“I progetti del PNRR collegati alla scuola hanno bisogno di una sterzata: dopo due anni il bilancio risulta negativo, perché gli istituti scolastici hanno subìto tagli e accorpamenti con il dimensionamento varato con la Legge di Bilancio 2023, con i concorsi programmati è aumentata la precarietà invece di diminuire, è stata anche rifiutata la formazione per realizzare finalmente delle forme di carriera. Con il decreto Pnrr Quater, in settimana atteso nell’Aula di Palazzo Madama, si potrebbero approvare in extremis importanti emendamenti, ci appelliamo ai deputati perché li prendano in considerazione dopo che in Commissione sono stati scartati”. Lo dichiara oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, alla vigilia dell’approdo del testo in Senato in vista del voto finale.
“Il rammarico è notevole – continua Pacifico – , l’unica buona notizia è l’approvazione dell’emendamento per assumere dalla prima fascia delle Gps, anche se solo su sostegno, su quei posti che andranno vacanti dai posti che erano stati banditi per i concorsi. Per noi era e rimane imprescindibile il ritorno al doppio canale di reclutamento, con l’utilizzo a piene mani delle Graduatorie provinciali per le supplenze sia da prima che da seconda fascia. Questo è l’unico modo per mettere fine alla supplentite. Come servirebbe sostegno a tutti gli specializzati sul sostegno in Italia e all’estero e a tutti i precari”, conclude il presidente Anief.
Venerdì 19 aprile la quinta Commissione del Senato ha avviato l'esame del ddl n. 1110, che prevede la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già approvato dalla Camera: la Commissione ha anche fissato alle ore 14 del 22 aprile il termine per la presentazione di emendamenti Il. Poi, il documento modificato arriverà in Aula martedì 23 aprile alle 13,30.
LE NOVITÀ IN ARRIVO PER LA SCUOLA DAL DECRETO PNRR QUATER
Decreto legge n. 19/2024 - Decreto PNRR: leggi il contenuto degli articoli riguardanti la scuola
L'articolo 13 modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (legge n. 99 del 2022).
L'articolo 14, comma 1, lettera a), introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024.
La lettera b) prevede che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati.
La lettera c) dispone, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR.
La lettera c-bis) del comma 1 prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi secondo modalità semplificate per assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 secondo la procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione.
Il comma 2 abroga alle lettere a) e b) le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.
La lettera b-bis) del comma 2 abroga la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2021 che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione.
Il comma 3 specifica che - in sede di definizione mediante regolamento ministeriale, tra l'altro, della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale - alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola.
Il comma 4 rende annuale la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti.
Il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento.
Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
Il comma 7 prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.
Il comma 8 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole.
Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici.
Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.
I commi 11, lettera a), e 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale ATA, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR (comma 11, lettera b)).
I commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 14 - introdotti nel corso dell'esame alla Camera - incrementano di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il limite di spesa previsto per far sì che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Quanto sopra, al fine di attuare la Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all'organizzazione del sistema scolastico.
L'articolo 15, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore aderenza dei curricoli degli istituti alle esigenze del tessuto produttivo nazionale.
L'articolo 15-bis, inserito durante l'esame alla Camera, stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale.
L'articolo 16 è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato.
L'articolo 17, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, modificato nel corso dell'esame alla Camera, integra l'articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023, anch'esso in materia di edilizia universitaria, prevedendo, in particolare, il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa nelle relative procedure amministrative.
L'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Il comma 3-bis dell'articolo 18, inserito nel corso dell'esame alla Camera, consente a talune categorie di candidati stranieri che abbiano sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza però presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione. Il comma 3-ter del medesimo articolo, anch'esso inserito nel corso dell'esame alla Camera, posticipa il termine per la pubblicazione del bando per le prove di ammissione a trenta giorni prima della loro effettuazione, in luogo dei sessanta previsti dalla normativa vigente.
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