Il giovane sindacato si fa portavoce delle perplessità espresse da tanti docenti direttamente coinvolti nei processi di scelta per determinare bonus: il loro operato rischia di essere schiacciato dall’eccesso di indicazioni e “paletti” fissati dall’amministrazione centrale, in certi casi anche in contrasto con quanto deliberato dal gruppo di lavoro che opera in ogni scuola. In tal modo, diventa un’operazione impossibile definire ed applicare delle norme super partes, per individuare i docenti più meritevoli di accedere alla quota inviata ad ogni scuola, pari a 200 milioni annui e, mediamente, a quasi 24mila euro ad istituto autonomo.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): tanto valeva affidare la gestione fondi direttamente ai direttori degli Uffici scolastici regionali. Senza creare false aspettative sull’equa e democratica gestione delle risorse.
Non sembrano operare nelle migliori condizioni i comitati di valutazione, istituiti nelle scuole con il comma 126 della Legge 107/15: dopo essere stati istituiti, solo dopo diversi tentativi andati a vuoto, questi gruppi di lavoro – composti dal dirigente scolastico, un componente esterno, alcuni docenti, una rappresentanza di genitori e, alle superiori, anche degli alunni – necessitano di adeguati e ampi spazi di autonomia per definire, attraverso modalità sottoscritte, chiare e super partes, quali sarebbero gli insegnanti più meritevoli di accedere alla quota inviata ad ogni scuola dal Miur, che corrisponde a 200 milioni annui e, mediamente, a quasi 24mila euro ad istituto autonomo.
Invece, scorrendo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, ad aprile (Circolare n. 1804 del 19 aprile 2016 e 4370 del 20 aprile 2016) e ad inizio giugno (nota Miur n. 8546 del 9 giugno 2016), nonché la FAQ pubblicate dal Miur, l’intenzione dell’amministrazione sembra quella di concentrare l’attenzione su aspetti pre-assegnati (come la quantità di massima dei docenti meritevoli oppure l’esclusione nel computo di eventuali aree e settori), ribandendo alle scuole quanto già previsto dalla Legge 107/15e dal Decreto Legislativo 150/09. Quasi a voler prevaricare l’operato e le scelte del comitato di valutazione.
Anief – sollecitata da diversi docenti direttamente coinvolti - ricorda che, sulla base del comma 129 della Legge 107/2015, “il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”. Sono questi i riferimenti su cui il comitato deve operare.
“Pensare di imbavagliare le scelte del comitato di valutazione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario organizzativo Confedir – attraverso delle note, prevaricanti anche la Legge 107, reputiamo che sia una decisione errata. Se, per esempio, il comitato indica come determinante, ai fini dell’assegnazione del bonus annuale, le percentuali di successo formativo degli alunni dei docenti, tale decisione non può essere che rispettata; sia dal Miur, sia dal dirigente scolastico che ha il dovere di applicarla nell’assegnazione delle risorse aggiuntive”.
“Tentare di insinuare dubbi, se non scardinare, le indicazioni del pool di docenti, genitori e studenti, designati attraverso elezioni - continua il sindacalista Anief-Cisal – con delle note calate dall’alto, è un’operazione che rischia di destabilizzare il processo già di per sé complesso. Altrimenti, il Governo avrebbe fatto meglio ad affidare l’assegnazione dei fondi premiali ai direttori degli Uffici scolastici regionali oppure direttamente al Ministero dell’Istruzione che, per oggettiva impossibilità di conoscenza del corpo docenti di ogni istituto, avrebbe a sua volta delegato il compito al dirigente scolastico. Quest’ultimo ha già l’ultima parola sulla distribuzione dei finanziamenti: tanto valeva dirlo direttamente e non creare – conclude Pacifico – false aspettative di gestione equa e democratica delle risorse”.
Non dimentichiamo che nelle scorse settimane alle scuole è stato chiesto di partecipare ad un monitoraggio on line, al fine di catalogare l’operato delle scuole incasellandolo nel Portale internet sulla valutazionerealizzato per l’occasione. Partendo da quelle indicazioni, i comitati di valutazione, ad inizio maggio hanno prodotto i loro i criteri di valutazione per l'assegnazione del bonus. Scorrendo le delibere dei comitati, a rendere la situazione al limite del grottesco, ci hanno pensato poi alcune scuole, “più realiste del re”, che hanno fatto entrare in gioco il parere di studenti e dei genitori sull’operato dei loro docenti introducendo, per la prima volta nella storia della scuola pubblica italiana, dei questionari attraverso cui si è deciso di chiedere il nominativo di quello che gli studenti ritengono il loro migliore docente della classe. E il Miur che fa? Invece di fare chiarezza, rende il quadro ancora più nebuloso.
PER APPROFONDIMENTI:
I commi della Legge 107/2015 riguardanti bonus premiale e comitato di valutazione incaricato di assegnarlo:
126. Per la valorizzazione del merito del personale docente e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresi' i fattori di complessita' delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.
128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, letteraa), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».
130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
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