Tutte le notizie

 
Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

NEWS: Vai alle News

RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). 

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

NEWS: Vai alle News

RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

NEWS: Vai alle News

 

 

Disposto dal giudice del lavoro per abuso dei contratti a termine, mancati scatti d’anzianità, stipendi estivi non corrisposti fino alla pensione. Pacifico (Anief-Confedir): in pochi giorni lo Stato condannato a indennizzare mezzo milione di euro per non aver dato seguito a quanto deciso dall’Europa che pone come discrimine non la natura del contratto ma la prestazione svolta.

È ormai tracciato il solco che porta giustizia per i troppi precari della scuola italiana vessati dalla burocrazia e dalle scelte scellerate dei nostri governanti. Per la terza volta in pochi giorni, il giudice del lavoro Mauro Petrusa di Trapani ha infatti comminato un risarcimento record ad un docente della scuola pubblica, stavolta addirittura di oltre 173mila euro, a seguito del ricorso patrocinato dall’Anief, attraverso i legali coordinati dagli avvocati Ganci e Miceli, per l’accertato abuso dei contratti a termine e della conclamata disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e di ruolo. La sentenza del 22 febbraio scorso sul ricorso n. 1227/11 non lascia spazio ai dubbi: l’amministrazione operando in questo modo esercita una palese violazione della direttiva e della giurisprudenza comunitaria.

La storia del docente precario siciliano è quella dei due colleghi risarciti con cifre analoghe pochi giorni prima: dal 2000 aveva accettato incarichi su posti disponibili e dal 2006 era stato chiamato a svolgere servizio su posti vacanti, senza alcuna ragione sostitutiva. Motivo per cui il giudice Petrusa ha rigettato la domanda di conversione del contratto ai sensi della recente sentenza della Cassazione che, pur richiamando la legge derogatoria n. 106/11, ha dichiarato l’illegittimità delle clausole appositive del termine dei contratti in base alla cospicua giurisprudenza comunitaria in materia. Con la sentenza è stato disposto, quindi, non soltanto il pagamento degli scatti biennali di stipendio e delle mensilità estive per gli ultimi sei anni a titolo di omissione retributiva e mancata progressione economica (21.094,22 euro), oltre accessori, ma anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per lucro cessante futuro (148.050 euro). Il Miur è stato infine condannato alla capitalizzazione e al pagamento dei 2/3 delle spese di lite (3.135 euro).

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir al contenzioso, “queste espressioni dei giudici confermano la bontà delle nostre richieste di risarcimento danni per il servizio svolto dai precari negli ultimi dieci anni su posto vacante e disponibile: stiamo ormai assistendo ad una ‘striscia’ di condanne esemplari sul trattamento economico dei lavoratori precari, perfettamente in linea con quanto deciso dall’Europa che pone come discrimine non la natura del contratto ma la prestazione svolta”.

“Sulle mensilità estive di luglio e agosto, d’altronde, l’Anief ha chiesto da tempo al Miur – continua Pacifico – di rivedere scrupolosamente le tante erronee assegnazioni disposte dagli uffici scolastici territoriali al termine delle attività didattiche (contratti al 30 giugno) quando il posto era vacante e disponibile e doveva essere assegnato in supplenza annuale (contratto al 31 agosto). Sulla stabilizzazione, dopo le ordinanze del giudice Coppola di Napoli, la parola passa ora alla Corte di Lussemburgo, il cui giudizio ai sensi del Trattato di funzionamento dell’Europa, sarà vincolante per ogni giudice dello Stato italiano”.

In poco più di una settimana i rimborsi che il Miur è stato condannato a comminare ai precari, a seguito dei ricorsi dell’Anief, sono superiori a mezzo milione di euro. Lo Stato non può continuare a tenere la testa nella sabbia. Si ravveda e recepisca finalmente la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE che apre alle assunzioni in ruolo per tutti i lavoratori che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio. Altrimenti è destinato a sborsare indennizzi per centinaia di milioni di euro. Senza mai dimenticare che sulla legge derogatoria italiana, approvata contro ogni logica, che evita la stabilizzazione dei nostri precari con oltre 36 mesi di servizio, pende sempre la spada di Damocle costituita dall’esame in corso sullo specifico da parte della Corte di Giustizia Europea.

