Sono ben 36 le proposte di modifica presentate per i settori della Conoscenza dal sindacato Anief alla V Commissione del Senato al disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026: tra le tante richieste formulate dal giovane sindacato figurano l’adeguamento degli organici dei lavoratori, le assunzioni in ruolo dei precari e la loro parità di trattamento, le indennità per i lavoratori fuori sede, lo stop ai vincoli alla mobilità del personale, la richiesta di un'indennità di burnout, una finestra specifica per accedere anticipatamente alla pensione, il miglioramento del sostegno ai disabili, una maggiore tutela dei diritti del personale, anche impiegato all’estero.
“I problemi sono svariati e vanno affrontati – ha spiegato Marcello Pacifico, presidente Anief - , per esempio ci sono i tanti assunti con riserva, che sono stati licenziati nonostante abbiano superato l'anno di prova, e pure coloro che hanno svolto il concorso straordinario, risultano pronti per essere immessi in ruolo ma non vengono presi in considerazione. Come c’è da risolvere il tema legato alla mobilità del personale, al diritto alla famiglia ed alla continuità didattica procedendo pure con “la stabilizzazione degli organici. Vanno anche eliminati i blocchi sui trasferimenti, che vanno fatto sul 100% dei posti liberi. Come va salvaguardato maggiormente il personale all’estero”.
L’ELENCO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA SUGGERITE DA ANIEF
Reclutamento personale
Doppio canale di reclutamento
Proroga assunzioni da GPS anche su posti cmuni
Proroga assunzioni da GPS sostegno e mini-call sostegno
Conferma nei ruoli
Cncorso straordinario bis
Accesso al TFA sostegno
Organici e dimensionamento
Organico di sostegno in organico di diritto dopo due anni
Revisione criteri formazione classi
Deroga dimensionamento scolastico
Proroga organico aggiuntivo al 30 giugno
Parità di trattamento del personale
Ricostruzione di carriera opzionale
Carta dei docenti ai supplenti
Validità titolo estero nella stipula dei contratti
Indennità di sede disagiata
Superamento divieto mobilità intercompartimentale
Indennità DSGA
Mobilità
Mobilità sul 100% dei posti
Mobilità intercompartimentale DSGA
Didattica
Ripristino insegnamento per moduli
Educazione motoria
Obbligo scolastico
Scuole italiane all’estero
Contingente estero
Periodo di servizio all’estero
Mobilità tra sedi estere
Graduatorie di istituto
Supervalutazione servizio estero
Trattamento pensionistico
Normativa precedente al calcolo contributivo per il personale di Istruzione e Ricerca
Equiparazione del personale scolastico alle forze armate per trattamento pensionistico
Indennità di burnout
Quota 96 personale Istruzione e Ricerca
Quota 98 personale Istruzione e Ricerca
Riscatto gratuito anni di formazione
Afam
Pianista accompagnatore
Equipollenza diplomi
Enti di ricerca
Valorizzazione del personale tecnico amministrativo
Università
Interventi per l’Università
Doppio canale di reclutamento
IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
All'articolo 14 della legge 10 agosto 2023, n. 103, è inserito il seguente comma:
“A decorrere dall'a. s. 2024/2025, laddove esaurite le graduatorie ad esaurimento, si procede all’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili comuni e di sostegno dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi.
Al personale inserito in prima fascia per i posti comuni, di sostegno e per le didattiche differenziate e i posti di tipo speciale e negli elenchi aggiuntivi di posto comune e di sostegno di docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, è proposto un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i docenti svolgono il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i candidati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
In caso di esaurimento delle graduatorie di prima fascia e degli elenchi di posto comune e sostegno aggiuntivi alla prima fascia, è proposto un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni e di sostegno di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Nel corso del contratto a tempo determinato i docenti svolgono il percorso di formazione e prova durante il quale dovranno altresì su posto comune conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione dei 30 e 36 CFU/CFA, attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale così come previsto dall’articolo 13, comma 2 e dall’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e su posto di sostegno conseguire la specializzazione a seguito della frequenza dei corsi di formazione universitari di cui al decreto 10 settembre 2010, n. 249. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i candidati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento prevista dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e intende rispondere all'abuso dei contratti a termine ripristinando la piena funzionalità dello storico doppio canale di reclutamento così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. La proposta estende il reclutamento anche ai posti comuni della prima fascia e alla seconda fascia delle GPS e permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella PA, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
Proroga assunzioni da GPS anche su posti comuni
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2024/25 le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della prevista conclusione per maggio 2024 dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il reclutamento questo personale.
