L’idea del Governo, avallata con la Legge 107/2015, non ha trovato sinora un riscontro pratico: manca ancora il decreto utile a definire i diritti e i doveri dei ragazzi impegnati negli stage, anche in siti non prettamente aziendali quali possono essere “musei e agli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”. Come manca il decreto, pure questo previsto dalla Buona Scuola, per l’istituzione presso le Camere di commercio, di un registro ad hoc per definire “le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza”, con il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.
Marcello Pacifico (presidente Anief): non si possono introdurre un milione di studenti nelle aziende o nei siti lavorativi in modo quasi improvvisato, presentando il fianco anche ad un loro possibile sfruttamento. Mentre i luoghi deputati ad accogliere i ragazzi, devono essere preliminarmente selezionati e monitorati, per garantire le linee formative e la messa in sicurezza dei giovani chiamati ad operarvi.
Sono più che giustificati i dubbi espressi in questi giorni degli studenti sulla nuova alternanza scuola-lavoro, prevista dal comma 33 in poi della legge di riforma della scuola approvata lo scorso luglio ma ancora lontana dal compiersi. Se è infatti vero che la decisione di incrementare il saper fare, attraverso esperienze dirette nelle aziende del mondo del lavoro, costituisce un’operazione condivisibile per migliorare le conoscenze e la formazione dei giovani delle scuole superiori, a partire dal terzo anno di corso, è condivisibile, ad oggi sono ancora troppi i punti interrogativi sulla realizzazione del progetto.
Ad iniziare dalla mancanza di un decreto che avrebbe dovuto definire, nel dettaglio, diritti e doveri degli studenti da esercitare nel corso delle attività formative svolte al di fuori delle mura scolastiche. I dubbi sull’avvio delle attività di stage sono poi alimentati dal rinvio al 16 gennaio della scadenza per la presentazione del Piano dell’’offerta formativa da parte di ogni istituto: tali progetti, infatti, per essere avviati devono essere definiti all’interno del Pof, che però è ancora in alto mare. E questa mancanza impedisce, tra le altre cose, l’esatta individuazione del personale impegnato come tutor scolastico degli allievi. Che, in assenza di docenti disponibili, potrebbe anche essere individuato all’interno dell’organico potenziato. Il quale, non ancora non è stato definito.
All’interno del piano triennale, inoltre, ogni scuola a tutt’oggi non ha definito le modalità specifiche di svolgimento delle attività esterne, che si traducono in 200 ore complessive di stage nel triennio finale dei licei (novità assoluta) e in 400 ore negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali. Siamo ancora in alto mare, poi, per quanto riguarda le linee di sviluppo relative alle convenzioni e le condizioni di messa in sicurezza degli studenti. Allo stesso modo, siamo ancora in attesa degli albi relativi alle aziende autorizzate ad accogliere gli studenti attraverso il via libera preliminare delle Camere di commercio. A tal proposito, infatti, la Buona Scuola, al comma 41, prevede che “a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro”.
“In assenza di tali requisiti – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief – è evidente che un milione di studenti verrebbero introdotti nelle aziende o nei siti lavorativi in modo superficiale, quasi improvvisato, presentando il fianco anche ad un loro possibile sfruttamento. Mentre i luoghi deputati ad accogliere i ragazzi, che ricordiamo non sono solo solamente aziende, devono essere preliminarmente selezionati e monitorati, per garantire le linee formative e la messa in sicurezza dei ragazzi chiamati ad operarvi. Si tratta di un piano strategico che non può essere rimandato. Non dimentichiamo che da quest’anno è stata introdotta anche la possibilità di attuare le esperienze di stage nel periodo estivo, prolungando l’anno scolastico: un’ulteriore possibilità che va programmata per tempo”.
A tal proposito, il comma 35 della Legge 107/15 prevede che “l’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero”.
Ricordiamo che la Legge 107/15 (comma 34) ha allargato i luoghi dove operare l’alternanza scuola-lavoro: sono stati allargati a tutto il cosiddetto “terzo settore”, aprendo agli ordini professionali, ovvero ai musei e agli “altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”.
Sarebbe utile in tal senso, utilizzare le buone pratiche già esistenti. Come il progetto FixO, avviato dal Ministero del Lavoro per supportare “le scuole secondarie superiori e le Università a erogare servizi di placement per diplomati, laureati e dottori di ricerca, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso nel mercato del lavoro e di aumentarne le possibilità di trovare un’occupazione in linea con gli studi effettuati: in un’ottica di lungo periodo, l’azione di FIxO ha quindi l’obiettivo di incidere sul contenimento dei fenomeni di job mismatch, attraverso interventi di qualificazione dei servizi di orientamento e intermediazione offerti dai sistemi scolastici e universitari”.
I commi della Legge 107/2015 riguardanti la nuova alternanza scuola-lavoro:
33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.
34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».
35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.
36. All'attuazione delle disposizioni di cui aicommi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività distage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito ilForum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».
38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38,nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.
40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
43. All'attuazione delle disposizioni di cui aicommi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma èdefinita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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12 ottobre 2015 Ufficio Stampa Anief