Anche sulle ferie non godute dai supplenti aveva ragione l’Ufficio legale Anief: vanno pagate. A ribadirlo è il tribunale di Trapani, il quale, con una sentenza esemplare del 28 febbraio, ha spiegato che “nonostante le disposizioni appena riportate inducano a ritenere che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il personale docente sia da considerare come in ferie d’ufficio (quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie, che per i docenti a termine subisce una deroga limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie spettanti e il numero dei giorni di sospensione delle lezioni, e al di là di tale confine sembra operare normalmente), occorre prendere atto del fatto che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata raggiungendo le conclusioni opposte”. Ne consegue, nella fattispecie, che nel caso del docente precario, assistito dai legali che operano per Anief, “si indicano come non fruiti” diversi giorni di ferie e quindi “l’indennità sostitutiva delle ferie non godute va quantificata in € 1.217,73”.