Proroga assunzioni da GPS sostegno e mini-call sostegno
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2024/25 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023.
Motivazione: La proposta di modifica proroga le assunzioni da GPS sostegno e la c.d. mini-call sostegno per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche del fatto che la maggioranza del personale precario è costituito da docenti di sostegno che non possono così garantire la continuità didattica.
Conferma nei ruoli
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto.
2. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato per il personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravi per la finanza pubblica.
Concorso straordinario bis
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Sono prorogate fino al loro esaurimento le graduatorie del concorso di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo. Tutti i partecipanti al concorso di cui sopra accedono direttamente al percorso di 30 CFU di cui al comma 4 dell’articolo 2-ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con il concorso riservato per le graduatorie di merito regionale per il personale precario della scuola primaria e dell’infanzia e con l’ultimo concorso straordinario prorogare la validità delle graduatorie integrate con tutti i candidati che hanno sostenuto la prova orale, preso atto anche del numero irrisorio delle immissioni in ruolo avvenute. L’accesso ai percorsi abilitanti di 30 CFU fa seguito all’ODG 9/01114-A/091 presentato alla Camera dall’Onorevole Fabio Rampelli.
Accesso al TFA sostegno
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole “nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione” sono soppresse.
Motivazione: appare opportuno garantire l’accesso ai percorsi di formazione a tutti i docenti che svolgono da almeno un triennio la professione di docente di sostegno, sia per garantire la presenza di personale specializzato che in vista della continuità didattica che questi docenti, una volta specializzati, potranno garantire avendo accesso a procedure di reclutamento.
Organico di sostegno in organico di diritto dopo due anni
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Sono rivisti criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui all’articolo 40.
Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.
Revisione criteri formazione classi
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2026/2027 e a rivedere i criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 20.
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione si provvede a valere sui fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027.
Motivazione: il miglioramento del rapporto alunni/docenti avrà ricadute positive sulla didattica e sull’apprendimento degli alunni e consentirà di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce inoltre sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento. Rivedere il rapporto tra alunni e docenti è necessario altresì in vista della piena integrazione degli studenti disabili, spesso inseriti in classi composte da più di 20 allievi, in deroga a quanto previsto dall’attuale normativa.
Proroga organico aggiuntivo
All’articolo 63 comma 1 le parole “15 aprile 2024” sono sostituite con “30 giugno 2024”.
Motivazione: Si ritiene opportuno prorogare l’organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche per il corrente anno scolastico: risulta oramai una risorsa insostituibile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Deroga dimensionamento scolastico
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
A partire dall’a.s. 2024/25 per le piccole isole e i comuni montani si applicano i criteri precedenti alle disposizioni di cui al comma 557 dell’art. 1 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197.
Motivazione: la cancellazione e gli accorpamenti degli istituti a seguito dei nuovi parametri minimi di iscritti più elevati rispetto al passato, riguarderebbe proprio le scuole collocate nelle aree più isolate e impervie del Paese. Con studenti e personale costretti a raggiungere quelle rimaste in vita attraverso viaggi lunghi e non di rado al limite del sopportabile.
Ricostruzione di carriera opzionale
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 103 dopo le parole “confermato in ruolo”, aggiungere le seguenti “, a domanda,”.
Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole “di cui al presente capo” con le seguenti “del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024”.
Motivazione: la norma interviene nel dare esatte esecuzione alle sentenze 31449 e 31550 del 2019 della Cassazione sul principio di non discriminazione richiesto dalla procedura d’infrazione 4231/2014. La giurisprudenza parte dal presupposto che durante gli anni di precariato, il supplente non abbia un trattamento meno favorevole rispetto al personale di ruolo e pertanto quando chiede la ricostruzione di carriera per intero del servizio pre-ruolo deve poter optare per la valutazione del servizio più favorevole (180 giorni=un anno) diversamente questo porterebbe a una discriminazione dei docenti assunti con concorso ordinario senza anni di precariato. In vero, o si introduce una norma che riconosce la parità di trattamento economica e giuridica o si deve rendere opzionabile la scelta come ricordato dalla Cassazione. Non reca impatto finanziario perché si basa su opzione, anzi potrebbe recare risparmi dal congelamento del contenzioso che vede l’amministrazione soccombente sui risarcimenti per abuso sanciti da Cassazione. Infine, chiarisce che il novellato legislativo si riferisce alla sola ricostruzione di carriera.
