Diventa pubblico il documento tecnico con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rivolgersi al Capo del Governo, assume una forte posizione contraria rispetto al progetto leghista, che attraverso l’approvazione di una serie di elementi incostituzionali porterebbe all’affossamento delle regioni del Sud. Gli esperti di legislazione, inoltre, avvertono: bisogna “garantire il ruolo del Parlamento”. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “una scuola organizzata a livello regionale, sulla base di specifiche disponibilità̀ economiche, rappresenta una netta smentita di quanto sancito dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione a fondamento del principio di uguaglianza, cardine della nostra democrazia, e lede gravemente altri principi come quello della libertà d’insegnamento”.
Sul progetto di regionalizzazione della scuola, della sanità e di una serie di servizi pubblici, le ragioni della Lega si stanno sciogliendo come neve al sole: dopo quelle spiegate qualche giorno fa dall’on. Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura della Camera, il quale oggi, in un’intervista ad Orizzonte Scuola, ha detto che “l’autonomia si può realizzare in tanti modi”, ma di sicuro “il M5S non permetterà un progetto che aumenti le disuguaglianze sociali e territoriali”, ad esprimere forti dubbi sul testo fermo in Consiglio dei Ministri è ora anche il “Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, che ha fornito una lucida sintesi sui principali elementi di criticità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.
Con un documento indirizzato al premier Giuseppe Conte, reso pubblico in queste ore, gli esperti di leggi dello Stato hanno palesato il fondato rischio, in fase di approvazione dell’importante provvedimento di legge, di aggiramento del dibattito parlamentare da parte del Governo: per il Dipartimento, non basta l’accordo tra Stato e Regioni per dar via all’applicazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Gli schemi di intesa sulle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno necessità di un passaggio legislativo.
“Nel delineare il relativo procedimento in sede di prima applicazione – si legge nel documento indirizzato al premier -, appare necessario garantire il ruolo del Parlamento, assicurando nelle diverse fasi procedurali un adeguato coinvolgimento dell’organo parlamentare, la cui funzione legislativa risulterebbe direttamente incisa dalle scelte operate nell’ambito delle intese”. Il pericolo è quindi che Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, promotrici del progetto, possano riuscire ad ottenere più finanziamenti a discapito delle altre regioni con già meno servizi e risorse.
Il Dipartimento del CdM ricorda che la “modalità di determinazione delle risorse prevede, infatti, che la spesa destinata alla Regione per l’esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non possa essere inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l’esercizio delle stesse”. Poi esemplifica: “se una Regione virtuosa ha una spesa storica nella materia trasferita pari al 70 per cento di quella media nazionale, e se si ipotizza che la relativa popolazione è pari al 10 per cento di quella nazionale, l’attribuzione di risorse non secondo il criterio storico, ma in base alla media nazionale, farebbe salire quest’ultima del 3 per cento (perché si perderebbe un risparmio del 30 per cento riferito al 3 per cento della popolazione)”. La conclusione è che “risulta dunque agevole comprendere come un tal modo di procedere implicherebbe un ingiustificato spostamento di risorse verso le regioni ad autonomia differenziata, con conseguente deprivazione delle altre (doverosamente postulandosi l’invarianza di spesa complessiva)”.
ANIEF CONFERMA
Le ragioni del “Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono in linea con quelle espresse dall’Anief. Secondo il giovane sindacato, infatti, il vero punto dolente non è il principio dell’autonomia differenziata che è affermato a chiare lettere in Costituzione e che ha una sua logica e un suo perché di esistere nel disegno costituzionale, ma la capacità dell’attuale (e non solo) classe politica di attuarlo senza creare gravi ferite a uno Stato di diritto già abbastanza fragile quale quello italiano. Basti pensare alle critiche fortissime all’attuale assetto del titolo V, parte II della Costituzione, come delineato dalla legge cost. n.3/2001, ritenuto da più parti imperfetto e da modificare.
