Il nuovo decreto Pnrr Quater contiene un importante emendamento per assumere i docenti di sostegno direttamente da GPS fino al 2025 su posti vacanti dei concorsi, ma non altre richieste di modifica altrettanto importanti: la quinta Commissione della Camera dei deputati, infatti, ha ritirato o respinto gli emendamenti, 40 dei quali suggeriti dall’Anief, tra quello importantissimo sulla proroga fino al prossimo 30 giugno dei contratti del personale ausiliario, in scadenza al 15 aprile, da cui dipende anche il destino dello stesso Pnrr lato Scuola e dell’Agenda Sud.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, lancia un appello al ministro Giuseppe Valditara perché intervenga con il primo provvedimento utile del Governo: servono 20 milioni di euro, senza i quali 6 mila ausiliari della scuola rimarranno a casa e diventerà davvero difficile portare avanti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il loro fallimento sarebbe inevitabile e questo avrebbe il sapore della beffa, ancora di più perché tantissimi parlamentari si sono detti d’accordo con l’emendamento da noi suggerito”, conclude il leader dell’Anief.
Con il nuovo testo del decreto Pnrr Quater sono state prorogate le graduatorie del personale educativo ed ausiliario delle scuole comunali fino al 2026, in deroga ai titoli di accesso del nuovo CCNL. Sull'assunzione diretta dei docenti di sostegno se ne riparlerà invece nel disegno di legge Semplificazioni appena calendarizzato in Parlamento, mentre gli insegnanti specializzati all'estero potranno essere assunti con riserva, sempre in attesa del riconoscimento del titolo per le supplenze (ma non individuati per i ruoli).
Anief ribadisce la necessità di un doppio canale di reclutamento parallelo agli attuali concorsi per diminuire il tasso di precarietà e di un potenziamento degli organici ATA ridotti al collasso e di procedere con assunzioni in ruolo di tutti i docenti in possesso del titolo di specializzazione con l'ammissione in sovrannumero al TFA dei docenti non specializzati con anni di servizio.
GLI EMENDAMENTI APPROVATI
Qui di seguito, il testo degli emendamenti approvati all'articolo 14 e all'articolo 15
ART. 14.
All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma
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10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento»;
al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati;
dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui» sono sostituite con le seguenti: «16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui».
10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.46. (Nuova formulazione). I Relatori.
ART. 15.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. – (Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia) – 1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.
15.01. Il Governo.
GLI EMENDAMENTI SUGGERITI DALL’ANIEF
Il testo degli emendamenti suggeriti da Anief sulla PROROGA dei CONTRATTI del PERSONALE AUSILIARIO e ATA PNRR e AGENDA SUD fino al 30 giugno e/o per tutta la durata del PNRR presentati dai gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 delle legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
✅️14.13. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 delle legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
✅️14.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
✅️14.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
✅️14.30. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: sono versate con le seguenti: sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate.
✅️14.31. Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.
Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026» ed.
Conseguentemente, dopo il comma 12 inserire il seguente:
12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
✅️14.32. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 12, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I predetti contratti possono, altresì, essere attivati anche nell'anno scolastico 2024/2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente comma coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di collaboratore scolastico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno 6 mesi anche non continuativi.».
Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. Per le finalità di cui al comma 12, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 33,60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50,40 milioni di euro per l'anno 2025.
12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, pari ad euro 33,60 milioni per l'anno 2024 e ad euro 50,40 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito previsionale di base di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
✅️14.33. Iacono.
Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» ed.
Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
✅️14.34. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
✅️* 14.35. Cavo.
✅️* 14.36. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
✅️* 14.37. Amorese.
✅️* 14.38. Dalla Chiesa, Tassinari, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
✅️* 14.41. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
✅️* 14.42. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.
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