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Su due ricorsi presentati dall’Anief nel 2010, il TAR solleva alla Consulta questione pregiudiziale per violazione di 5 articoli della Costituzione (3, 4, 35, 51, 97). Dopo la sentenza n. 41/11 che ha cancellato il c. 4 ter, art. 1, L. 167/09 voluto dal ministro Gelmini, ora sotto accusa il c. 4-quinquies. Tutti i docenti di ruolo cancellati d’ufficio dalla Gae, che dal 1.09.10 avrebbero potuto accettare un altro posto per scorrimento di graduatoria in altra classe concorsuale o ordine di scuola possono ancora ricorrere al GdL chiedendo le istruzioni a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Non si ferma l’azione del giovane sindacato che dopo il ripristino dei posti in deroga sul sostegno, la cancellazione delle code nelle graduatorie ad esaurimento, il riconoscimento degli scatti di anzianità ai precari, in attesa della sentenza della Corte di giustizia europea sulla stabilizzazione dei supplenti con 36 mesi di servizio, ora ottiene dal Tar Lazio anche il rinvio della norma di legge sulla cancellazione dei docenti di ruolo dalle stesse graduatorie ad esaurimento.

Per il tribunale amministrativo - si legge nell’ordinanza di remissione n. 3309 del 2 aprile 2013 - la norma “appare il frutto più di scelte politiche contrastanti con principio meritocratico di inclusione nelle graduatorie, che non piuttosto rivolte a eliminare discriminazioni o a promuovere il lavoro di docente su tutto il territorio nazionale”.

Gli avvocati Ganci e Miceli, su mandato dell’Anief e dei suoi 62 iscritti ricorrenti, con i ricorsi nn. 4716/10 e 4717/10 hanno impugnato il decreto Miur dell’11 marzo 2010 che disponeva, in ossequio a quanto introdotto dal legislatore nella legge di conversione n. 167 del 24 novembre 2009 - incurante delle memorie presentate dal sindacato nelle audizioni presso le Commissioni referenti durante l’esame del decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009 -, la cancellazione dei docenti di ruolo dalle graduatorie ad esaurimento, in possesso di abilitazioni per altre classi di concorso o ordini di scuola. Tale depennamento avveniva automaticamente ad opera del gestore del sistema informativo del Miur. Il provvedimento era stato inserito, come ben ricostruisce il Collegio, dopo l’estenuante braccio di ferro sulla natura delle stesse graduatorie permanenti di cui alla legge 124/99 trasformate ad esaurimento dalla legge 296/06, ovvero sul divieto del trasferimento a pettine in alta provincia all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie previsto nel 2009, contestato dall’Anief ma assunto dal legislatore prima, su richiesta del ministro Gelmini dopo il suo commissariamento e cancellato dalla Corte costituzionale, in seguito al nuovo ricorso presentato dal sindacato al Tar Lazio. Giova ricordare, peraltro, che all’interno dello stesso articolo di legge, veniva introdotto anche il c. 4-quater, attualmente al vaglio dei giudici del lavoro, che vanificava i successi ottenuti sempre dal sindacato presso il Consiglio di Stato in merito al riconoscimento della liceità dello spostamento dei titoli di servizio o culturali già dichiarati all’atto dell’aggiornamento. A niente è valsa la difesa dell’amministrazione in merito all’esistenza dei meccanismi di mobilità professionale che sono stati introdotti dal legislatore proprio per garantire la continuità didattica da parte del personale in servizio e non per togliere posti ai precari. Per il Tar Lazio l’art. 1, c. 4-quinquies della L. 167/09 viola i seguenti articoli della Costituzione:

- l’art. 3, comma 1, per l’evidente disparità di trattamento tra gli stessi insegnanti (i docenti di religione non sono cancellati dalle Gae come non sono cancellati dalle graduatorie di merito i docenti assunti dalle GaE) e tra cittadini dello Stato (i dipendenti pubblici in ruolo presso altri comparti non sono cancellati dalle GaE);
- l’art. 4, c. 2, che individua nel lavoro un diritto-dovere, nella scelta del cittadino dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla come mezzo di sviluppo della personalità umana ma per il progresso materiale e spirituale della Nazione;
- l’art. 35, in quanto sono mortificate o rese nulle le iniziative del docente volte alla formazione e all’elevazione professionale attraverso il conseguimento di ulteriori abilitazioni;
- l’art. 51, perché tutti i cittadini devono poter accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e perché, in maniera irragionevole rispetto al contesto normativo precedente, non si tiene conto delle altre abilitazioni alla professione conseguite dal personale di ruolo, in un contesto incerto e di fronte a una riforma incompiuta sulle classi concorsuali che ha già comportato sovrannumerari che rischiano il loro posto di lavoro, di essere riconvertiti magari su posti di insegnamento che gli potevano essere assegnati per scorrimento di graduatoria o il licenziamento perché non possono più reinserirsi nelle stesse graduatorie;
- l’art. 97, perché è violato il principio del merito nell’assunzione nei pubblici uffici sol perché il lavoratore ha accettato prima una proposta di assunzione rispetto a un’altra per la quale ha comunque una specifica qualifica, essendo l’abilitazione requisito fondamentale per poter accedere all’insegnamento.