Carta dei docenti ai supplenti
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
All’articolo 15, al comma 1 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 103, sostituire le parole “per l’anno 2023” con “a decorrere dall’anno 2023”, e alla fine del periodo sopprimere le seguenti parole “annuale su posto vacante e disponibile”.
Motivazione: la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 18 maggio 2022 nella causa C-450-21, ribadisce come debba essere assegnato anche a tutto il personale supplente, in quanto il bonus è legato all’esercizio della funzione docente. La copertura finanziaria potrebbe essere coperta dal congelamento dell’attuale contenzioso.
Validità titolo estero nella stipula dei contratti
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Nelle more della valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della domanda di riconoscimento del titolo acquisito all'estero per l'accesso all'insegnamento in Italia, l'inserimento dei candidati che hanno presentato l’istanza dà titolo all’individuazione, con riserva, in qualità di avente titolo alla stipula di contratto a tempo determinato dalle graduatorie in cui è inserito. Lo scioglimento della riserva, la conferma dei ruoli e la valutazione dei servizi prestati avviene dopo accoglimento positivo della domanda.
Motivazione: data l’assenza di procedure abilitanti ormai da molti anni, risulta necessario ricorrere, per il personale scolastico, all’acquisizione di titoli esteri che comporta però lunghi tempi per il riconoscimento della validità del titolo stesso e impedisce di fatto la stipula dei contratti per docenti in effetti in possesso di abilitazione. Rimane l’accesso per merito nella P.A. poiché l’eventuale conferma nei ruoli avviene solo dopo il positivo accoglimento della domanda.
Indennità di sede disagiata
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
È previsto entro il corrente anno scolastico l’avvio di una nuova sessione contrattuale per l’assegnazione al personale scolastico di un’indennità per coloro che prestano servizio in sedi disagiate lontano dalla provincia di residenza.
Motivazione: è opportuno valorizzare l’attività dei docenti che prestano servizio in sedi disagiate e lontane dalla propria provincia di residenza.
Superamento divieto mobilità intercompartimentale
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso il comma 331 dell’articolo 1.”
Motivazione: la norma non ha nessun costo per lo Stato in quanto il personale scolastico impiegato in altra amministrazione sarebbe totalmente a carico dell'amministrazione richiedente. Superando il divieto si eviterebbe una discriminazione del personale scolastico che è l’unico personale del pubblico impiego ad esserne escluso. Inoltre verrebbe favorito un ottimale utilizzo del personale con particolari competenze del settore scolastico anche in altri settori della pubblica amministrare e ciò contribuirebbe al miglior funzionamento di tutto apparato del pubblico impiego.
Indennità DSGA
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
1. Al fine di fornire alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad incrementare il trattamento economico fondamentale dei Direttori SGA in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere e per valorizzare la figura professionale dei Direttori SGA all’interno del comparto scuola è istituita l’Indennità di posizione dei DSGA finanziata per euro 19.341.389, 93 comprensivi degli oneri a carico dello stato a partire dall’anno scolastico 2024-2025;
2. Al fine vincolato di fornire alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad adeguare la retribuzione accessoria dei Direttori dei Servizi Generali e amministrativi con particolare riferimento alla quota variabile dell’indennità di direzione il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato per l’anno scolastico 2024_2025 di euro 12.711.220,21 per l’anno scolastico 2025_2026 di euro 25.422.440,41per l’anno scolastico 2026_2027 di euro 38.133.660,62
Motivazione: Com'è noto, la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola ponendo all'apice di ogni Istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa Istituzione. Così, da un lato il Dirigente scolastico rappresenta l’organo di vertice, mentre il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all’attuazione dell’offerta formativa, investito del compito di sovraintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle Scuole.
Vale la pena rammentare, infatti, che secondo il testuale disposto della Tabella A del CCNL Istruzione e Ricerca 2007, il DSGA: “Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Mobilità sul 100% dei posti
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità dei docenti in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/27. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
Motivazione: La norma intende consentire l’armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.
La modifica intende contrastare la compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.
Mobilità intercompartimentale DSGA
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore SGA.
