I lavoratori Ata della scuola non sono dipendenti di serie B. Anief lo ha sempre detto e lo ha ribadito oggi all’Aran, dove si è svolto un incontro sulla sezione normativa del rinnovo del contratto 2019-21. Il giovane sindacato ha chiesto di contrattualizzare la formazione obbligatoria anche per il personale Ata, che assieme ai precari è stato incredibilmente escluso da tale provvedimento introdotto con la Legge 107/15. “Diciamo basta, senza se e senza ma, alle differenziazioni di trattamento del personale”, commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Le trattative proseguiranno il prossimo 7 marzo: al momento, però, non è stata fissata una data in merito ai profili professionali Ata che risulta essere quella più spinosa.
Anief ha quindi chiesto l’attivazione di adeguate modalità di formazione per il personale Ata: una soluzione che si rivelerebbe, peraltro, a costo zero per lo Stato italiano: nelle 36 ore settimanali di lavoro, sostiene l’Anief, bisogna prevedere 4 ore mensili di formazione obbligatorie, come previsto art. 63 e 64 CCNL 2007, dedicate alla formazione e/o aggiornamento professionale, non solo per ciò che concerne i corsi riservati alla materia della sicurezza e salute dei lavoratori, ma anche su materie specifiche che rientrano del piano di lavoro (Pensioni, ricostruzioni di carriera etc.). Questa formazione dovrà essere svolta a distanza da remoto se in “lavoro agile” e/o in presenza se in modalità lavorativa ordinaria.
Ma qualora tale formazione dovesse essere svolta non in orario di lavoro, dovrà essere riconosciuta, in seno alla contrattazione integrativa, la possibilità di prendere il quantitativo orario come ore di recupero. Inoltre, per il sindacato dovrebbe essere previsto un fondo dedicato alla formazione del personale ATA. Per quanto riguarda la formazione del personale Dsga neo immesso in ruolo e per il personale utilizzato su ruolo superiore, attraverso l’articolo 59 del Ccnl, è stato richiesto che venga svolta all’inizio dell’anno scolastico e non a fine anno come avviene tutt’oggi.
Per quel che riguarda, invece, i permessi orari spettanti al personale Ata e allo stesso tempo i permessi spettanti al personale docente, Anief ha stato chiesto di eliminare la parte relativa alla autocertificazione, in quanto si ritiene che si tratti di un diritto spettante al personale. Come è stato richiesto che i periodi di ricovero ospedaliero, day hospital, e i relativi periodi di convalescenza non concorrano alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto.
Va chiarito, inoltre, una volta per tutte che al personale Dsga che usufruisca dell’assenza di cui all’art. 42, comma 5 ter del D. Lgs. n. 151/2001, ossia del congedo biennale per prestare assistenza al familiare disabile, che prevede espressamente come “durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento…”, spetta la quota variabile dell’indennità di direzione. Purtroppo risulta che alcuni (ribadiamo alcuni) Dirigenti Scolastici non procedono alla liquidazione di tale compenso.
PER APPROFONDIMENTI:
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