Il sindacato Anief ha fatto giungere - rispetto alla Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico - una memoria scritta che raccoglie tutte le proposte emendative per guardare alle urgenze della scuola in maniera risolutiva.
“Abbiamo inviato come sindacato una memoria scritta per presentare questi emendamenti. I temi sono quelli del reclutamento, abbiamo gli idonei dell’ultimo concorso Pnrr ma anche gli idonei dei concorsi passati che meritano di essere tutti assunti. Abbiamo anche il problema dell’organico di diritto su posti di sostegno, l’organico aggiuntivo del personale Ata, il finanziamento per la carta docenti. Oltre al doppio canale di reclutamento che ci permetta di reclutare anche i precari. Ma non dimentichiamoci della mobilità: contiamo a far togliere questi vincoli. Questi sono i nostri temi, è importante il vostro sostegno, seguendo tutte le attività del sindacato”, ha affermato Marcello Pacifico, leader Anief.
“Abbiamo pensato a misure che possano toccare tanti punti, che rappresentano i temi su cui bisogna indirizzare la cura dell’amministrazione: si va dall’estensione tutela assicurativa studenti e docenti all’organico aggiuntivo, dalla conferma nei ruoli al reclutamento partecipanti concorso straordinario-bis, dal reclutamento da GPS posto comune al reclutamento su organico di diritto sostegno. ancora, dal concorso 510/2020: graduatorie trasformate ad esaurimento e immissioni oltre i 32000 posti alla mobilità straordinaria, dall’educazione civica come disciplina autonoma all’abilitazione idonei concorso PNRR, dagli idonei PNRR in coda alle GM 2020 al rinnovo finanziamento carta del docente 2024 per docenti 31 agosto, dal Middle management alla rendita vitalizia. Infine, dalla valorizzazione del personale dell’Università al personale estero. Adesso attendiamo un riscontro, mettendoci sempre a disposizione per lavorare sinergicamente per la costruzione di una scuola giusta, equa e solidale”, ha concluso Pacifico.
LE PROPOSTE EMENDATIVE
Articolo 9
(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico)
I.
Estensione tutela assicurativa
Al comma 1 l’alinea « 4-bis. È così riscritta:
« 4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2024-25».
Motivazione: in considerazione anche della durata triennale dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento è opportuno introdurre stabilmente la necessaria copertura assicurativa per alunni e docenti.
II.
Si aggiunge il comma 5
Organico aggiuntivo
Per l’anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 31 dicembre 2024 i contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112. Per la copertura si provvede mediante:
- Per 24 milioni a valere sulle risorse collegate al decreto della valorizzazione degli insegnanti firmato dal Ministro Patrizio Bianchi in data 1 ottobre 2022 e mai registrato;
- Per 4,38 milioni a valere sulle risorse mai utilizzate destinate al Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero.
-
Motivazione: come segnalato dai Dirigenti Scolastici l’attivazione di questi contratti è in effetti oramai indispensabile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
III.
Si aggiunge il comma 5
Conferma nei ruoli
1. Il personale della scuola primaria assunto e successivamente licenziato in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali è confermato in ruolo purché acquisisca entro il termine del 30 giugno 2025 uno dei seguenti titoli:
a) laurea in Scienze della Formazione Primaria
b) trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario di Sciente della Formazione cui accede di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente.
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire i titoli di cui sopra al fine di ottenere l’immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025.Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale.
Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato per il personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravi per la finanza pubblica. La modifica consente di valorizzare l’esperienza acquisita dal personale che ha già superato positivamente l’anno di prova.
IV.
Si aggiunge il comma 5
Conferma nei ruoli/2
Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche delle scuole dell’infanzia e primaria sono confermati i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell’Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma."
Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità, in ragione della sospensione delle procedure concorsuali nell’amministrazione scolastica, al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l’annullamento di provvedimenti notificati durante l’anno in corso, nelle more dell’espletamento dei nuovi concorsi.
V.
Si aggiunge il comma 5
Reclutamento partecipanti concorso straordinario-bis
Sono prorogate fino al loro esaurimento le graduatorie del concorso di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo. Tutti i partecipanti al concorso di cui sopra accedono direttamente al percorso di 30 CFU di cui al comma 4 dell’articolo 2-ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con il concorso riservato per le graduatorie di merito regionale per il personale precario della scuola primaria e dell’infanzia e con l’ultimo concorso straordinario prorogare la validità delle graduatorie integrate con tutti i candidati che hanno sostenuto la prova orale, preso atto anche del numero irrisorio delle immissioni in ruolo avvenute. L’accesso ai percorsi abilitanti di 30 CFU fa seguito all’ODG 9/01114-A/091 presentato alla Camera dall’Onorevole Fabio Rampelli.
VI.
Si inserisce il comma 5
Reclutamento da GPS posto comune
Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della prevista conclusione per maggio 2024 dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il reclutamento questo personale.
VII.
Si inserisce il comma 5
Reclutamento su organico di diritto sostegno
Sono rivisti criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.
VIII.