Motivazione: L’art.47 della L. 311/2004, consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni soggette ad un regime di limitazione delle assunzioni. Ebbene, se in via generale il MIUR non è soggetto a tale vincolo, ciò non è vero per alcuni dei suoi dipendenti ed, in particolare, per i DSGA. Infatti, la riforma degli ordinamenti professionali operata in tutti i comparti del pubblico impiego in virtù del Decreto Brunetta Dl 80/2021, dovrebbe limare le differenze ordinamentali, di carriera e di struttura del salario tra contratti diversi nella PA. Pertanto il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi inquadrato nell’area EQ al pari degli altri funzionari apicali degli altri comparti dovrebbe finalmente liberare le maglie della scuola alla mobilità intercompartimentale. Un’ulteriore esclusione dalla mobilità intercompartimentale dei DSGA integrerebbe una grave violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 co. 2 Cost., disciplinando in modo analogo situazioni sostanzialmente diverse.
Inoltre, dalla corretta interpretazione del combinato disposto dei commi 47,95 e 101 dell’art. 1 della L. 311/2004, si può solo desumere che per il comparto scuola (genericamente inteso) non operi il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. La rilevante eccezione delle modalità di assunzione dei DSGA, per le motivazioni sopra esposte, non può non essere considerata.
Com'è noto, la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola ponendo all'apice di ogni Istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa Istituzione. Così, da un lato il Dirigente scolastico rappresenta l’organo di vertice, mentre il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all’attuazione dell’offerta formativa, investito del compito di sovraintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle Scuole.
Obbligo scolastico
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Nel decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, all’articolo 4, commi 1 e 2, le parole “sei” sono sostituite con “cinque”.
Alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 al primo periodo le parole “dieci anni” sono sostituite con “dodici anni”.
Motivazione: Anticipare l'obbligo scolastico a 5 anni, introducendo una classe 'ponte' che preveda la compresenza dei maestri dell'infanzia con quelli della scuola primaria, all'interno di una rinnovata programmazione e organizzazione degli spazi d'aula consentirebbe di valorizzare l'esperienza educativa dei bambini di cinque anni collocandola in continuità con l'apprendimento del percorso di formazione successivo: nell'era della tecnologia ‘spinta', infatti, i bambini già in tenerissima età "sono immersi nella Rete" ed occorre adeguarsi alle loro richieste di orientarsi, imparare e apprendere. Altrettanto importante è la richiesta di estensione dell’obbligo di due anni che garantirebbe una riduzione della dispersione scolastica e formerebbe allievi con migliori competenze.
Ripristino insegnamento per moduli
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
A decorrere dall’a. s. 2024/25, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l’insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l’articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Motivazione: con questo progetto si persegue il potenziamento delle competenze di base degli studenti, a partire da un’analisi degli andamenti scolastici, gli ultimi rapporti PIRLS sulle capacità di lettura e sui processi di apprendimento dei bambini della scuola elementare dimostrano peggiori risultati dopo il passaggio all’insegnante unico a partire dal 1 settembre 2009, e alla scomparsa dell’insegnante specialista di lingua inglese.
Educazione motoria
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Al comma 300 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole “2023/2024,” inserire le seguenti “, e a partire dalla classe prima, a decorrere dall’a.s. 2024/2025”.
Motivazione: La norma intende estendere a regime dalla prima elementare l’insegnamento di educazione motoria come da illustrazione delle linee programmatiche del ministro dello Sport.
Contingente estero
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Al comma 1 dell’articolo 18 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 le parole “674 unità” sono sostituite con “1400 unità”.
Motivazione: la proposta intende ripristinare l’organico del personale all’estero previgente ai tagli che hanno determinato lo scadimento dell’offerta formativa nelle scuole italiane all’estero.
Periodo di servizio all’estero
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1 dell’articolo 21 si aggiungono in fine: “Il personale che ha svolto un periodo di servizio all’estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all’estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.”
Al comma 2 dell’articolo 21 dopo la frase: “Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero”, la parola “sei” è sostituita con la parola “tre”.
Il comma 8 dell’articolo 37 è sostituito come segue: “Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici.”
Motivazione: la proposta intende valorizzare tutto il personale che ha già prestato un periodo servizio all’estero e non escludere dalla possibilità di ricevere ulteriori incarichi all’estero i docenti che abbiamo un servizio anche di poco eccedente i sei anni.
