Cresce il contenzioso nella scuola. E crescono i numeri dei docenti e Ata che ottengono giustizia, con sempre più cospicui risarcimenti: nel mese di febbraio, Anief ha fatto toccare un nuovo record permettendo il risarcimento di migliaia di lavoratori della scuola per un totale di 1.434.450,73 recuperati. Se si somma la quota di risarcimenti prodotti dai tribunali del lavoro a gennaio, nei primi due mesi del 2024 il totale di somme recuperato a favore del personale scolastico che ha aderito ai ricorsi prodotti dall’Anief supera i 2 milioni e mezzo di euro.
I diritti non cambiano da lavoratore a lavoratore. Anche nella scuola, dove i docenti precari sono equiparati agli insegnanti di ruolo. Anche per acquisire la Carta del docente. Lo ha ribadito il tribunale di Trieste accordando le richieste dei legali operanti per il sindacato Anief, in difesa di un insegnante che per tre anni ha svolto delle supplenze annuali senza ricevere i 1.500 euro che invece i colleghi già stabilizzati hanno acquisito per formarsi e aggiornarsi. Il giudice del lavoro ha approfondito la questione scoprendo che, come osservato dalla Corte di Giustizia europea, in risposta alla causa C-450/2021, “la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale” ed “essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente”.
Sulla Carta del Docente alcuni mesi fa, ad ottobre, la Sezione Lavoro dalla Corte di Cassazione è stata limpida: “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. A ricordarlo è stata pochi giorni fa il Tribunale del Lavoro di Rovigo nell’esaminare favorevolmente il ricorso presentato dai legali del sindacato Anief in difesa di un insegnante che ha svolto tre anni di supplenze, tra il 2020 e il 2023, senza ricevere un euro per l’aggiornamento. I 500 euro annui, dunque 1.500 totali, gli sono stati adesso assegnati dal giudice, con tanto di condanna esemplare al Ministero.
Il sindacato Anief avvia le procedure di adesione al ricorso presso il competente Giudice del Lavoro per ottenere, nelle procedure di mobilità 2024/25, la possibilità di computare nell'obbligo di permanenza per 5 anni sul tipo posto sostegno anche il periodo svolto durante il precariato da docente specializzato. Termine di adesione ai ricorsi 16 marzo 2024. Per tutte le informazioni, per scaricare i modelli e le istruzioni utili per la proposizione del ricorso, clicca qui.
Dopo la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità per l’a.s. 2024/2025 il sindacato Anief avvia i ricorsi per consentire a tutti di partecipare ai movimenti da posto sostegno a posto comune la possibilità di computare nei 5 anni di vincolo sul posto di sostegno anche gli anni svolti prima dell'immissione in ruolo. “Già la Corte di Cassazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ci ha dato ragione evidenziando come la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, impone di riconoscere sempre il servizio maturato sulla base di contratti a tempo determinato nella medesima misura prevista per il dipendente assunto a tempo indeterminato. Nel caso del vincolo di permanenza sul tipo posto prima di poter presentare domanda di trasferimento sul posto comune i giudici hanno confermato che non ci sono ragioni oggettive per discriminare il servizio svolto sul sostegno in possesso della specifica specializzazione durante il precariato, visto che il docente ora di ruolo sul sostegno ha svolto la stessa attività anche prima, pur se a tempo determinato”.
L’adesione al ricorso è gratuita ed è riservata agli iscritti Anief. Necessario inviare entro il termine di presentazione delle domande di Mobilità stabilito dal Ministero (16 marzo 2024) il modello sostitutivo o allegare alla domanda lo specifico modello predisposto da Anief per chi partecipa comunque alle procedure di mobilità. Per aderire al ricorso, conoscere le informazioni utili e scaricare i modelli e le istruzioni operative per l'effettiva proposizione del ricorso, clicca qui.
Hanno diritto ad avere la Carta del docente anche i docenti precari annuali con cattedra ridotta, quindi con meno ore settimanali di quelle standard, se insegnano su sostegno senza specializzazione e se si assentano per malattia o congedo parentale. A ribadirlo è stato il Tribunale del lavoro di Verona nell’assegnare ben 3.000 euro di risarcimento, per mancata assegnazione del bonus da 500 euro riservato agli insegnanti di ruolo, nei riguardi di un docente che ha svolto sei annualità anche con orario settimanale ridotto.