Si inserisce il comma 5
Concorso 510/2020: graduatorie trasformate ad esaurimento e immissioni oltre i 32000 posti
Le graduatorie del concorso di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento e si procede all’assunzione in ruolo degli idonei anche oltre le 32000 unità di personale fissate.
Motivazione: il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, quindi, ha indetto la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021,2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi, poi innalzati a 32.000.
L'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» eleva a 32.000 il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, ma comunque solo sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.
L’articolo 59, comma 3, del decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis) ha previsto l’integrazione delle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 scuola secondaria con tutti i candidati che hanno superato con il previsto punteggio minimo (56/80) la prova scritta (“La graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”).
La problematica delle GM 510/2020, dunque, è che queste sono state integrate con gli idonei, ne è stato disposto l'utilizzo anche oltre l'anno scolastico 22/23, ma non ha stabilito la possibilità di assumere in ruolo gli idonei oltre il limite dei 32mila posti banditi e, dunque, anche se quelle GM ora sono complete degli idonei la norma non ha stabilito una loro proroga fino all'esaurimento come invece ha fatto con le GM dei concorsi ordinari 498 e 499/2020 ma solo il loro utilizzo fino al raggiungimento dei posti banditi per quel concorso straordinario.
IX.
Si inserisce il comma 5
Mobilità straordinaria
Sono prorogati per l’a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024.
In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2024/2026.
Modifica: La norma intende consentire l’armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.
La modifica intende contrastare la compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.
X.
Si inserisce il comma 5
Educazione civica come disciplina autonoma
All’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni
- Al comma 3 le parole “nell’ambito del” sono sostituite con “oltre il”; l’ultimo periodo è soppresso.
- Il secondo periodo del comma 4 è così riscritto: Nelle scuole del secondo ciclo l’insegnamento è affidato esclusivamente ai docenti appartenenti alla classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche, con priorità ai docenti già presenti nell’organico di potenziamento nelle istituzioni scolastiche
- Il comma 8 è soppresso.
Conseguentemente l’articolo3 è soppresso.
Motivazione: La disciplina è meritevole di essere insegnata come materia a sé stante, con una propria cattedra e un proprio monte ore da docenti adeguatamente formati, fin dalla scuola primaria. Si rammenta che per l’insegnamento di educazione civica i riferimenti alle tematiche da trattare sono già i seguenti cui si aggiunge adesso una nuova tematica:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi i ternazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
Ci si chiede come in sole 33 ore annue sia possibile sviluppare tutte le tematiche sopra elencate oltre a considerare l’aggravio di impegno per i docenti che sul tema specifico non godono di una specifica formazione.
XI.
Si aggiunge il comma 5
Abilitazione idonei concorso PNRR
Ai partecipanti alla procedura di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 che abbiano raggiunto il punteggio complessivo di almeno 70/100 è riconosciuta l’abilitazione all’insegnamento.
Motivazione: Le procedure concorsuali per diventare prevedono di prassi il conseguimento automatico dell’abilitazione da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto la soglia minima prevista dal bando, che nel caso del concorso PNRR 2023 rivolto a docenti della scuola secondaria è pari a 70 su 100. Non possono essere ignorati gli sforzi di tanti candidati e occorre una semplificazione per il conseguimento dell’abilitazione del personale
XII.
Si aggiunge il comma 5
Idonei PNRR in coda alle GM 2020
Alle graduatorie dei partecipanti alla procedura di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 che abbiano raggiunto il punteggio complessivo di almeno 70/100 si attinge per le assunzioni in ruolo a decorrere dall’a.s. 2024/25 in coda al personale inserito nelle graduatorie di merito del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020.
Motivazione: appare irragionevole che docenti che hanno superato tutte le prove di un concorso non debbano essere considerati idonei per l’immissione in ruolo anche in ragione della semplificazione necessaria delle procedure di reclutamento.
XIII.
Si aggiunge il comma 5
Rinnovo finanziamento carta del docente 2024 per docenti 31 agosto
Al comma 1 dell’articolo 15 della Legge 10 agosto 2023, n. 103 della sono soppresse le parole “per il 2023”.
Motivazione: in considerazione della procedura di infrazione in corso appare irragionevole non estendere anche agli anni successivi al 2023 la disposizione che garantisce il beneficio della Carta del Docente ai docenti con contratti al 31 agosto.
XIV.
Si inserisce il comma 5
Middle management
Nelle more di una definizione a livello contrattuale il comma 5 dell’’articolo 25 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
«5. Il dirigente scolastico individua nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all’area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell’orientamento e delle politiche per gli alunni, dell’inclusione scolastica, dell’innovazione digitale. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il Piano triennale dell’organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF».
5-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono individuati i titoli culturali e professionali utili all’individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell’ambito delle attività formative previste dall’articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
5-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell’ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l’obbligo di permanenza nell’istituzione scolastica per il successivo triennio.
5-quater. Per la realizzazione del Piano triennale dell’organizzazione e della gestione è istituito il fondo per l’organizzazione e la gestione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno scolastico 2024-2025, ai fini del riconoscimento di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.
