Sono diversi i rilievi mossi dal Cspi al documento base per le esperienze formative in azienda degli allievi del triennio finale degli istituti superiori: in particolare, l’organismo superiore chiede di fare riferimento sia alla gratuità delle convenzioni che le scuole devono stipulare con i soggetti ospitanti, sia di inserire nella programmazione didattica, trasversale a tutte le discipline, un'adeguata formazione sulle caratteristiche del mondo del lavoro e, soprattutto, sui diritti e doveri dei lavoratori/lavoratrici, che si legano all'educazione alla cittadinanza. Dubbi che si aggiungono a quelli espressi da tempo dal giovane sindacato, che aveva in tempi non sospetti pure denunciato che le ore di stage potessero andare a discapito della didattica.
Marcello Pacifico (presidente Anief): già da quest'anno, sarebbe dovuto essere inserito a partire dalle classi terze, nel piano triennale dell'offerta formativa, il progetto che prevede 200 ore nei licei e 400 ore complessive nei tecnici e professionali. Ma i percorsi di formazione sulla sicurezza di questi studenti-lavoratori, andavano definiti prima dell’estate. Invece, le regole ancora non si conoscono ed in questo modo c’è il rischio che anziché tutelare gli studenti, si creeranno le condizioni per sfruttarli al posto dei lavoratori meno tutelati.
Sono sempre più forti i dubbi sul regolamento che andrà ad inquadrare la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro: sul documento base per le esperienze formative in azienda degli studenti del triennio finale degli istituti superiori, come previsto dall'articolo 1 comma 37 della legge n. 107/2015, si è espresso in questi giorni anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che ha indicato al Governo una lunga serie di modifiche da apportare.
Detto che il Consiglio considera positivo il fatto che nel Regolamento si definiscano, senza che la 107 lo preveda, le modalità d'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008,lo stesso Cspi consiglia in particolare di fare riferimento, nel Regolamento, sia alla gratuità delle convenzioni che le scuole devono stipulare con i soggetti ospitanti, sia di inserire nella programmazione didattica, trasversale a tutte le discipline, un'adeguata formazione sulle caratteristiche del mondo del lavoro e, soprattutto, sui diritti e doveri dei lavoratori/lavoratrici, che si legano all'educazione alla cittadinanza.
I dubbi dell’organo superiore dell’Istruzione sono stati espressi da tempo dall’Anief, che ha pure denunciato che le ore di stage potessero andare a discapito della didattica. Questi dubbi, di recente sono stati rilanciati dal suo presidente nazionale Marcello Pacifico, secondo il quale la legge è chiara: “già da quest'anno sarebbe dovuto essere inserito a partire dalle classi terze, nel piano triennale dell'offerta formativa, il progetto di alternanza scuola lavoro, che prevede 200 ore nei licei e 400 ore complessive nei tecnici e professionali. Ore che devono essere diluite in un triennio secondo un progetto ma questo progetto, dal canto suo, non vede luce in quanto per esempio non ha ancora delle aziende alle spalle”.
“Questo perché – sottolinea Pacifico – servono dei criteri istituzionali, secondo cui un'azienda può essere accreditata per poter far svolgere questo tirocinio agli studenti. Mentre non risulta ancora chiarito proprio quel decreto che andrà a a definire i diritti ed i doveri degli studenti lavoratori, nonostante la legge preveda già da quest'anno. Però i percorsi di formazione sulla sicurezza di questi studenti-lavoratori, andavano definiti prima dell’estate. Ed in questo modo c’è il rischio che anziché tutelare gli studenti, si creeranno le condizioni per sfruttarli al posto dei lavoratori meno tutelati", conclude il presidente Anief.
Il giovane sindacato ricorda che il comma 35 della Legge 107/15 prevede che “l’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero”.
Ricordiamo che la Legge 107/15 (comma 34) ha esteso i luoghi dove operare l’alternanza scuola-lavoro: sono stati allargati a tutto il cosiddetto “terzo settore”, aprendo agli ordini professionali, ovvero ai musei e agli “altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”.
Sarebbe utile in tal senso, utilizzare le buone pratiche già esistenti. Come il progetto FIxO, avviato dal Ministero del Lavoro per supportare “le scuole secondarie superiori e le Università a erogare servizi di placement per diplomati, laureati e dottori di ricerca, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso nel mercato del lavoro e di aumentarne le possibilità di trovare un’occupazione in linea con gli studi effettuati: in un’ottica di lungo periodo, l’azione di FIxO ha quindi l’obiettivo di incidere sul contenimento dei fenomeni di job mismatch, attraverso interventi di qualificazione dei servizi di orientamento e intermediazione offerti dai sistemi scolastici e universitari”.
I commi della Legge 107/2015 riguardanti la nuova alternanza scuola-lavoro:
33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.
34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».
35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.
36. All'attuazione delle disposizioni di cui aicommi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività distage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito ilForum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».
38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38,nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.
40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
43. All'attuazione delle disposizioni di cui aicommi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma èdefinita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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