 

Nuovo successo ANIEF a Roma: l'Avv. Salvatore Russo, patrocinando i ricorsi pilota a lui affidati e confermando gli ottimi risultati già ottenuti presso il medesimo tribunale, ottiene il pieno riconoscimento del diritto dei docenti di ruolo a vedersi riconosciuti gli scatti biennali non percepiti durante il periodo svolto al servizio del MIUR con contratti di lavoro a tempo determinato.

Il Tribunale di Roma, con una sentenza che accoglie totalmente le richieste del legale ANIEF, richiama la precedente e favorevole giurisprudenza già ottenuta dall'Avv. Russo ed esclude “che in capo alla ricorrente vi sia carenza di interesse ad agire, per essere stata nel frattempo immessa in ruolo. La parificazione dei supplenti rispetto ai lavoratori già di ruolo ha infatti una diversa estensione quantitativa, se non altro in termini di decorrenza degli accessori e ricostruzione della posizione contributiva, quando avviene ex post, a seguito dell’immissione in ruolo, e quando invece avviene con decorrenza dal momento in cui il servizio – in forza di un contratto a termine – è stato prestato”.

Il Giudice del Lavoro ricorda, richiamando quanto da sempre sostenuto dall'ANIEF, che la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, sancisce il principio di non discriminazione e si applica “qualunque sia la qualità rivestita dal dipendente pubblico al momento in cui propone il ricorso giudiziale, in particolare l'eventuale acquisizione della qualità di dipendente pubblico di ruolo e cioè di titolare di contratto a tempo indeterminato”. È stato, inoltre, ribadito che “La Corte di giustizia UE (sentenza 22 dicembre 2010, Gaviero) ha statuito che: [...] il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici”.

L'ANIEF vede nuovamente accolte le proprie ragioni in tribunale: il diritto al riconoscimento degli scatti biennali maturati durante il periodo di precariato non si estingue con l'immissione in ruolo del docente e determina comunque l'obbligo per il MIUR a risarcire il danno cagionato avendo ingiustamente, e in spregio alle direttive europee, discriminato per anni i docenti a tempo determinato. Il Ministero dell'Istruzione, come sempre quando in tribunale si scontra con i nostri legali, è stato condannato a pagare anche le spese per la soccombenza in giudizio. Il contenzioso già definito presso il Tribunale di Roma è valso, per i ricorrenti che si sono affidati ai legali ANIEF, 27.000 Euro a titolo di risarcimento del danno subito.

 

Le motivazioni: abuso dei contratti a termine, mancati scatti d’anzianità, stipendi estivi non corrisposti per gli anni passati e per quelli futuri fino alla pensione. Pacifico (Anief): siamo solo all’inizio, se lo Stato non si ravvede stavolta sborserà indennizzi per centinaia di milioni di euro.

Ora nessuno potrà dire che era un caso isolato la sentenza con cui, il 15 febbraio scorso, il giudice Petrusa di Trapani aveva disposto un risarcimento record di oltre 150mila euro netti, più accessori e interessi, nei confronti di un docente precario di educazione fisica e di sostegno come compensazione per l’abuso dei contratti a tempo determinato, mancati scatti di anzianità, mensilità estive non corrisposte per gli anni passati e per quelli futuri fino all’età pensionabile.

A distanza di pochi giorni, un altro insegnante precario, stavolta di elettronica ed elettrotecnica, ha avuto un risarcimento per motivazioni analoghe ancora più consistente: il supplente ha infatti elevato il record di indennizzo per questo genere di ricorsi a 169.700 euro!

Il giudice, lo stesso della prima sentenza, nel rigettare la domanda di conversione del contratto ha confermato il precedente orientamento, su ricorso notificato dall’avvocato Corso, coordinato dagli avvocati Ganci e Miceli, sempre per conto dell’Anief, dichiarando l’illegittimità delle clausole apposte nel contratto a termine: nel prendere in considerazione soltanto le annualità dal 2006 al 2012, durante le quali il ricorrente è stato assunto senza il pagamento delle mensilità estive e degli scatti di anzianità, ha quindi disposto il pagamento degli stessi nella misura di 28.500 euro netti, oltre accessori.

