Oltre 1.413 euro, praticamente uno stipendio: a tanto ammonta la somma che la sezione lavoro del tribunale di Verona ha assegnato ad un supplente che “ha svolto attività di docente nell’anno scolastico 2019/2020 in forza di 7 contratti di lavoro a tempo determinato” senza “aver percepito durante tale anno scolastico la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili e dal 1.3.2018 € 174,50 lordi), indennità prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal MIUR, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno”. Il giudice, dopo avere ritenuta errata la posizione dell’amministrazione scolastica secondo cui “sia la retribuzione professionale docenti sia il compenso individuale accessorio (per gli Ata) non competono ai supplenti brevi e saltuari”, ha accolto il ricorso motivandolo anche “alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico”.