I legali Anief hanno dimostrato al giudice del Lavoro che all’atto dell’effettiva assunzione in servizio, in qualità di dirigente vincitore del corso-concorso riservato - D.M. 3.10.2006, il neo capo d’istituto si è visto negare dal Ministero dell’Istruzione il mantenimento del maggior trattamento economico complessivo per aver svolto per due anni consecutivi, prima dell’effettiva assunzione nei ruoli dirigenziali della scuola pubblica, la funzione di preside incaricato. Il motivo del diniego era stato giustificato dall’amministrazione per il fatto che la mansione nel ruolo professionale superiore non sarebbe stata svolta dal ricorrente nel medesimo anno in cui è entrato in ruolo come dirigente scolastico. Ma per il tribunale questa interpretazione innescherebbe una irragionevole disparità di trattamento. Ecco perché è possibile avviare con Anief, che ha da poco inaugurato un’apposita sezione dedicata ai Dirigenti Scolastici, questa e altre azioni legali mirate per la tutela dei diritti dei DS, come il ricorso al Giudice del Lavoro promosso dal sindacato per ottenere la “Perequazione Interna” dello stipendio.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è giusta e inevitabile la condanna al risarcimento, in favore del preside pugliese, contro un’amministrazione che viola troppo spesso precetti costituzionali. Così i nostri legali hanno ottenuto una giustizia esemplare, corretta e commisurata al danno subito dal dirigente.
I mancati pagamenti per le prestazioni professionali svolte per mansioni superiori non riguardano solo gli insegnanti ed il personale Ata della scuola, ma anche i dirigenti scolastici. Ne sa qualcosa il Ministero dell’Istruzione, condannato dal tribunale del Lavoro di Taranto a risarcire un capo d’istituto con un importo pari a 47.150 euro, per via della mancata corresponsione dell’indennità prevista anche per gli anni in cui il vincitore del corso-concorso, bandito nel 2006, è tornato a fare il docente (con incarico di presidenza) in attesa dell’assegnazione del ruolo come dirigente.
I fatti ci dicono che all’atto dell’effettiva assunzione in servizio, in qualità di dirigente vincitore del corso-concorso riservato - D.M. 3.10.2006, il neo capo d’istituto si era visto negare dal Ministero dell’Istruzione il mantenimento del maggior trattamento economico complessivo per aver svolto per due anni consecutivi, prima dell’effettiva assunzione nei ruoli dirigenziali della scuola pubblica, la funzione di preside incaricato. Il motivo del diniego era stato giustificato dall’amministrazione con il fatto che la mansione nel ruolo professionale superiore non sarebbe stata svolta dal ricorrente nel medesimo anno in cui è entrato in ruolo come dirigente scolastico.
I legali Anief - Walter Miceli, Fabio Ganci e Massimo Menenti - hanno facilmente dimostrato in udienza come le ragioni poste in essere dal Miur, per giustificare il mancato pagamento, fossero davvero contestabili: per il giudice del Lavoro, la decisione, presa dal Miur, di prevedere, quale assegno ad personam, il mantenimento dello stipendio maggiorato e percepito in qualità di preside incaricato solo in caso di svolgimento di tale mansione senza soluzione di continuità rispetto all’assunzione come DS, innescando l’obbligo di “stretta consecutività fra l’incarico di presidenza e l’assunzione della qualifica dirigenziale”, ha sicuramente travisato e interpretato in modo restrittivo le specifiche clausole contrattuali.
Inoltre, tale modo di procedere, ha posto in essere un’evidente disparità di trattamento tra i dipendenti che potevano vantare il medesimo servizio svolto, con conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (in particolare gli articoli 3 e 97 della nostra Costituzione) nonché di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto (articolo 36 della Costituzione). Pertanto, per il giudice del lavoro di Taranto “va dunque dichiarato il diritto del ricorrente, ai fini giuridici ed economici, ad un trattamento retributivo maggiorato in misura corrispondente all’importo dell’assegno ad personam a lui spettante”, che comprende “tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita”.
Attraverso la sentenza è stato quindi specificato come “il riconoscimento dell’assegno ad personam soltanto in favore dei docenti che hanno rivestito la funzione di preside incaricato nell’anno scolastico immediatamente precedente a quello di assunzione nella dirigenza scolastica e non (anche) in favore di coloro che, già presidi incaricati, abbiano ricoperto un incarico di docente prima della medesima assunzione, darebbe, dunque, luogo a una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti aventi la medesima anzianità di servizio nel ruolo di docenti ed a parità di funzione dirigenziale svolta” con conseguente violazione di principi di rilevanza costituzionale.
Per questi motivi, il Ministero dell’Istruzione è stato condannato a risarcire il ricorrente con un importo pari a 47.150 euro, con ulteriore condanna al pagamento delle spese di giudizio quantificate in 2.200 euro oltre accessori come per legge.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “con questa sentenza esemplare, finalmente si rende giustizia a quei presidi incaricati che poi hanno vinto un pubblico concorso per l’accesso alla dirigenza nella scuola pubblica, ma si sono visti riconoscere il ruolo solo a distanza di tempo: l’esito della vertenza conferma, se ce ne era ancora bisogno, che il Ministero dell’Istruzione troppo spesso pone in essere evidenti disparità di trattamento a discapito dei suoi dipendenti e la condanna al risarcimento del danno quantificata in più di 50mila euro è assolutamente corretta e commisurata al danno subito dal dirigente pugliese”.
Per tali motivi, il sindacato Anief Dirigenti sta promuovendo azioni legali mirate anche ad ottenere, per i presidi vincitori di concorso, il riconoscimento dell’anzianità maturata nella precedente carriera da docente: “si tratta – ricorda Pacifico - della cosiddetta RIA, la Retribuzione Individuale di Anzianità. I vincitori dei concorsi come preside, infatti, non godono di alcun riconoscimento dell’anzianità pregressa, ‘perequazione interna’, al contrario di quanto avviene per gli altri dirigenti statali, che si sono visti sempre riconosciuta l’anzianità maturata nella precedente carriera. Finché il Miur continuerà a porre in essere queste evidenti violazioni di precetti costituzionali a discapito dei suoi dipendenti, il nostro sindacato – conclude il presidente Anief - non esiterà a promuovere le corrette azioni legali per tutelarne i diritti”.
Il giovane sindacato ricorda che è possibile avviare apposito ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere la “Perequazione Interna” dello stipendio: sono interessati all’azione di rivalsa nei confronti del Miur, tutti Dirigenti Scolastici vincitori di concorso. La preadesione al ricorso è gratuita.
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