Per il risarcimento del danno relativo alla mancata stabilizzazione, inoltre, cagionato dal comportamento illecito dell’amministrazione che aveva assunto il ricorrente fin dal 2001 e che con ogni probabilità continuerà a reiterare i contratti a termine, al netto della posta attiva del risarcimento, atteso che il ricorrente dovrebbe percepire in futuro le stesse retribuzioni, per evitare locupletazioni, il giudice ha inoltre condannato il Miur al pagamento di 137.000 euro netti, oltre interessi da capitalizzare. Di questi, 55.000 euro riguardano i mesi di luglio e agosto di ciascun anno futuro, 46.000 euro per la mancata progressione economica futura e 36.000 euro per gli anni in cui il ricorrente non verrà retribuito perché non assunto, individuati in via equitativa nel 10% del periodo lavorativo residuo.

Lo stesso giudice ha infine riconosciuto al ricorrente il punteggio di servizio per i mesi estivi di ciascun anno a decorrere dal 2005. Ha compensato, infine, le spese di lite per la metà tra i convenuti, e per l’altra a carico dell’amministrazione per un totale di 4.200 euro oltre Iva e Cpa, essendo la causa del valore tra i 100.000 euro e i 500.000 euro ai sensi del D.M. 140/12.

Cosa accadrà ora è facile da immaginare. Siamo, infatti, appena all’inizio di una nuova stagione di ricorsi che riscattano gli abusi nei confronti dei precari della scuola. Nei prossimi giorni si attendono le altre sentenze, stavolta patrocinate dall’avvocato Adamo, sempre per conto dell’Anief. “Anche se ogni controversia presenta situazioni specifiche – dichiara Marcello Pacifico, presidente dell’Anief e delegato Confedir alla scuola e alle alte professionalità – abbiamo seri motivazione per pensare che i giudici del lavoro non vogliano assecondare l’abuso cronico del datore di lavoro, in questo caso lo Stato, nello stipulare contratti a termine e ‘contra legem’. Oltre che nel negare l’assegnazione di cattedre nella loro interezza, compresi i periodi estivi, e di quegli scatti stipendiali concessi erroneamente sino ad oggi solo al personale di ruolo”.

“Per quanto riguarda la corposità delle cifre corrisposte in questi giorni – continua il sindacalista Anief-Confedir - non dobbiamo sorprenderci: rappresentano un equo indennizzo. E presto diventeranno la regola. Facendo sborsare allo Stato, braccato anche dai giudici di Lussemburgo, centinaia di milioni di euro. A meno che il nuovo Governo non decida finalmente di adottare finalmente il buon senso, recependo la clausola 5 della direttiva 1999/70/Ce che apre alle assunzioni in ruolo per tutti i lavoratori che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi. Che significherebbe assumere 80mila precari, metà docenti e metà Ata. Con buona pace del ministro Patroni Griffi, che a pochi giorni dalla sua uscita di scena a capo della Funzione Pubblica – conclude Pacifico - vorrebbe incredibilmente escludere proprio la scuola dell’accordo quadro nazionale riguardante tutto il resto della pubblica amministrazione”.

 

150.385 euro netti, più accessori e interessi, a un solo ricorrente dal giudice del lavoro di Trapani. Battuto dai legali Anief, coordinati dagli avv. Ganci e Miceli, ogni record come risarcimento danni subiti per lucro cessante e danno emergente per mancata stabilizzazione e misura adeguata a condannare il comportamento illecito. Il Miur condannato al pagamento di scatti e mensilità estive per gli anni pregressi (2005-2011) e per gli anni futuri fino all’età pensionabile, con un’addizionale del 10% in via equitativa per i possibili mancati contratti.

La necessità dell’assunzione per pubblico concorso non può giustificare deroghe alle disposizioni che limitano il potere di abuso del datore di lavoro nello stipulare contratti a termine, né proteggere patrimonio di soggetti pubblici, né autorizzare comportamenti contra legem della pubblica amministrazione.