Fa bene, il “Dipartimento per gli affari giuridici e amministrativi” ad asserire che con il riconoscimento di forme e condizioni di autonomia differenziata, si assiste a uno smantellamento del comma 3 dell’art. 117, considerato che esse possono transitare nella competenza delle Regioni. Di fatto si avrebbe nella realtà una complessa geometria delle competenze per ognuna delle regioni, cosiddette ordinarie, ridefinite sulla base di ulteriori attribuzioni.
IL PARERE DEL PRESIDENTE
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “l’impatto del provvedimento su ambiti materiali rientranti nella competenza esclusiva dello Stato e potenzialmente suscettibili è portatore di disparità di trattamento tra regioni o difficoltà nella libera circolazione delle persone e delle cose tra i territori regionali o limitazioni dell’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Per tali ragioni, si è paventato in dottrina che l’affidamento ad alcune regioni di servizi a forte contenuto redistributivo (come l’istruzione e la sanità) potrebbe portare ad un indebolimento dei diritti di cittadinanza, nonché́ – conclude il sindacalista - a problemi relativi all’individuazione di criteri per l’assegnazione delle risorse”.
ALTI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ
Appare evidente come profili di illegittimità costituzionale si potrebbero riscontare in diversi punti: nella parte in cui si prevede una modifica della Costituzione con modalità non previste (le modifiche delle disposizioni costituzionali sono disciplinate dall’art. 139 Cost.); per alcune materie appare molto problematica un’attribuzione completa alle regioni in quanto necessitano di interventi unitari; la devoluzione delle materie di competenza esclusiva non può totalmente essere devoluta alle Regioni, in quanto lo Stato dovrebbe definire le prestazioni essenziali; l’attribuzione delle risorse finanziarie alle Regioni sia basata, nelle more della definizione dei fabbisogni standard per ogni singola materia, sulla spesa storica riferita alle funzioni trasferite e destinata a carattere permanente, a legislazione vigente, dallo Stato alla Regione interessata.
Inoltre, continua, in considerazione delle difficoltà riscontrate nella definizione dei fabbisogni standard, gli schemi di intesa prevedono un meccanismo alternativo di determinazione delle risorse finanziarie per l’ipotesi in cui, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, non siano stati ancora definiti i fabbisogni standard (articolo 5, comma 1, lett. b), degli schemi di intesa). La previsione di tale meccanismo alternativo non risulta, a dire del Dipartimento stesso, condivisibile.
Infine, gli schemi di intesa non prevedono un termine di durata dell’intesa medesima: sarebbe opportuno la previsione di un termine di durata per evitare la definizione di processi irreversibili. E anche sulla clausola di cedevolezza delle disposizioni statali, c’è da dire che non possono essere le Regioni a stabilire quali norme statali cesseranno di essere applicate.
LA CONSULTA SI È GIÀ ESPRESSA
A questo proposito, le due sentenze della Corte Costituzionale, la n. 107/2018 (sulla L. regione Veneto) e la n. 6/2017 e 242/2011 sulla Legge Trento 5/2006, risultano particolarmente utili, perché evidenziano da una parte i rischi di disposizioni incostituzionali, in un caso sulla materia dei servizi per l’infanzia (di competenza esclusiva delle regioni), e dall’altra il problema del reclutamento del personale. In entrambi i casi, la Corte interviene con la dichiarazione di incostituzionalità a riprova di quanto sia facile scrivere norme che sembrano utili e funzionali, ma irrispettose dei principi fondamentali della Carta costituzionale.
Anief si è da sempre espressa contro questo modello di gestione dei servizi pubblici, a cominciare dalla scuola, partecipando anche, a fine giugno, alla manifestazione "No alla regionalizzazione scolastica, per difendere la Scuola di Stato", assieme ad altri sindacati, associazioni e comitati di settore. Anche se molto vago, lo scorso 24 aprile proprio il presidente del Consiglio ha preso un impegno per mantenere l’unità dell’istruzione pubblica: è bene che si ricominci da lì, mettendo subito da parte egoismi regionali che poggiano su leggi incostituzionali.
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