Premesso che sulle norme definite nella serata del 31 gennaio pesa il mancato accordo sulla chiamata diretta, che potrebbe rimettere tutto in discussione, per Anief non è stato disposto un concreto adeguamento dell'accordo con le disposizioni normative di rango primario, andando così a ledere i diritti di chi ha svolto servizio pre-ruolo o nelle paritarie. Eppure al Miur conoscono queste gravi mancanze, a seguito delle sentenze emesse dai tribunali, con i giudici che hanno deciso di riformulare i trasferimenti nel rispetto della normativa nazionale e transnazionale, oltre che del principio del merito sul lavoro.
I punti oscuri del contratto sulla mobilità 2017/18 sono molti: si va dalla mancata considerazione del servizio pre-ruolo per il computo del quinquennio di permanenza sul sostegno, alla mancata valorizzazione completa della validità del periodo pre-ruolo (nella mobilità d'ufficio e nelle graduatorie interne d'istituto), dall’ancora scarsa trasparenza dell’algoritmo ministeriale, sino alla negata precedenza assoluta per i dipendenti con disabilità o che si occupano di familiari bisognosi d’assistenza.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questa intesa sulla mobilità continua a non rispettare la normativa europea, poiché nega il giusto riconoscimento al servizio svolto durante il precariato, anche ai fini dell'assolvimento del vincolo sul sostegno. Infatti, già lo schema di decreto legislativo sulle ‘norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità’ approvato il 14 gennaio in Consiglio dei Ministri e ora al vaglio delle commissioni parlamentari, ci ha dato ragione. Avevamo auspicato la sottoscrizione di un contratto che avesse tenuto conto, nell’assegnazione del personale alle sedi, di tutti i periodi di servizio, a iniziare dalle supplenze e passando per le paritarie. Ciò vuol dire che la stagione dei ricorsi non è ancora finita.
Sulla mobilità del personale docente arriva un contratto a rischio impugnazione ancora prima di essere sottoscritto in via definitiva: infatti, sulle norme definite nella serata del 31 gennaio, pesa il mancato accordo sulla chiamata diretta che potrebbe rimettere tutto in discussione. Ma, soprattutto, non è stato disposto un concreto adeguamento dell'accordo contrattuale con le disposizioni normative di rango primario, nazionali e non, che vanno a ledere i diritti di chi ha svolto servizio da precario oppure nelle scuole paritarie. Eppure al Miur conoscono bene questa grave mancanza, a seguito delle sentenze emesse in questi ultimi giorni dai tribunali: esse infatti, dando ragione alle tesi patrocinate dal sindacato Anief, hanno confermato come l’amministrazione negli ultimi anni abbia posto in essere delle operazioni di mobilità che non hanno rispettato il fondamentale principio del merito e della professionalità acquisita dai lavoratori, non valorizzando il punteggio (di ruolo e da supplenti) attribuito loro per i trasferimenti.
Sulla pre-intesa raggiunta, in linea con quella politica realizzata il 29 dicembre 2016, permangono quindi diversi punti oscuri: si va dalla mancata considerazione del servizio pre-ruolo per il computo del quinquennio di permanenza sul sostegno, alla non valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie. Ma ci sono altri punti impugnabili: riguardano la non considerazione della validità del periodo pre-ruolo (nella mobilità d'ufficio e nelle graduatorie interne d'istituto), la mancata trasparenza dell’algoritmo ministeriale, oltre alla precedenza assoluta per i dipendenti con disabilità o che si occupano di familiari bisognosi d’assistenza. Nel 2016, in diversi casi il giudice ha deciso di riformulare i trasferimenti nel rispetto della normativa nazionale e transnazionale, oltre che del principio del merito sul lavoro.
Entrando nel dettaglio, riguardo al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie, l’articolo 2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 (conv in L.333/01) ha disposto che “i servizi d’insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, mentre nelle ‘note comuni’, riportate in calce alla tabella del CCNI sulla mobilità, è stato disposto che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”. Tale ultima previsione, così come confermato dalle numerose sentenze ottenute dall'Anief, contrasta con le disposizioni di legge menzionate. Nell'attuale accordo, infatti, nulla viene stabilito sul diritto dei docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie a vedersi finalmente riconosciuto il loro giusto diritto all'attribuzione del medesimo punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole statali.
Nelle ultime ore a ribadirlo è stato il giudice del Lavoro di Napoli – su ricorso dei legali Anief Walter Miceli, Fabio Ganci e Michele Speranza -, il quale ha sottolineato come l’articolo 40 del D.lgs. 165/01 disponga che “nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” e “nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
Il CCNI sulla mobilità del personale docente, pertanto, nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” è stata prontamente disapplicata dal giudice, “con affermazione del diritto dell’odierno ricorrente (per quel che rileva nella presente procedura d’urgenza) al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s 2016/17 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario Omissis e alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale”, con condanna dell’amministrazione scolastica ad attribuire il relativo punteggio “nella citata graduatoria per la mobilità, nonché all’attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio a essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità”, condannando il MIUR al pagamento delle spese di lite.
