Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): “Siamo soddisfatti ma c’è ancora tanto da fare. Per archiviare la procedura d’infrazione bisogna anche prevenire l’abuso dei contratti a termine; quindi, bisogna inserire un doppio canale di reclutamento che eviti questo abuso. Il fatto che venga raddoppiata la sanzione e quindi il risarcimento a favore dei precari ci trova pienamente favorevoli, soltanto negli ultimi mesi abbiamo restituito a 4mila precari più di 9 milioni di euro. L’anno scorso, nel 2023, 11 milioni di euro. È evidente, dunque, che lo sforzo dell’ufficio legale dell’Anief a favore della scuola sia grande, ma va in sinergia con la politica del sindacato in Italia, in Europa contro la precarietà.
Sono più di 400 mila i precari della scuola attuali con più di 3 anni di servizio che possono rivendicare il diritto al risarcimento se dimostrano di aver lavorato su posto vacante. Può ricorrere anche il personale di ruolo che si è ritrovato da precario nelle stesse condizioni.
Il provvedimento (schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell’unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano) approvato il 4 settembre in Consiglio dei Ministri, in attesa di pubblicazione in GU, raddoppia da un minimo di quattro (prima due) mensilità a 24 (prima dodici) mensilità il risarcimento dovuto all'abuso dei contratti a termine, come già deciso dalla Cassazione (ex plurimis n. 22552/2016) per il personale scolastico, sui ricorsi patrocinati dai legali Anief dopo la sentenza Mascolo della CGUE del 2014 e della Consulta.
Nel 2018, Anief aveva presentato un reclamo al CESD che è stato accolto e trasformato in raccomandazione dal Consiglio UE, per via del mancato recepimento della direttiva UE 70/99 nel nostro ordinamento.
L'anno scorso con la legge 107/2013 (articolo 14) Italia cambiava le regole sulla ricostruzione di carriera del personale scolastico riconoscendo per intero il servizio pre-ruolo per rispondere alla stessa procedura di infrazione (4231/14) trasformata nel frattempo in messa in mora, dopo i rilievi del sindacato Anief.
Oggi il provvedimento approvato è accolto favorevolmente da Anief che chiederà comunque in sede di conversione in Parlamento anche l'introduzione del doppio canale di reclutamento per il personale precario scolastico, per prevenire oltre che per risarcire l'abuso dei contratti a termine. Senza questa condizione, infatti, non potrà essere chiusa la stessa procedura di infrazione.
Soltanto negli ultimi 8 mesi del 2024, i legali di Anief hanno fatto ottenere 9 milioni di risarcimenti (11 milioni nel 2023) ai 4 mila precari che hanno denunciato la disparità di trattamento e rivendicato la tutela dei diritti.
Soddisfatto il presidente Pacifico che ora punta a stabilizzare attraverso le graduatorie delle supplenze i più di 250 mila precari che sono chiamati ogni anno su posti per lo più vacanti ma non messi in organico di diritto.
Nel frattempo, sarà sempre possibile aderire ai ricorsi al giudice del lavoro per ottenere il risarcimento che oggi è stato raddoppiato.
Per adesioni, vai al link
https://anief.org/scatti-risarcimenti
Il testo approvato in CDM
ART. 12
(Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d’infrazione n. 2014/4231)
1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso per l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
PER APPROFONDIMENTI: