei tre anni di supplenze svolte, dai Tribunali del lavoro continuano ad arrivare indicazioni di onerosi risarcimenti ai precari: ciò deriva dal fatto che oltre alla richiesta di assunzione in ruolo, i legali impugnano (con successo!) i contratti scaduti negli anni passati, al fine del riconoscimento della liquidazione del risarcimento danni per i mancati scatti biennali, per gli stipendi non percepiti nei mesi estivi.
E quando non scatta l’immissione in ruolo d’ufficio, i giudici dispongono il pagamento da parte del datore di lavoro di almeno cinque mensilità dell’ultimo stipendio come risarcimento danni per la mancata stabilizzazione. Inoltre, assieme all’orientamento giuridico, sembra stia consolidandosi anche la quota del risarcimento: circa 30.000 euro a precario. E più sentenze si concludono in questo modo, più è probabile che anche le altre assumano lo stesso epilogo.
L’ultima sentenza di questo tipo giunge da Milano, dove il giudice Scarzella, esprimendosi sulla causa patrocinata dall'avvocato Ezio Guerinoni dell’Anief, ha dichiarato illegittimi i termini apposti ai contratti stipulati. Riconoscendo che una sentenza della Corte Europea è vincolante per tutti i giudici nazionali: alla ricorrente, l’insegnante Pagliara, è stato quindi accordato un cospicuo risarcimento: 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita (oltre 10.000 euro); 2.880,76 euro come scatti biennali maturati e non corrisposti nel periodo di precariato; 14.354,38 euro quali retribuzioni non percepite nei mesi di luglio e agosto per gli anni in cui il contratto era stato stipulato fino al 30 giugno ma su posto vacante e disponibile.
“Nelle ultime settimane, prima di questa sentenza – ricorda Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief – anche altri Tribunali del lavoro hanno confermato tale parere. Evidentemente il diritto non perdona all’amministrazione italiana la violazione della normativa europea che ci chiede la corretta tenuta dei conti pubblici, ma anche la non discriminazione del personale a tempo determinato”. Secondo il Presidente dell’Anief, poiché sono diverse migliaia le richieste di stabilizzazione o di risarcimento da parte dei precari della scuola, il Ministero dell’Istruzione farebbe bene a prendere in considerazione una soluzione drastica: “assumerli tutti in blocco. Ciò comporterebbe – sostiene Pacifico - un esborso per le casse dello Stato decisamente minore rispetto a quello che affronterebbe l’amministrazione saldando decine di migliaia di precari, sulla base delle decisioni prese nelle aule dei Tribunali”.
L’Anief fa un ragionamento molto semplice: se l’indennizzo per la mancata stabilizzazione del personale si moltiplica per diverse migliaia di ricorrenti, ancora quasi tutti da esaminare, il Ministero dell’Istruzione rischia la banca rotta. Qualora il Miur dovesse continuare a mantenere l’attuale normativa, continuando a negare ai precari “storici” l’assunzione, i risarcimenti danni che sarà costretto a fornire per l’abuso dei contrattisaranno infatti complessivamente di almeno 3-4 milioni di euro.
Per chi non lo ha ancora fatto, rimangono a disposizione solo pochi giorni per avviare il ricorso. Le lettere di impugnazione dei contratti scaduti, infatti, vanno inviate entro e non oltre il prossimo 29 febbraio, seguendo le istruzioni già fornite dall’Anief.
Da parte del giudice del lavoro di Milano che ha ordinato il risarcimento danni per i mancati scatti di stipendio, la conversione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto e il pagamento di otto mensilità come condanna per l’abuso della reiterazione dei contratti.
Questa volta è la giudice Ravazzoni che, il 3 febbraio 2012, su un ricorso patrocinato dall’avv. Guerinoni dell’Anief, ha confermato le pronunce precedenti emesse dai suoi colleghi di primo grado e dalla Corte di appello, condannando il Miur a uno dei più pesanti risarcimenti danni, così articolato:
- 3.562,79 euro come differenza retributiva per i mancati scatti per il servizio al termine delle attività svolto dall’a. s. 2006/2007;
-15.161,66 euro come pagamento degli stipendi per le mensilità estive di luglio e agosto insieme alla trasformazione dei contratti firmati dall’a. s. 2005/2006 dal 30 giugno al 31 agosto;
-10.400,00 euro all’incirca pari a otto mensilità per l’abuso dei contatti a termine;
-1.600,00 euro più interessi e altro, come risarcimento delle spese anticipate dal legale dell’Anief.
La giudice del tribunale di Milano ha ricordato come è dovere dell’amministrazione, in qualità di datore di lavoro, dimostrare la temporaneità e l’eccezionalità della proposta di contratti a tempo determinato per l’esercizio di supplenze, ha ribadito la prescrizione decennale nelle cause portate avanti, ha sottolineato la nullità di circolari ministeriali che contro la legge autorizzavano ad assegnare posti vacanti e disponibili a cattedre al termine delle attività invece che annuali, e ha disposto l’annullamento del contratto a termine illegittimamente posto.
Grazie all’Anief, i precari della Scuola ottengono giustizia, mentre il Miur è condannato a pesanti risarcimenti danni per l’abuso dei contratti. Se l’Anief diventerà rappresentativa chiederà ai tavoli con il Governo la piena parità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio, su tutti i 70.000 posti ancora vacanti e disponibili. Tra le prime cose, Anief chiederà anche l’annullamento dell’illegittimo contratto siglato il 4 agosto 2011 da CISL, UL, SNALS, GILDA che abolisce il primo gradino stipendiale per i neo-assunti, tolto illegittimamente, in ragione proprio della loro stabilizzazione, perché il diritto a un posto fisso per il funzionamento ordinario della scuola non è contrattabile.
Anief ricorda che è ancora possibile inviare la lettera interruttiva dei termini per ricorrere, entro fine mese.