Per la determinazione del punteggio finale, tutti i titoli e servizi svolti possono essere determinanti al fine di evitare di finire nella “trappola” dell’esubero, con la Legge 107/2015 che d’ora in poi fa scivolare i malcapitati lavoratori nel marasma degli ambiti territoriali: anche mezzo punto può essere decisivo. E ritrovarsi senza posto perché un terzo del servizio regolarmente svolto da supplente è stato dissolto impropriamente nel nulla è una situazione incresciosa. Ancor di più perché, negli ultimi mesi, diversi giudici hanno più volte detto che le cose non stanno così: a Genova e Torino, solo per citarne due, i tribunali del lavoro hanno dato piena applicazione delle direttive comunitarie e al riconoscimento per intero del periodo di precariato ai fini dell’inquadramento professionale e retributivo, con il lavoratore danneggiato che si è visto assegnare 20mila euro di arretrati.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): l’orientamento dei tribunali è che il contratto collettivo nazionale risulti illegittimo anche quando differenzia la valutazione del servizio, non soltanto da precario o di ruolo, ma addirittura da mobilità volontaria e d’ufficio. Per questo motivo, i lavoratori della scuola non devono subire passivamente questa norma, ma impugnarla.
Per aderire al ricorso per farsi riconoscere per intero tutto il punteggio vai al seguente link.
In questi giorni, le scuole stanno pubblicando le graduatorie interne utili anche ai fini della mobilità. Con gli ultimi docenti e Ata in graduatoria che, nei casi di riduzione di organico, si ritroveranno in una situazione di soprannumerarietà e saranno costretti a presentare domanda di trasferimento. Altrimenti, la nuova sede di servizio verrà stabilita d’ufficio. Per la determinazione del punteggio finale, tutti i titoli e servizi svolti possono essere determinanti per evitare di finire nella “trappola” dell’esubero, con la Legge 107/2015 che d’ora in poi fa scivolare i malcapitati lavoratori nel marasma degli ambiti territoriali.
In molti casi, quando il personale è appaiato in graduatoria, anche mezzo punto può diventare decisivo. Ad iniziare dal periodo del pre-ruolo, che per tanti dipendenti è stato lungo e faticoso. Periodo che, ricordiamo, in base a quanto riportato a pag. 71 del Contratto collettivo nazionale, le scuole continuano a valutare per intero solo per i primi quattro anni: successivamente, un terzo del servizio regolarmente svolto da supplente viene di fatto dissolto nel nulla.
Eppure, i giudici hanno più volte detto che le cose non stanno così. Solo pochi mesi fa, i legali dell’Anief, Fabio Ganci, Walter Miceli e Alberto Agusto, hanno ottenuta una sentenza esemplare che ha condannato il Miur alla piena applicazione delle direttive comunitarie e al riconoscimento immediato e per intero del periodo di precariato ai fini dell’inquadramento professionale e retributivo di una docente di Scienze di Genova, assunta nel 1997 dopo aver conseguito l’abilitazione nel 1983. Il parere si somma a quello emesso poche settimane prima dal Tribunale del lavoro di Torino, che aveva assegnato 20mila euro di arretrati ad una collega con nove anni di pre-ruolo.
Per i giudici del lavoro italiani, infatti, “le modalità di svolgimento della attività lavorativa, per i tempi e il contenuto delle prestazioni svolte nel contesto di servizi pre ruolo, in nulla si differenziano […] con quelli svolti una volta avuto ingresso nel ruolo”. Non solo: “L’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la svalutazione del periodo di precariato da sempre posta in essere dal Ministero dell’Istruzione all’atto della ricostruzione di carriera, quindi, fa maturare il diritto della ricorrente a veder riconosciuta sotto ogni profilo la professionalità maturata presso la PA anche nel periodo in cui il rapporto di lavoro era a tempo determinato, con particolare riguardo, quindi, alla progressione professionale retributiva […] in ciò dovendosi disattendere ogni principio normativo nazionale divergente da tale assetto”.
A prevalere, ancora una volta, è stata la Direttiva comunitaria 1999/70/CE che prescrive il principio di non discriminazione del lavoro precario rispetto a quello a tempo indeterminato se non per ragioni oggettive. E i giudici anche stavolta gli hanno dato ragione. Il Miur, nel caso della docente ligure, pertanto, è stato condannato all’integrale e immediata valutazione di tutto il periodo pre-ruolo svolto dalla docente, iscritta Anief, e a riconoscerle “la progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato in ragione dei contratti di lavoro a termine” e conseguentemente, a corrisponderle come risarcimento le differenze stipendiali che le aveva sempre negato.
“L’orientamento dei tribunali della Repubblica – rammenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è che il contratto collettivo nazionale risulti illegittimo anche quando differenzia la valutazione del servizio, non soltanto da precario o di ruolo ma addirittura da mobilità volontaria e d’ufficio. Per questo motivo, i lavoratori della scuola non devono subire passivamente questa norma, ma impugnarla”.
Ricorri con Anief per farti riconoscere per intero tutto il punteggio dichiarato da supplente (punti 6, piuttosto che punti 3 per i primi quattro anni), nel rispetto di quanto più volte affermato dai giudici del lavoro sulla ricostruzione e la progressione di carriera, in coerenza con quanto espresso dalla Corte di giustizia europea. Per aderire al ricorso per farsi riconoscere per intero tutto il punteggio vai al seguente link.
Per approfondimenti:
LA SENTENZA DELLA CORTE UE (Terza Sezione) del 9 luglio 2015
La sentenza di Lussemburgo va allargata a tutto il pubblico impiego
Precariato, ancora confusione sui posti liberi: il Miur ostacola il regolare censimento
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