Mobilità tra sedi estere
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
Il comma 3 dell’articolo 21 è sostituito come segue: “Il personale di cui al presente capo, al compimento al compimento del terzo anno, è trasferito a domanda presso altre sedi estere vacanti corrispondenti al proprio codice funzione e area linguistica di. Detto personale deve assicurare almeno due nella sede di trasferimento. La destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio.”
Motivazione: la proposta intende dare la possibilità al personale di prestare servizio in due sedi durante il mandato al fine di conoscere realtà scolastiche estere differenti.
Graduatorie d’istituto
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma
Al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
L’articolo 23 è sostituito come segue: “Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie d’istituto per il conferimento delle supplenze formate ai sensi della normativa vigente nelle scuole italiane in territorio metropolitano. Ai docenti di cui al presente comma il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinato in maniera percentuale rispetto alle ore assegnate.
I docenti assenti fino a 6 giorni sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti già in servizio nel medesimo Paese. I docenti assenti oltre 10 giorni sono sostituiti attingendo dalla graduatoria d’istituto per il conferimento delle supplenze. A detti docenti spetta il rimborso del viaggio aereo da e per la sede di servizio e l’indennità di servizio estero prevista per il posto ricoperto dal docente sostituito determinata in maniera percentuale rispetto ai giorni di servizio effettivamente svolti.
Il comma 2 dell’articolo 31 è abrogato.
Al comma 3 dell’articolo 31 la frase “di cui ai commi 1 e 2” è sostituita dalla frase “di cui al comma 1”.
Motivazione
La modifica opera nella direzione di migliorare l’efficacia didattica decisamente compromessa dalla previsione di affidare intere discipline dell’ordinamento scolastico italiano a personale non in possesso dello specifico titolo di insegnamento. Intende assegnare a personale individuato da apposite graduatorie d’istituto gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento. Va nella direzione di sostituire i docenti assenti oltre 10 giorni consecutivi attingendo dalla graduatoria d’istituto. Le modifiche proposte garantiranno la giusta qualità dell’offerta formativa e favoriranno il corretto funzionamento delle scuole italiane all’estero nonche ripristineranno per l’estero diritti contrattuali sottratti dall’entrata in vigore del D.lgs 64/17.
Supervalutazione servizio estero
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma
Il servizio di ruolo del personale prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo. Il servizio stesso, prestato nelle sedi non riferibili all’articolo 144 del DPR 18 del 1967, è valutato ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.
Motivazione: la proposta intende dare opportuno riconoscimento al personale che ha prestato servizio all’estero.
Normativa precedente al calcolo contributivo per il personale di Istruzione e Ricerca
All’articolo 30 si aggiunge il comma:
Per il personale del comparto istruzione e ricerca, nonché delle relative aree dirigenziali è rispristinata a partire dall’anno 2024, la validità delle disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
Motivazione: la norma riguarda i dipendenti e dirigenti pubblici obbligati a svolgere la loro prestazione lavorativa in presenza al tempo dell’epidemia. Il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un’apposita finestra che permetta l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”.
Equiparazione del personale scolastico alle forze armate per trattamento pensionistico
All’articolo 30 si aggiunge il comma:
Al personale docente delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1° settembre 2024, si applicano per l’accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157.
Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale delle forze armate.
Indennità di burnout
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
È previsto entro il corrente anno scolastico l’avvio di una nuova sessione contrattuale per l’assegnazione al personale scolastico di un’indennità aggiuntiva legata al rischio burnout.
Motivazione: La necessità di studiare continuamente metodologie didattiche efficaci e da personalizzare in base alle esigenze dei singoli alunni contribuisce ad innalzare i già elevati rischi di incorrere in patologie da burnout che deve almeno prevedere un’indennità aggiuntiva per i docenti.
Quota 96 per il personale dei comparti Istruzione e Ricerca
All’articolo 30 si aggiunge il comma:
Per il personale dei comparti Istruzione e Ricerca il diritto alla pensione anticipata è maturato al raggiungimento di un’età anagrafica di 61 anni e 35 anni di contributi.
Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione e Ricerca rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.
Quota 98 per il personale dei comparti Istruzione e Ricerca
All’articolo 30 si aggiunge il comma:
Per il personale dei comparti Istruzione e Ricerca il diritto alla pensione anticipata è maturato al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni e 36 anni di contributi.
Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione e Ricerca rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.