Nel ricorso n. 1658/11, il giudice Petrusa ha tenuto conto della recente giurisprudenza e della legislazione comunitaria e nazionale. Il docente precario di educazione fisica e sostegno aveva ottenuto dal 2005 diversi contratti da supplente su posti vacanti e disponibili, ma insegnava già dal 2001. Per il presidente dell’Anief e delegato Confedir alla scuola e alle alte professionalità, Marcello Pacifico, si tratta di “una giusta condanna che risarcisce in maniera adeguata i precari danneggiati dai comportamenti illegittimi del Miur. Delle due l’una: o la Corte di Lussemburgo deciderà che in Italia la normativa scolastica derogatoria sui contratti a termine è contraria alle disposizioni comunitarie e quindi va disapplicata oppure il risarcimento dei danni deve essere così dissuasivo da comprimere l’arbitrarietà illecita della P. A. e dare adeguata soddisfazione ai lavoratori”.
“In questo senso – conclude Pacifico – la sentenza del giudice del lavoro di Trapani può fare scuola dopo la recente pronuncia della Cassazione che paventava un possibile grave danno erariale alle Casse dello Stato fissando dei nuovi criteri risarcitori. In ogni caso, è confermata la dottrina secondo cui non vi possono essere trattamenti economici diversi tra lavoratori precari e di ruolo mentre il contratto al 31 agosto deve essere sempre riconosciuto se il posto è vacante e disponibil,e come Anief ha sempre denunciato dall’inizio del 2010”.

Il commento giuridico alla sentenza da parte del Presidente Anief, prof. Marcello Pacifico

La normativa nazionale e la giurisprudenza comunitaria: l’obbligo delle misure dissuasive e sanzionatorie

Il giudice in premessa richiama la normativa vigente, compreso l’art. 4, comma 14 bis, della legge 124 del 1999 introdotto di recente, e prende atto che nella normativa italiana non si ravvisano disposizioni che riconducano la materia della assunzioni della scuola alla disciplina generale sui contratti di lavoro a termine. Tuttavia, nel riprendere la sentenza n. 143/11 della Corte di Appello di Perugia, ritiene paradossale come a fronte di precariato scolastico diversificato, a seconda delle supplenze annuali, al termine delle attività didattiche o temporanee, nel nostro Paese si possa ritenere legittimo l’assunto secondo cui si può assumere reiteramente a termine su posti vacanti sol perché questi stessi posti un giorno dovranno essere assegnati a procedure concorsuali o sol perché esiste una stabile esigenza - mai spiegata - di copertura di posti liberi. Questo assunto, infatti, è ritenuto difficilmente conciliabile con le disposizioni comunitarie che individuano puntuali condizioni da soddisfare perché il termine a un contratto non comprometta la tutela di interessi fondamentali dei lavoratori. In ciò, la giurisprudenza comunitaria è chiara: la normativa nazionale deve prevenire gli abusi dei contratti a termine e sanzionarli nel perfetto recepimento della clausola 5 della direttiva 1999/70/Ce, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 368/01.
La sentenza Adelener del 4 giugno 2006 della CGUE è chiara: il giudice nazionale ha l’obbligo di provvedere laddove possibile all’interpretazione delle norme di diritto interno in modo compatibile con l’ordinamento comunitario. Quindi, nonostante la specificità delle norme sulla scuola, ritiene che devono trovare applicazioni le esigenze sottese alla direttiva; non è un caso se anche nella sentenza Vassilakis del 22 giugno 2008 della CGUE le assunzioni non possono avvenire in successione o a intervalli ridotti cosicché deduce che se la normativa scolastica fosse svincolata dai limiti applicabili ai rapporti a termine sarebbe in contrasto insanabile con la disciplina vincolante comunitaria e l’intera legislazione sull’assunzione del personale scolastico dovrebbe essere disapplicata. La carenza di ragioni oggettive come motivo per l’annullamento dei contratti a termine, infine, è stata, persino resa esplicita nella causa Kukuk del 26 gennaio 2012 della CGUE dove le stesse ragioni possono essere individuate nella particolare natura delle funzioni, delle caratteristiche a esse inerenti o dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale. Queste ragioni devono essere legate a circostanze precise e concrete che prescindono dalla loro esplicitazione nel contratto e che nel caso della scuola devono poter essere valutate nella discriminante tra posti vacanti e disponibili e non vacanti ma disponibili - come ha sempre ritenuto Anief. Se un contratto è dato a tempo determinato per ragioni sostitutive è giustificabile la sua reiterazione; in caso contrario, se il posto è vacante, l’amministrazione è tenuta a coprirlo attraverso l’attribuzione di un contratto a tempo indeterminato a personale idoneo attinto dalle graduatorie. In questo caso non vi è temporaneità del fabbisogno cosicché se il Miur non assume deve specificare le ragioni oggettive che non sono desumibili dalla situazione concreta e deve chiarire le ragioni tecnico-organizzative senza ripararsi dietro il diaframma della peculiarità del settore. A tal proposito, apodittica appare al giudice l’affermazione dell’Avvocatura dello Stato (invero condivisa da parte della giurisprudenza tra cui la Corte di Appello di Milano, sentenza n. 708/12) secondo cui la peculiarità del sistema di reclutamento scolastico esclude la sua compatibilità con il D.Lgs. 368/01.

