La bozza del decreto legge Semplificazioni continue più novità per il mondo scolastico: la più importante, che trova il sindacato fortemente contrario, è quella degli insegnanti non di ruolo di sostegno che potrebbero a breve essere contrattualizzato solo su gradimento dei genitori degli alunni. Arriva anche un nuovo giro di vite per chi consegue titoli all’estero, che in attesa del via libera non possono insegnare. Si va ancora una volta a puntare il dito contro chi ha preso una decisione non facile sostenendo costi altissimi e comunque formandosi alla pari di tanti altri colleghi: stavolta i titoli vengono rinviati all’esame del ministero della Funzione pubblica. Sempre il decreto Semplificazioni prevede l’abolizione della call veloce, attraverso la quale erano stati assunti negli ultimi anni migliaia di precari disposti a spostarsi di provincia o regione. Infine, arriva una ulteriore “stretta” sugli istituti privati.
“La maggior parte di queste disposizioni non ci trovano d’accordo – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché trattare degli specialisti in didattica speciali quasi come fossero ‘badanti', il cui operato deve essere giudicato dalle famiglie per la serenità educativa dei loro figli, con tanto di punteggi aggiuntivi, ci trova assolutamente in disaccordo. Sulle nuove valutazioni, anche, abbiamo forti perplessità, perché le modalità andavano meglio soppesate. Come non possiamo essere d’accordo sulla fine della Call veloce, che ha andava migliorata ma non soppressa. Secondo noi, diverse parti di questa bozza del decreto risultano incostituzionale. Anief è pronta a ricorrere! Specializzati estero. Secondo noi il Governo fa un passo indietro. Siamo pronti a ricorrere”, conclude Pacifico.
LE NOVITÀ
Per favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, su richiesta delle famiglie, i precari, anche senza specializzazione (con tre anni di servizio o chiamati da Gae/GPS) ogni anno potranno essere confermati nelle supplenze al 30 giugno col via libera delle famiglie. Sono più di 120 mila i supplenti (metà dell’organico complessivo) su posti in deroga di sostegno: “è uno scandalo soltanto italiano, che ora vede anche la violazione del merito oltre che di ogni criterio di ragionevolezza e che sconfessa anche lo stesso pilastro dell’inclusione”, commenta ancora Pacifico. “Si vorrebbe anche dare un maggior punteggio a chi assicura da precario la continuità didattica, come se la colpa della mancata stabilizzazione o la possibilità di scegliere la supplenza sta in capo al supplente”.
Rispetto a migliaia di posti andati vacanti durante le ultime immissioni in ruolo e prevedere la proroga delle assunzioni da prima fascia delle GPS anche su posti di sostegno, si cancella la call veloce. Sui titoli estero dopo aver speso, invano, 30 milioni di euro per creare una task force per la valutazione dei titoli conseguiti all’estero, nuovo giro di boa per la valutazione dei titoli che passa in capo al ministero della Funzione pubblica, senza soluzioni sulla proroga dei contratti di supplenza per i 12 mila docenti che aspettano risposta sulla domanda di riconoscimento del titolo o di individuazione degli aventi diritto avvenuto l’anno scorso.
Non c’è, infine, alcuna soluzione ancora attesa da migliaia di supplenti brevi sulla semplificazione della gestione dei pagamenti che vede l’erogazione degli stipendi dopo mesi mentre per si interviene con una stretta sulle scuole private: numero minimo di alunni, classi terminali, esami, ecc.. “Se il decreto Semplificazioni non cambierà, Anief è pronta a impugnarlo per incostituzionalità manifesta e violazione dei principi del merito, di ragionevolezza e di buon andamento”, conclude il presidente nazionale Anief.
LA BOZZA DELL'ARTICOLO NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Art. 21
(Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)
1. All’articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell’iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l’attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell’iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l’attestazione di superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma di cui al primo periodo. L’attestazione di cui all’ottavo periodo è valido ai fini dell’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione. »
2. A decorrere dalle operazioni per l’assunzione a tempo indeterminato relative all’anno scolastico 2024/2025, i commi da 17 a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
3. All’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo” sono soppresse.
4. L’articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato.
5. L’articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è abrogato.
6. L’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, è sostituito come segue: “Il «Piano delle arti» è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell’università e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.
7. All’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: “è regolata dall’articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee” sono sostituite dalle seguenti: “non può essere superiore a nove anni scolastici”.
7. Il Capo II del titolo I, parte I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis: “I servizi educativi per l’infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell’infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l’infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all’articolo 14, comma 3 del presente decreto. Non rientrano tra i servizi educativi per l’infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento.”;
b) all’articolo 5, comma 1, è aggiunta la lettera f-bis): “attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le Regioni e gli Enti locali, in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 12 del presente decreto, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia di cui all’articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli Enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 9, comma 4.”;
c) all’articolo 6, comma 1, lettera e), dopo le parole “concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d)” sono aggiunte le seguenti parole “e lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli Enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito.”;
d) all’articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e trasmettono annualmente i dati relativi al monitoraggio statale e regionale in merito all’impiego delle risorse del Fondo di cui all’articolo 12 del presente decreto. A tal fine, rendicontano l’utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 del presente decreto.”;
e) all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Alla scadenza del periodo di attuale vigenza del Piano di azione nazionale pluriennale, il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale.”;
f) all’articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;
g) all’articolo 12, comma 2, lettera b, dopo le parole “dei servizi educativi per l’infanzia” sono aggiunte le parole “accreditati” e dopo le parole “e della loro qualificazione” sono aggiunte le parole “, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie”;
h) all’articolo 14, comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019”.
ART. 22
(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto le-gislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel ca-so di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del di-ritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessa-to.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, in subordine, altresì alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle gra-duatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3-ter. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 sono definiti i criteri per la conferma sul posto assegnato del personale nelle condizioni di cui al comma 3 e per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo al personale che, in possesso dei predetti requisiti, assicuri la continuità didattica.».
Art. 23
(Semplificazione in materia di riconoscimento dei titoli di studio esteri per l’ammissione ai concorsi)
1. All’articolo 38, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado,” sono soppresse.
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