Sono diverse le sentenze sugli errori relativi alla mobilità svolta nel 2016 e che trovano, purtroppo, conferma nel testo definito con i sindacati maggioritari per l’a. s. 2017/18. Una di queste è quella del giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito come l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, sia quello del merito professionale: il tribunale ha infatti rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi in Fase C, a causa dell'ormai famigerato algoritmo e ha condannato il Miur all'immediata correzione dei trasferimenti operati, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto. Nella sentenza si sottolinea come occorreva “stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all’allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell’ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l’ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza”.
Anche il tribunale di Pavia ha dato pieno riconoscimento della pari dignità del lavoro svolto a tempo determinato su posto di sostegno, ai fini del raggiungimento del quinquennio di servizio post ruolo, in modo da ottenere il trasferimento su posto comune: in questo caso, il giudice ha spiegato che è stata posta in essere dall'amministrazione un'evidente “discriminazione non consentita dai principi costituzionali e dalla normativa europea, richiamata dalla Corte di Giustizia Europea”, la quale ha definitivamente chiarito che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “si è arrivati a un’intesa sulla mobilità che continua a non rispettare la normativa europea, poiché nega il giusto riconoscimento al servizio svolto durante il precariato, anche ai fini dell'assolvimento del vincolo su posto di sostegno; già lo schema di decreto legislativo recante “norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” approvato il 14 gennaio in Consiglio dei Ministri e ora al vaglio delle commissioni parlamentari, ci ha dato ragione. Avevamo auspicato la sottoscrizione di un contratto che avesse tenuto conto, nell’assegnazione del personale alle sedi, di tutti i periodi di servizio, a iniziare dalle supplenze. Questo vuole dire che la stagione dei ricorsi non è ancora finita”.
Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi, relativi alle discrepanze rispetto ai diritti dei lavoratori della scuola purtroppo confermate con il CCNI sulla mobilità 2017/18: per informazioni e adesioni cliccare qui.
In attesa di prendere visione della bozza contrattuale sulla mobilità sottoscritta il 31 gennaio, forniamo la sintesi fornita dalla rivista Orizzonte Scuola:
Personale docente
Detto personale con un’unica domanda potrà esprimere fino ad un massimo di 15 opzioni, sia provinciali che interprovinciali. La mobilità potrà essere effettuata da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa. Nel limite delle 15 opzioni possono essere richieste anche più province; l’unico limite è relativo alla scelta delle scuole che non possono essere più di 5. Nel caso di mobilità su scuola, si acquisirà la titolarità di scuola; nel caso di scelta di ambito o di codice sintetico di provincia, si acquisirà la titolarità di ambito. Una delle novità proposte dall’amministrazione riguarda le scuole secondarie di I e II grado con sezioni che ricadono in comuni diversi che avranno un organico unico. Nel caso specifico, le parti hanno convenuto che i criteri e le modalità dell’assegnazione dei docenti alle varie sedi venga definito dalla contrattazione d’istituto.
Licei musicali
Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso, sono riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di resto dispari, il posto residuo viene comunque assegnato alla mobilità professionale.
Sistema delle precedenze
Le parti, per dare un segnale di attenzione ai familiari che assistono persone con disabilità, hanno deciso di dare priorità all’assistenza al figlio, al coniuge e al genitore disabile rispetto alla precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità.
Individuazione e trattamento perdenti posto
Ai fini dell’individuazione del docente soprannumerario, per ogni ordine di scuola e tipologia di posto, si formulerà una graduatoria unica, senza distinzione tra titolari di scuola e di ambito. I criteri di individuazione del perdente posto restano invariati e i docenti ultimi arrivati per mobilità a domanda, indipendentemente dal punteggio, saranno collocati in fondo alla graduatoria e saranno i primi a essere individuati nel caso di contrazione dell’organico. Sia per il rientro nella scuola che nel comune di precedente titolarità rimane invariato il diritto alla precedenza per il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni.
Personale educativo
Aumentate da tre a nove le province esprimibili. Si potranno esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità. Per questo personale c’è l’impegno dell’amministrazione, su richiesta UIL, ad adottare per il prossimo anno la procedura On-line per la presentazione delle domande.
Tabelle di valutazione
Le parti hanno deciso di equiparare, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.
Per approfondimenti:
Tra ricorsi, ritardi e bocciature la scuola al via senza un prof su sei (La Stampa del 29 agosto 2016)
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Mobilità docenti 2017, contratto siglato. Confermate le 15 preferenze, a breve contrattazione su chiamata diretta (Orizzonte Scuola del 31 gennaio 2017)