La qualificazione e la quantificazione del risarcimento: lucro cessante e danno emergente

Il divieto di conversione del contratto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 165/01, in quanto coerente con l’art. 97 della Costituzione in merito a buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici, deve essere assunto, nell’ermeneutica del giudizio, per evitare l’aggiramento delle procedure di assunzione attraverso concorso e non per mettere in una posizione di privilegio la P. A. sul dipendente. La stessa normativa che impedisce la stabilizzazione dei precari nella P.A. secondo le recenti sentenze Adelener e Vassallo del 6 settembre 2006 della CGUE, deve essere accompagnata da misure dirette a prevenire l’utilizzazione abusiva da contratti a termine in successione. D’altronde, in assenza di espressioni di legge che individuano le misure idonee prescritte dalla Corte europea, la giurisprudenza interna ha cercato di ricostruire rimedi adeguati in via interpretativa per evitare reiterazioni del fenomeno, ovvero della stipula di contratti a termine. In alcuni casi è stata ripresa per analogia il risarcimento forfettario del danno previsto dall’art. 18 della legge 300/70 che prescrive il pagamento dalle 15 alle 20 mensilità della retribuzione globale di fatto. Argomento non condiviso dal giudice perché in contrasto con l’art. 14 della stessa legge, eppure non per questo preclusivo del risarcimento del danno, comunque, da erogare per trovare adeguato rimedio, a meno di disapplicare l’art. 36 del testo unico sul pubblico impiego. In ciò conforta la stessa Cassazione che con sentenza n. 4417/12 accetterebbe la conformità del divieto perché il risarcimento del danno sarebbe previsto dal nostro ordinamento con rimedi sufficienti per prevenire e sanzionare gli abusi commessi da parte di enti pubblici. Tra i rimedi il giudice non individua neanche l’indennità onnicomprensiva ex art. 32 della L. 183/10 che dovrebbe essere corrisposta soltanto nei casi di conversione ovvero come strumento accessorio. Il risarcimento del danno, infatti, non può trovare soddisfazione nell’applicazione del criterio legato all’emolumento aggiuntivo tra le 2,5 e le 12 mensilità, adottato nella conversione del rapporto a termine che è preclusa nel pubblico impiego rispetto al privato, con evidente disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati. Pertanto, ritiene che la strada percorribile per punire l’illecito sia la responsabilità in capo al Miur del contatto sociale qualificato, ai sensi dell’ art. 1218 del Codice civile.
La P.A. non è un passante occasionale ma soggetto con cui il danneggiato ha instaurato un pregresso rapporto di fatto (concorso pubblico, precedenti mansioni). Da tale rapporto scaturirebbe un affidamento in capo a ciascuno circa il corretto comportamento dell’altro, cioè un obbligo di protezione in capo a ciascuno dei paciscenti che va oltre il neminem laedere così da poter assimilato a un’obbligazione. Le stesse SS. UU. della Cassazione con sentenza n. 14712/07 hanno riconosciuto come nella responsabilità contrattuale l’obbligazione viene in esistenza nel momento fisiologico della vigenza se la responsabilità interna attiene proprio alla violazione di essa: se il danneggiante non è un passante occasionale ma ha avuto rapporti sufficientemente intensi con il danneggiato, in applicazione del principi solidaristici previsti dall’art. 2 della Costituzione si genera il dovere di curare l’interesse della controparte e di rispettare l’affidamento ingenerato dal contratto sociale, ragion per cui corre l’obbligazione di protezione la cui violazione da luogo a responsabilità d’inadempimento, secondo l’onere della prova, la prescrizione del diritto e l’individuazione dei danni relativi al risarcimento. Opinione più moderna ritiene che la parte che ha subito un danno precontrattuale abbia la possibilità di essere messo nella posizione economica in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stata la deviazione della trattativa, ai sensi dell’art. 1440 del Codice civile così da individuare come dolo incidente quei danni nella perdita dei vantaggi che il contraente avrebbe subito se non fosse stato depistato dalla condotta dolosa di uno dei contraenti, ovvero quella lesione dell’interesse positivo differenziale che deve