Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, adesso arriva l’ufficialità: con la nuova Legge di Bilancio 2024 si sposta mediamente sempre più avanti l'età anagrafica per andare in pensione. A prevederlo è il Dossier del disegno di legge di bilancio A.S. 926, dal titolo: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. “La bozza approvata dal governo e ora in Parlamento – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief - penalizzerà anche decine di migliaia di insegnante e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Si tratta di coloro che potevano accedere anticipatamente, ma dovranno rinunciare sia perché l’età anagrafica viene spostata avanti sia perché gli assegni pensionistici si ridurranno ulteriormente costringendo il personale a rimandare il progetto di uscita anticipata ridotto sempre più ad un ricatto impossibile da accettare, col risultato di alzare più ulteriormente l’età media del corpo docente e Ata italiano già tra i più alti al mondo”.
Anief ha chiesto nei giorni passati, anche durante l’audizione Cisal svolta in V Commissione del Senato, appositi emendamenti finalizzati a migliorare la Legge di Bilancio 2024 in ambito scolastico. Tra questi figura l’introduzione di un'indennità di burnout per il personale scolastico: parliamo di docenti e Ata che subiscono particolarmente lo stress da lavoro correlato con percentuali di burnout sensibilmente più alte della media dei comparti pubblici e privati. Inoltre, lo stesso giovane sindacato autonomo ha rivendicato con forza una “finestra” specifica per accedere anticipatamente alla pensione, sempre per ridurre gli effetti patologici derivanti dal logorio della professione svolta in ambiente scolastico. Come risulta indispensabile riscattare gratuitamente gli anni di studio universitario che portano al diploma di laurea e i corsi di specializzazione successivi.
COSA CAMBIA NEL 2024
La nuova bozza delle Legge di bilancio 2024 è certamente peggiorativa rispetto alle regole attuali. Di fatto, la maggioranza, che aveva promesso il superamento della Legge Fornero oggi si fa firmataria di una riforma che per quanto lontana da quella attuata nel 2011 è simile nelle intenzioni: vengono infatti effettuati tagli alla spesa pensionistica - per un valore di circa 2,7 miliardi di euro - con lo scopo di recuperare risorse per altre misure, come ad esempio il taglio del cuneo fiscale.
Una riforma che quindi penalizza tutti coloro che speravano in novità significative che favorissero l’accesso anticipato alla pensione come pure che ne incrementassero l’importo: non solo, infatti, vengono rivisti al rialzo i requisiti per l’accesso alle misure di flessibilità, ma viene ulteriormente peggiorato il meccanismo di rivalutazione rispetto a quanto già era stato fatto dalla scorsa legge di Bilancio.
Dal 2024, infatti, arriverà una Quota 103 penalizzata: per chi matura i requisiti nel corso del 2024 l’importo del trattamento verrà determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Inoltre, si introduce un tetto massimo al valore lordo mensile dell’assegno, che non potrà essere superiore a quattro volte il minimo indicato dall’INPS (circa 2.250 euro).
La bozza della Legge di Bilancio 2024 prevede importanti novità anche per Opzione Donna e Ape Sociale: secondo quanto si legge nel testo si potrà accedere all’Ape sociale a 63,5 anni d’età, (5 mesi in più rispetto ad oggi). A poterne beneficiare saranno i soggetti appartenenti alle categorie già individuate caregiver; disoccupati; lavoratori con mansioni gravose; disabili almeno al 74 per cento. Rimangono invece invariati i requisiti contributivi. Per le donne scendono di 1 anno per ogni figlio (massimo 2).
Anche per Opzione Donna aumenta il requisito anagrafico, che passa da 60 a 61 anni d’età. Resta fermo il requisito di 35 anni di contribuzione, ridotto di un anno per ogni figlio nel limite di due anni.
Allo stesso modo, per il prossimo anno l’accesso a questa forma di pensionamento sarà limitato alle specifiche categorie di lavoratrici individuate per il 2023: licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero; persone con disabilità pari o oltre il 74 per cento; lavoratori che assistono, da almeno 6 mesi, persone disabili conviventi, con disabilità in situazione di gravità in base alla legge 104 del 1992. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2023.
Inoltre, la manovra interviene anche sui soggetti che si trovano interamente nel sistema contributivo. Nello specifico, viene eliminato il vincolo che prevede si possa andare in pensione nel sistema contributivo, una volta raggiunta l’età prevista (67 anni e il requisito minimo di versamenti), solamente se è stato raggiunto un importo pensionistico pari a 1,5 volte quello della pensione sociale.
Le modalità di pensionamento ordinario invece rimangono sostanzialmente invariate. Per la pensione di vecchiaia, è richiesto un minimo di 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, se si possiedono contributi accreditati prima del 1996. Per la pensione anticipata, gli uomini devono avere 42 anni e 10 mesi di contributi, mentre le donne possono accedervi con 12 mesi in meno.
LE NOVITÀ DEL DOSSIER DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A.S. 926
Il comma 1 proroga al 2024 le disposizioni relative alla cd. APE sociale, di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 (sostanzialmente disoccupati, invalidi, care givers di familiari o affini o impegnati in lavori gravosi) innalzando però la soglia di età al compimento dei 63 anni e 5 mesi (per il 2023 il limite di età è di 63 anni). Inoltre dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017 (che semplificano la procedura per l'accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2024. Infine incrementa la relativa autorizzazione di spesa (comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016) di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028.
Il comma 2 dispone che il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Il comma 3, intervenendo sul comma 1-bis dell’articolo 16 (opzione donna) del decreto-legge n. 4 del 2019, eleva il requisito dell’età anagrafica (da 60 a 61 anni, sempre ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni), da possedere alla data del 31 dicembre 2023, per l’accesso anche nel 2024 al trattamento pensionistico anticipato, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2023 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano care givers di parenti o affini o invalide o licenziate o dipendenti da imprese in crisi (l’unica modifica sostanziale apportata alla normativa per il 2023, nel prorogarla al 2024, è l’innalzamento di un anno dell’età anagrafica richiesta).
Il comma 4 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019:
- la lettera a), intervenendo sul comma 1, proroga al 2024 la cd. quota 103 (almeno, congiuntamente, 62 anni di età anagrafica e 41 di anzianità contributiva) per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico. Inoltre, dispone che con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997 e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (resta espressamente fermo a 5 volte il limite per i soggetti che maturano i requisiti pensionistici nel 2023), per le mensilità di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decretolegge n. 201 del 2011;
- la lettera b) conferma il differimento di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il godimento della pensione, se maturati nell’anno 2023, e lo eleva a 7 mesi, se maturati nel 2024;
- la lettera c), integrando il comma 6, lettera b), eleva da 6 a 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti il termine per il decorso del trattamento pensionistico per i dipendenti pubblici, se maturati nel 2024;
- la lettera d) fissa al 28 febbraio 2024 il termine di presentazione della domanda di cessazione dal servizio per il personale del comparto scuola e AFAM.
Il comma 5 reca una novella dell’articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, per la quale anche i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2024 possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore".
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