Per Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola, “è l’ennesima conferma di come la cultura giuridica guida la nostra azione sindacale. L’ordinanza conferma la denuncia che fin dall’inizio abbiamo espresso nei confronti di un intervento legislativo disorganico, pasticciato e illogico, attuato contro gli interessi del Paese e in tutta fretta soltanto per ostacolare le sentenze della magistratura che vedevano l’amministrazione soccombente”.

In attesa della decisione della Consulta, pertanto, l’Anief invita tutto il personale docente di ruolo cancellato d’ufficio dalle Graduatorie ad esaurimento che ha interesse e può dimostrare ad aver diritto, per scorrimento, a un incarico a tempo indeterminato in altra classe concorsuale o ordine di scuola, a partire dal 1° settembre 2010, a instaurare il contenzioso presso il giudice del lavoro e a chiedere le istruzioni operative per ricorrere inviando un’e-mail con i propri dati anagrafici e recapiti telefonici a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Per info, contattare la segreteria nazionale ANIEF o la sede territoriale più vicina.

 

Come previsto da tempo, il Tar Lazio su un ricorso portato avanti da ricorrenti che, seguiti da un’associazione, privatamente hanno impugnato direttamente il decreto ministeriale n. 249/10, con ordinanza n. 960/12 del 15 marzo scorso, hanno rigettato la richiesta di sospensione cautelare e di ammissione in sovrannumero, prescidendo dal fumus, per assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, non essendo provata l’esclusione ai priori dalla partecipazione ai corsi: “ritenuto che, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del fumus in relazione alle censure dedotte, l’interesse dei ricorrenti non appare suscettibile di ottenere tutela in via cautelare, attesa la natura non immediatamente lesiva dell’atto impugnato. L’Anief, a tal proposito, ha sempre affermato che i docenti con 360 giorni di servizio avrebbero potuto ricorrere ai fini dell’immissione in sovrannumero ai sensi della normativa europea e nazionale richiamata, soltanto dopo essere risultati non idonei alle prove pre-selettive e non ricorrendo, a priori, avverso il regolamento sulla formazione iniziale.
Pertanto, pur in presenza di questa pronuncia, resta confermato che la raccolta di pre-adesioni al suddetto ricorso sarà lanciata con successivo comunicato non appena sarà pubblicato in gazzetta ufficiale l’ultimo decreto autorizzatorio delle procedure di selezione, ai fini della preparazione della documentazione utile per poi notificare il ricorso stesso, soltanto nel caso di esclusione dalla prova.
In attesa, dunque, di leggere il bando di concorso, per definire anche le conseguenti azioni legali, l’Anief, dopo il successo dei corsi per la preparazione al concorso TFA organizzati in tutta Italia per migliaia di colleghi, organizza un nuovo Corso Online, utile per superare i test.
Online troverete moltissimi quiz con risposte motivate per la prova comune e le singole classi di concorso; inoltre, sempre online, avrete a disposizione formatori esperti nonché supervisori delle SSIS
 

Programma del corso, alla domanda di iscrizione e al portale
 

Istruzioni integrative relative alla posizione dei ricorrenti al Tar Lazio, PdR. Chiarimenti riduzione-costo specifico dei ricorsi per alcune categorie di ex-ricorrenti ai fini della riassunzione-presentazione al GdL. 

A seguito dell’invio delle istruzioni operative per la riassunzione dei ricorsi al giudice del lavoro, si allegano le seguenti precisazioni che sono sostitutive delle precedenti indicazioni relative al pagamento e alla copia del bonifico da presentare al legale, all’atto della firma del mandato e della specifica convenzione per l’iscrizione a ruolo del ricorso. Resta valida la possibilità di operare un unico versamento laddove si dovesse provvedere alla regolarizzazione della posizione associativa per il 2011, se ancora morosi.

Diversificazione dei ricorrenti, i, base al contenzioso attivato, relativamente alla quota di adesione al nuovo ricorso al giudice del lavoro, secondo le 13 categorie individuate:
I ricorrenti che hanno ricorso avverso il DM. 44/11, sono esonerati dal pagamento delle spese legali per l’istruzione del ricorso al GdL, in quanto l’Anief fin dall’inizio ha optato per l’iscrizione al ruolo anche al Tribunale amministrativo delle precedenti cause, in attesa della decisione dell’adunanza plenaria.
I ricorrenti al PdR per i ricorsi presentati nel triennio 2009-2011 devono pagare quanto stabilito nelle istruzioni operative, al pari dei nuovi ricorrenti che non hanno mai pagato una quota di adesione al ricorso, non avendo sostenuto alcuna spesa. Parimenti, devono fare i ricorrenti iscritti all’A.N.I.E.F.-onlus per i ricorsi presentati in anni antecedenti al 2009 o presentati in convenzione con l’ANP per gli stessi anni.
I ricorrenti Anief del Tar Lazio 2009-2010, invece, hanno ridotto la quota di pagamento a euro 75, in virtù del costo del contenzioso già affrontato.
I ricorrenti Anief che hanno presentato ulteriore ricorso nominale-individuale al Tar Lazio a seguito dei ricorsi presentati nel 2009-2010, al fine di ottenere l’immissione in ruolo-risarcimento danni, infine, sono esonerati dal pagamento della quota.