5-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l’orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell’avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell’istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5-sexies. Dall’anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all’Ufficio scolastico regionale competente per un docente tra i docenti individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell’esonero dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell’area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per anno scolastico.
MOTIVAZIONE: La norma intende regolamentare a livello contrattuale le figure di sistema
attualmente individuate come “collaboratori del Dirigente scolastico” con l’istituzione di figure
definite come “dirigente quadro intermedio”
Si inserisce l’articolo 9 bis
(Modifica alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338)
XV.
All’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
« Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico: rinveniente dal calcolo della riserva matematica in base alle tariffe tempo per tempo vigenti. La facoltà del lavoratore, prevista dal comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, di costituire a proprie spese la rendita vitalizia, non è soggetta a termini di prescrizione.
Motivazione: occorre porre rimedio al fatto che l'INPS rifiuta di mettere in pratica quanto previsto dalla legge presumendo una prescrizione assoluta della possibilità di rendita vitalizia.
Articolo 12
(Disposizioni urgenti in materia di promozione dell’attività di ricerca svolta dalle università)
XVI.
Si aggiunge il comma 3
Valorizzazione del personale dell’Università
1. L’articolo 24 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è così riscritto
1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di alto profilo tecnico-scientifico con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in una sezione separata dalle nuove aree degli Operatori, dei Collaboratori, dei Funzionari e delle Elevate Professionalità. L’inquadramento del Tecnologo universitario sarà ripartito in tre fasce (III, II, I livello), con caratteristiche pari a quelle già in essere negli Enti Pubblici di Ricerca, onde permettere anche la mobilità intracomparto. Il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello spettante al personale dell’Area dei Funzionari per il Tecnologo di III livello e dell’Area delle Elevate Professionalità per il Tecnologo di II livello.
3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell’ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale a tempo determinato di cui all’articolo 24-bis e quale tecnologo personale già in servizio a tempo indeterminato
inquadrato nell’Area dei Funzionari (ex personale tecnico D) e nell’Area delle Elevate Professionalità (ex personale tecnico EP) che abbia svolto nella sua carriera professionale mansioni equiparabili a quelle del tecnologo
4. In via di prima applicazione, è data la possibilità, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell’Area dei Funzionari (ex personale tecnico D) e nell’Area delle Elevate Professionalità (ex personale tecnico EP), in possesso, del titolo di Laurea Magistrale o diploma di Laurea vecchio ordinamento, in materie coerenti con le attività svolte, che abbia svolto, per almeno cinque anni, documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico di essere reinquadrato nei rispettivi ruoli di Tecnologo di III e di II fascia, a tempo indeterminato, in un corrispondente livello economico, previa una valutazione di idoneità da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma
5. Le valutazioni di idoneità verranno effettuate, presso i Dipartimenti di appartenenza, da apposite commissioni composte da tre docenti universitari, possibilmente afferenti a settori scientifici disciplinari coerenti con le attività svolte dai candidati. Le valutazioni sono basate esclusivamente sui seguenti titoli e attività svolte dal candidato:
* pubblicazioni scientifiche e/o report tecnico-scientifici comprovanti attività scientifica maturata per almeno un quinquennio;
* Titoli superiori a quelli richiesti al precedente comma 4
* Dottorato di ricerca, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master in materie coerenti con lo specifico profilo professionale da ricoprire;
* partecipazione ad attività di gruppi di ricerca e a progetti di ricerca nazionali o internazionali;
* incarichi di responsabile/referente tecnico/scientifico di attività di trasferimento tecnologico (convenzioni tecnico/scientifiche, accordi quadro, ecc.);
* incarichi di responsabilità di strutture tecniche (laboratori e strumentazioni) e di servizi;
* coordinamento e/o partecipazione alle attività tecniche/scientifiche di centri di ricerca dipartimentali / consorzi universitari;
* organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero;
* incarichi di docenza nell’ambito di progetti nazionali/esteri per attività di formazione continua (lifelong learning), master e formazione superiore;
* partecipazione ad attività di orientamento e interazione con scuole superiori;
* conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore
* associazione come Tecnologo ad Enti Pubblici di Ricerca;
* risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
* specifiche esperienze professionali caratterizzate da
attività di studio o ricerca.
Motivazione: Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, si ritiene opportuna la valorizzazione di personale di alto profilo tecnico-scientifico con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
Articolo 15
(Misure urgenti a favore degli investimenti nei Paesi esteri)
XVII.
Si aggiunge il comma 3
Disposizioni in materia di durata del servizio all’estero del personale della scuola
Al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64 viene aggiunto l’articolo 21 bis.
“Il personale che in tutta la sua carriera lavorativa ha svolto un periodo di servizio all’estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall’articolo 19 e può essere destinato all’estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica, Conseguentemente è abrogato l’articolo 37 comma 8.
Detto personale può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per tre anni scolastici”.
Motivazione: la norma ha lo scopo di garantire maggior tutela ai lavoratori che prestano servizio all’estero.
PER APPROFONDIMENTI: