Assalto alle sedi territoriali del giovane sindacato anche da parte di chi è inserito con riserva grazie ai provvedimenti cautelari ottenuti nei contenziosi pendenti. L'avvocato Walter Miceli che coordina la rete dei legali Anief spiega il perché della necessità di impugnare con un nuovo ricorso il recente decreto ministeriale e la strategia processuale
LA STORIA
Con ben oltre 150 mila precari abilitati esclusi dal doppio canale di reclutamento, c'era da aspettarselo. Nonostante due sentenze dell'Adunanza plenaria, non ci si rassegna a rimanere precari a vita, sfruttati da uno Stato che per colpa della politica non sa dare risposte ragionevoli a problemi reali. Ed è una nuova caccia al ricorso, alla ricerca di una giustizia che prima o poi trionfi nelle aule di giustizia.
Con oltre 100 mila cattedre vacanti, un Ministro dell’Istruzione davvero interessato a fare incontrare domanda ed offerta di lavoro avrebbe dovuto cogliere l’occasione della finestra di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, aperta in questi giorni, dopo ben cinque anni di attesa, tramite il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile, per permettervi l’inserimento di tutti i docenti abilitati. Invece, questo non è stato fatto e a settembre si rischia di avere lo stesso numero di supplenti di dieci anni fa quando però con il doppio canale di reclutamento si è garantito un rapido assorbimento.
IL POST DELL'AVVOCATO MICELI
Su quanto fatto in merito all'impugnazione del precedente decreto di aggiornamento delle GaE in questo quinquennio, bisogna, anzitutto, ricordare che tutti i ricorsi per l’inserimento nelle GaE, dal 2014 ad oggi, sono stati sempre coltivati impugnando le graduatorie ripubblicate di anno in anno e istaurando il contraddittorio con i controinteressati con onerose notifiche per pubblici proclami. Questa condotta processuale è stata tenuta dai legali Anief in ossequio ad una giurisprudenza pacifica del Tar Lazio, recentemente ribadita in udienza dal nuovo presidente della III sezione Bis, secondo la quale sono necessarie, a pena di improcedibilità, sia le impugnazioni delle graduatorie definitive che la notifica per pubblici proclami.
La giurisprudenza del Tar Lazio, inoltre, sul punto si può sintetizzare richiamando i principi espressi nella sentenza passata in giudicato n. 5316/2014:
“va rilevata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per omessa impugnativa delle graduatorie”. (…) Ed infatti, il provvedimento di ammissione con riserva, per la sua finalità cautelare tesa ad evitare il maturarsi dell'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale non può che esaurire i propri effetti con l'ammissione dell'interessata al concorso medesimo e, nel caso di specie, alla prova orale. Da ciò deriva da un lato la necessità per la ricorrente di impugnare anche la graduatoria di merito, al fine di ottenere l’inserimento nella stessa a titolo “definitivo”, con scioglimento della riserva, ma soprattutto - come più volte affermato anche dalla giurisprudenza della Sezione - per ottemperare all’esigenza processuale di assicurare l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocatisi nella stessa in posizione immediatamente successiva a quella della ricorrente, che subirebbero un pregiudizio certo dall’eventuale scioglimento della “riserva”, vedendosi definitivamente superati dalla ricorrente.
Tale principio, ad avviso del Collegio, vale non soltanto per i casi nei quali il concorrente escluso, non essendo inserito nella graduatoria finale, non possa poi pretendere di esservi utilmente collocato, ma altresì nei casi in cui il concorrente, ammesso con riserva a sostenere le prove del concorso a seguito di ordinanza cautelare, sia successivamente ammesso “con riserva” dall’amministrazione anche nella graduatoria definitiva, per la sopravvenuta intangibilità dell'atto conclusivo della procedura, a seguito della quale, tra l'altro, risultano consolidate le posizioni dei soggetti dichiarati vincitori."
Ne discende che la mancata o irrituale impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva rende inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, atteso che anche l'eventuale annullamento di quest' ultimo non potrebbe consolidare l’ammissione “con riserva” della graduatoria, non impugnata in parte qua (Cons. Stato Sez. V, 22-01-2014, n. 329; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 18-01-2014, n. 111; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 01-03-2013, n. 198). Ciò spiega perché, da sempre, tutti i nostri ricorsi sono stati coltivati impugnando con motivi aggiunti le graduatorie finali e notificando per pubblici proclami a tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie ripubblicate, nonostante le attività complesse e onerose poste in campo a partire dal pagamento nuovo del contributo unificato fino alla ricerca dei controinteressati.