Riscatto gratuito anni di formazione
All’articolo 30 si aggiunge il comma:
All’articolo 13 del Decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al primo periodo sostituire le parole “verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all’80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all’80 per cento dell'ultimo stipendio” con le seguenti “gratuitamente”.
Motivazione: dato il ritardo con cui si accede al mondo del lavoro è necessario intervenire anche sulla maturazione del requisito contributivo per l’accesso al sistema pensionistico.
Pianista accompagnatore
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
All’art. 1 comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dopo le parole “ in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto” è aggiunta la seguente frase “tra le figure di elevate qualificazioni nell’area didattica.”
Modifica: La specifica serve, in fase di determinazione delle posizioni nella procedura di istituzione di tali profili nel prossimo CCNL di riferimento, per delineare meglio le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo che svolgono funzioni di elevato profilo per la specificità della mansione tecnico pratica di supporto alla didattica .
Equipollenza diplomi
La rubrica dell’articolo 63 è modificata in Misure a sostegno dell’Istruzione.
Si inserisce il comma:
Al comma 107 bis dell’art 1 legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2024”
Motivazione: occorre consentire di ultimare il percorso V.O. AFAM rallentato anche a causa della pandemia da covid 19, dove ci sono ancora oltre 300 corsi attivi, e altrettanti studenti diplomandi che in caso contrario, acquisirebbero un titolo ibrido non spendile a causa della mancata equipollenza.
Enti di ricerca
All’art. 60 ENTI DI RICERCA NON VIGILATI DAL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA sono apportate le seguenti modificazioni
Al comma 2 dopo le parole “Gli enti provvedono all’assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione” aggiungere le parole: “dell’esperienza professionale maturata e”.
All’articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole “Gli enti provvedono all’assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione” aggiungere le parole: “dell’esperienza professionale maturata e”.
Motivazione: in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 30 dicembre 2021, 234 comma 310 lettera c) in merito “alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli Enti Pubblici di Ricerca” “(…) in ragione delle specifiche attività svolte”, l’assegnazione delle risorse al personale Tecnico Amministrativo deve considerare l’esperienza professionale maturata.
Si aggiunge il comma 4
Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di consentire l’attuazione delle misure del presente articolo, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono incrementare le risorse destinate ai fondi per il salario accessorio”.
Motivazione: nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, l’emendamento consente di adeguare i fondi per il
salario accessorio per dare effettiva attuazione alle norme in oggetto per lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi e la valorizzazione del personale tecnico amministrativo.
Università
Si inserisce l’articolo 61 bis: Interventi per l’Università
Il Fondo per finanziamento ordinario delle Università, di cui all’articolo 5, comma 1,lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n.537 è incrementato di 145 milioni di euro per l’anno 2024, di cui:
85 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 destinati per l’adeguamento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, escludendo i costi dell’eventuale maggiorazione per gli effettivi periodi di permanenza all’estero, secondo quanto stabilito dall’Art.9 co.3 del D.M. 226/2021, che sono a carico del bilancio degli Atenei. L’adeguamento dell’importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 destinati, al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla stipula da parte delle università dei contratti previsti dall’art.22 co.1 della legge 240 del 30 dicembre 2010. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.”
30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 finalizzati alla assunzione delle figure previste dall’Art.24 ter della legge 240 del 30 dicembre 2010 e secondo le procedure previste dal Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n.1098 del 23 settembre 2022.Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo.
Motivazione: Per i dottorandi il fatto che sono ormai da un anno al di sotto del minimale inps, guadagnano 1195 euro netti mensili dal 1 luglio 2022 ed il loro potere d'acquisto e' stato devastato dell'inflazione 2022(8%) e 2023(5%), quindi con l'intervento proposto non si fa altro che garantire un minimo di netto dignitoso(1351 euro netti, incremento di 157 euro) e che restituisca la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione 2022/23 ed il raggiungimento del minimale inps che sara' di almeno 18300 euro a partire dal 1.2. 2024.
Motivazione: Per i contrattisti di ricerca occorre garantire le risorse finanziarie per dare la possibilità agli Atenei di assumere i primi contrattisti di ricerca (figura introdotta con la legge 79 e prevista per attuare il PNRR M4C2) .
Motivazione: Per i tecnologi a tempo indeterminato è urgente garantire le risorse finanziarie per permettere agli Atenei di attivare le procedure e assumere i primi tecnologi a tempo indeterminato a partire dall’anno 2024.
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