essere risarcita come medesimo danno patrimoniale, secondo gli artt. 1223, 1225, 1227 dello stesso Codice civile, inteso nelle diminuzioni patrimoniali scaturite immediatamente e direttamente dalla condotta (art. 1223), purché siano prevedibili (art. 1225) e non riconducibili a fatto proprio del danneggiato (art. 1227). In poche parole, la giurisprudenza ha chiarito che il risarcimento deve avere ad oggetto le conseguenze che costituiscono effetto normale e prevedibile dell’illecito lamentato cosicché tutto il decremento patrimoniale subito dal danneggiato va risarcito sia che la deminutio riguardi il danno emergente o il lucro cessante applicando “del più probabile che non” e non “della certezza ogni oltre ragionevole dubbio” come ha ribadito la Cassazione nelle sentenze nn. 11755/06, 21619/07: nel diritto civile si deve ritenere che il danneggiante ha causato il danno quando, eliminata la condotta, vi è più del 51% di possibilità che il pregiudizio venga meno. In questo caso, i danni risarcibili diventano anche quelli che si sarebbero presumibilmente evitati e non i soli danni che probabilmente si sarebbero prodotto, applicandosi il criterio della funzione riparatoria dove il peso economico deve gravare su chi è meno ingiusto che lo sopporti; tra i due soggetti, infatti, vi è un equilibrio all’interno del quale si deve rintracciare l’elemento che faccia ritenere meno ingiusto la sopportazione dell’onere economico rappresentato dal danno. A questo punto, bisogna individuare nel caso di specie, la reiterata attribuzione del contratto a termine, quale sarebbe stata la perdita che probabilmente il danneggiato avrebbe potuto evitare. E’ ovvio che riferendosi all’id quod plerumque accidit il lucro cessante sia da individuare nella prospettiva di conservare il rapporto di lavoro fino alla pensione così da considerare le retribuzioni future come risarcimento danni e non retribuzione, nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione. A questo punto, è evidente che se il Miur può non assumere, tuttavia, non può farsi scudo del divieto di conversione per abusare dell’inferiorità della controparte. Se l’illegittima apposizione del contratto a termine come tatto negoziale non preclude alcuno effetto, come fatto, diventa un nomale comportamento illecito sul patrimonio di terzi e deve dare luogo al risarcimento del danno visto che non esiste alcuna legge che discrimina la protezione prioritaria del patrimonio pubblico rispetto a quello privato, né la necessità del pubblico concorso può recidere il nesso di casualità tra condotta e danno, come ritiene il tribunale di Roma nella sentenza del 18.09.2012: l’eliminazione della condotta illecita, infatti, qualora intesa nella sua naturale conseguenza della cessazione di alcun rapporto di lavoro annullerebbe lo strumento risarcitorio che rimane l’unica tutela in capo al lavoratore. Ad avviso del giudice, pertanto, il comportamento del Miur deve essere inteso contra legem produttivo di un pregiudizio e non come atto negoziale produttivo di effetti. La necessità dell’assunzione per pubblico concorso non può giustificare deroghe alle disposizioni che limitano il potere di abuso del datore di lavoro nello stipulare contratti a termine, né a proteggere patrimonio di soggetti pubblici, né ad autorizzare comportamenti contra legem della pubblica amministrazione. In questo caso non può essere reciso il nesso di causalità tra comportamento illecito e danno derivato, trovando applicazione l’art. 1440 del Codice civile per il dolo incidente richiamato secondo cui quando il comportamento di una delle parti ha determinato uno sviamento che ha inciso sul contenuto dell’accordo, questa deve risarcire. Per quanto riguarda la maturazione economica degli scatti di anzianità in regime di precariato, infine, a parere del giudice, l’art. 4 comma 14bis, introdotto alla legge 124/99 dal decreto legge 134/09, convertito nella legge 167/09 deve essere direttamente disapplicato, in assenza di ragione oggettive, in applicazione delle sentenze della corte di giustizia europea del 13.09.2007 e del 15.04.08, mentre è evidente che laddove il posto è vacante e disponibile per mesa espressione del legislatore nazionale, debba essere riconosciuto l’estensione del contratto ai mesi estivi con liquidazione delle somme spettanti.