Con il Decreto Ministeriale n. 374 del 26 aprile 2019, però, ci si trova davanti a un nuovo atto amministrativo che rivede i criteri di aggiornamento del punteggio e della provincia ovvero della determinazione delle GaE con autonomi punti lesivi della posizione dei ricorrenti ivi inseriti con riserva e di chi non può essere inserito come i diplomati magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli cui è precluso espressamente la presentazione della domanda. Da ciò, la necessità di una nuova impugnativa autonoma da parte dei vecchi ricorrenti. D'altronde, nel mutato contesto normativo e giurisprudenziale, le motivazioni che saranno presentate al giudice amministrativo sono evidentemente diverse da quelle poste nei precedenti ricorsi e orientate alla richiesta di una lettura euro-unitaria dell'accesso ai ruoli dei docenti abilitati e precari della scuola italiana da parte dello stesso Tar Lazio o della Corte di giustizia europea.
L'inserimento in GaE, infatti, oggi rimane l'unico strumento per prevenire l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, come ci ha ricordato la Cassazione e la stessa Corte costituzionale. D'altronde, il ritorno al vecchio concorso senza una nuova politica sugli organici riproduce e moltiplica il precariato a meno che di riaprire il doppio canale di reclutamento. Anche il Consiglio d'Europa sta affrontando lo stesso tema nei reclami collettivi presentati, e per questo, a maggior ragione, riteniamo che il giudice amministrativo sul decreto si debba esprimere sulla disapplicazione della norma interna nel rispetto del diritto dell'Unione.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE PACIFICO
Anche in passato, Anief ha intrapreso azioni giudiziarie apparentemente contrarie alla legge o non rispettose di alcune sentenze, e sempre queste azioni hanno cambiato la giurisprudenza in tema di GaE, come nel caso del diritto al cambio della provincia, al reinserimento dei docenti che ne avevano fatto richiesta, all'inserimento di tutti i docenti abilitati prima del 2012 nonostante la messa ad esaurimento delle graduatori permanenti.
Per tre volte, abbiamo avuto ragione dal giudice delle leggi (la sentenza n. 41 del 2011 sull'inserimento a pettine nelle GaE; la sentenza n. 187/2016 sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine e la sentenza n. 251/2017 sull'esclusione dai concorsi dei docenti di ruolo) e abbiamo avuto ragione in Corte di Giustizia Europea (la famosa sentenza "Mascolo") che ha fatto la storia del contenzioso giudiziario scolastico.
Continueremo a coltivare il diritto nelle aule dei tribunali fin quando la politica non darà le giuste soluzioni.
I NUOVI RICORSI ATTIVATI DA ANIEF
Alla luce di queste considerazioni tecniche, l’azione promossa dal sindacato Anief sulle domande di aggiornamento delle GaE, da presentare entro il prossimo 16 maggio, è dedicata:
- a chi con Anief ha già attivato tra il 2014 e il 2018 un ricorso per l’inserimento nelle GaE ma non è ancora stato immesso in ruolo o non è stato neanche inserito in GaE con riserva (chi è di ruolo, infatti, ancorché con riserva, non può rientrare in GaE e dovrà impugnare al Giudice del lavoro il decreto di licenziamento per essere confermato nel ruolo dopo aver superato l'anno di prova);
- a chi non ha mai ricorso con Anief per l'inserimento in GaE pur avendo presentato ricorso con altri legali (indipendentemente dall'inserimento con riserva) o non ha mai ricorso per l’inserimento in GaE;
- a chi è inserito a pieno titolo nella quarta fascia delle GaE e chiede di passare in terza fascia;
- a chi è inserito nella prima fascia delle graduatorie d'istituto ma vuole cambiare la provincia o le scuole d'inclusione;
- a chi intende ottenere il riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Possono ricorrere tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione, ovvero del diploma magistrale, ISEF, ITP, AFAM, chi si è abilitato presso le facoltà di scienze della formazione primaria (SFP), con il TFA o PAS o ancora all'estero, chi è risultato idoneo agli ultimi concorsi, il personale educativo (per l’inserimento nelle GaE della scuola Primaria). A chi è già ricorrente Anief e intende proseguire la sua azione per rimanere o entrare con riserva in GaE sono state inviate specifiche indicazioni e deve seguire comunque la specifica adesione.
Per tutti i nuovi ricorrenti, inclusi quelli che non hanno mai aderito ai ricorsi Anief, e comunque, per chi non è stato inserito con riserva, è necessario inviare la domanda cartacea predisposta da Anief e aderire al ricorso entro il prossimo 16 maggio, temine ultimo per l'invio della stessa domanda di aggiornamento.
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