Conclusioni

Il giudice, nel rigettare la domanda di conversione del contratto, dichiara l’illegittimità delle clausole apposte nel contratto a termine, e nel prendere in considerazione soltanto le annualità dal 2005 al 2011 durante le quali il ricorrente è stato assunto a tempo su posti vacanti e disponibili senza il pagamento delle mensilità estive e degli scatti di anzianità, dispone il pagamento degli stessi nella misura di 19.750 € oltre accessori. Per il risarcimento del danno relativo alla mancata stabilizzazione, inoltre, cagionato dal comportamento illecito dell’amministrazione che aveva assunto il ricorrente fin dal 2001 e che con ogni probabilità continuerà a reiterare i contratti a termine, al netto della posta attiva del risarcimento, atteso che il ricorrente dovrebbe percepire in futuro le stesse retribuzioni, per evitare locupletazioni, il giudice condanna il Miur al pagamento di 127.500 € netti, oltre interessi da capitalizzare, di cui 51.000 € per i mesi di luglio e agosto di ciascun anno futuro, 42.500 € per la mancata progressione economica futura, 34.000 € per gli anni in cui il ricorrente non verrà retribuito perché non assunto, individuati in via equitativa nel 10% del periodo lavorativo residuo. Riconosce, infine, al ricorrente il punteggio di servizio per i mesi estivi di ciascun anno a decorrere dal 2005, e compensa le spese di lite per i 2/3 tra i convenuti, e per 1/3 a carico dell’amministrazione per un totale di 3.135 € oltre IVA e cpa essendo la causa del valore tra i 100.000 € e i 500.000 € ai sensi del d. m. 140/12.

 

Ancora una vittoria targata ANIEF presso il Tribunale di Milano contro le ingiustizie perpetrate dal MIUR: scatti biennali riconosciuti e diritto agli stipendi di luglio e agosto per 3 contratti stipulati su posto vacante e disponibile. I nostri legali Cinzia Galasso e Angela Fazio ottengono una nuova soddisfacente vittoria in difesa dei lavoratori precari della scuola.

L'ANIEF ha ottenuto ancora una volta giustizia imponendo al MIUR il rispetto delle disposizioni dettate dalle direttive comunitarie sul diritto dei precari a percepire la medesima progressione stipendiale del personale a tempo indeterminato. In pieno accordo con quanto sostenuto dall'ottimo intervento dei nostri legali, il Giudice ha precisato che le motivazioni addotte dall'Amministrazione convenuta “non possono rientrare, alla luce dei richiamati principi affermati dalla Corte di Giustizia, fra le condizioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento” convenendo che “la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” con relativo diritto alla medesima progressione di carriera.

Sul diritto della ricorrente all'estensione dei 3 contratti stipulati con il MIUR al 30 giugno di ogni anno, il Giudice ha prima constatato, come dimostrato dall'ANIEF, che i contratti fossero tutti indiscutibilmente stipulati su posti vacanti in organico di diritto e ha conseguentemente applicato la normativa di riferimento stabilendo che “i contratti conclusi dalla ricorrente dovevano avere come termine finale il 31.08 e non il 30.06 con conseguente diritto a percepire le retribuzioni dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno”. MIUR condannato, quindi, a riconoscere alla ricorrente ANIEF l'anzianità di servizio maturata, il pagamento delle mensilità di luglio e agosto di ben 3 anni scolastici e ulteriori 700 Euro per le spese di lite.

La palese violazione della regolamentazione sul conferimento degli incarichi su posti vacanti e il mancato ossequio di quanto stabilito sin dal 1999 dalla Comunità Europea sull'obbligo di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, hanno portato ancora una volta il MIUR a soccombere contro l'ANIEF in tribunale. Queste vittorie, e la consapevolezza che un'altra nostra iscritta ha ottenuto finalmente giustizia, danno al nostro sindacato sempre maggior vigore in attesa che il MIUR, stanco di soccombere in tribunale, si ravveda e inizi a dimostrare con i fatti di riconoscere ai lavoratori precari della scuola il doveroso rispetto.