La Corte Costituzionale boccia la legge della regione Sardegna che voleva salvare 36 scuole autonome contro il dimensionamento del PNRR per violazione delle competenze statali sull'istruzione. La sentenza è importante, in vista dell'udienza pubblica del 12 novembre sulla costituzionalità dell'autonomia differenziata introdotta con la Legge 26 giugno 2024, n. 86 e proposta con i ricorsi promossi da Campania, Toscana, Puglia e Sardegna: iniziativa a proposti dalla quale Anief anche ha presentato una memoria. Con le regioni Piemonte, Veneto e Lombardia che si sono costituite ad opponendum.
LA LEGGE REGIONALE BOCCIATA
La legge regionale sarda n. 2 del 5 febbraio 2024 è stata dichiara incostituzionale dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 168/2004, in quanto in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, secondo comma leggete g) e n) in quanto incidono sull'autonomia scolastica e la determinazione degli organici e sulle mansioni del personale di competenza esclusiva dello Stato. La legge era intervenuta per bloccare la riduzione di 36 scuole autonome della regione a Statuto speciale (da 270 a 234), prevista dalla legge statale n. 197/2022 (art. 1, cc. 557/558) come modificata dalla legge 18/2024 (art. 5, c. 1).
I RICORSI CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Le motivazioni dei giudici della Consulta giungono alla vigilia dei ricorsi promossi dalla stessa regione Sardegna e dalla Campania, Toscana, Puglia (nn. 28, 29, 30, 31 del 2024) contro la legge 86 del 26 giugno 2024 recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione - Definizione di principi generali - Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione -Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia subordinata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali(LEP)".
Il sindacato Anief, è l'unico tra i rappresentativi del personale scolastico che si è costituito in giudizio contro l'autonomia differenziata in tema di istruzione, con due memorie ammesse in qualità di amicus curiae. Si sono costituite, invece, ad opponendum, al fianco della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni Piemonte, Sardegna e Veneto.
Il prossimo 12 novembre è prevista l'udienza pubblica, prima ancora del referendum in merito al vaglio di costituzionalità degli artt. 1, 2, 3, 5, 23, 28, 71 e, in particolare, 71, c. 1°, 76, 81, 97, 101, 114, 116 e, in particolare, 116, c. 3°, 117 e, in particolare, 117, c. 2°, lett. m), 3° e 4°, 119 e, in particolare, 119, c. 3°, 4°, 5° e 6°, 120 e, in particolare, 120, c. 2°, 121 e, in particolare,121, c. 2°, Cost., della legge 86/2024 e in via subordinata degli artt. 1, c. 1° e 2°, 2 e, in particolare, 2, c. 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°, 3 e,in particolare, 3, c. 1°, 2°, 4°, 5° e 7°, 4 e, in particolare, 4, c. 1°, 5, 7, c. 1°, 2°, 3°, 4° e 5°,8, c. 1° e 2°, 9, c. 1°, 2°, 3° e 4°, 10 e 11, c. 1°, nonché, in ulteriore subordine, 116, c. 3°,Cost., come novellato da art. 2 legge cost.le18/10/2001, n. 3.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
“Alla luce della giurisprudenza in materia - dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - che seguirà il giudizio tra il pubblico il prossimo 12 novembre, Anief aveva chiesto durante l'esame parlamentare della legge costituzionale di espungere il tema dell'istruzione rispetto ai LEP per non aumentare le già pesanti divergenze esistenti tra le Regioni nel sistema nazionale di istruzione, in tema di diritto allo studio, tempo scuola, mensa, abbandono scolastico, servizi. Non è un caso che il progetto Agenda Sud nasca da queste preoccupazioni. Alcune prerogative devono rimanere dello Stato per non aumentare le discriminazioni tra i futuri cittadini dello stesso Paese. Ora attendiamo questo primo giudizio della Consulta, prima del referendum popolare”.
“È nostra intenzione - conclude Pacifico - rimanere sempre vigili, ben sapendo che l’autonomia spinta che verrà concessa alle Regioni non sarà accompagnata da alcuna garanzia di riequilibrio per i servizi essenziali, come pure non c’è traccia nella norma approvata, nemmeno nel testo approvato a suo tempo al Senato, degli investimenti finalizzati a restringere il divario tra Settentrione e Meridione, che quindi sono destinati inevitabilmente a crescere”.
L’AZIONE DELL’ANIEF
L’Anief ricorda che ad oggi risulta l’unica organizzazione sindacale intervenuta come amicus curiae - insieme a Acli, Anci Campania, Upi Toscana, Asso-Consum - proponendo due specifiche memorie riguardanti l'incostituzionalità della Legge 26 giugno 2024, n. 86 per quanto riguarda la Scuola, l'Istruzione tutta e la Ricerca, assieme al diritto allo studio degli studenti, in particolare con disabilità: “Riteniamo positivo il fatto che sulla discussa autonomia differenziata il ricorso venga discusso in Consulta il prossimo 12 novembre, quindi prima del Referendum abrogativo.
I PRINCIPI CALPESTATI
Secondo i legali Miceli Walter e Nicola Zampieri, oltre che il presidente Marcello Pacifico, sarebbero ben 11 gli articoli della Costituzione e 2 nello specifico Regolamento UE ad essere calpestati dalla norma che impone l’autonomia differenziata al popolo italiano. Gli articoli violati, sempre secondo il sindacato Anief e i suoi legali, sono i seguenti:
- l'art. 2️ della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 5 sul principio di solidarietà, in quanto aumentano le disuguaglianze territoriali nel godimento dei diritti civili e sociali;
- l'art. 3️della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento che ne deriva e in quanto non assicura l’uguaglianza sostanziale;
- l’art. 10 della Costituzione, in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- gli artt. 3️3 e 3️4 della Costituzione, in quanto con le nuove norme non si garantisce l’uniforme tutela del diritto all’istruzione;
- l’art. 3️8 della Costituzione, che assicura il diritto allo studio delle persone con disabilità;
- gli artt. 8️1 e 119 della Costituzione, in quanto trasferiscono le funzioni relative ai LEP, senza garantire il loro adeguato finanziamento;
- gli artt. 1️16 e 117 comma 2, lettera m), e 1️19 della Costituzione, per non aver previsto che i LEP vengano prima determinati e garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- l'art. 119 della Costituzione, la cui piena attuazione sarebbe stata condizione necessaria per introdurre una maggiore equità nel sistema di regionalismo differenziato;
- l'art. 1️17 della Costituzione, in quanto viola l’art. 14 della CDFUE., il Regolamento UE 2021/241, la Dichiarazione Universale dei diritti umani dell’ONU e l'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, rilevante anche in forza del comma 3 dell’art. 52 della CDFUE, i quali non consentono al legislatore di subordinare la tutela dei diritti fondamentali a considerazioni di bilancio;
- gli articoli 3️e 4️del Regolamento UE 2021/241, per le disparità regionali che permette alle Regioni più ricche di erogare servizi migliori rispetto a quelle erogate dalle Regioni meno abbienti, in stridente contrasto con gli obiettivi stabiliti dal Regolamento UE, il quale invece impone di garantire la coesione economica, sociale e territoriale, riducendo le disparità regionali
LA POSIZIONE ASSOLUTA DEL SINDACATO ANIEF
Senza la garanzia di LEP omogenei e armonizzati tra le regioni – spiega ancora Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -, la legge si realizzerà con evidenti limiti di attuazione. La verità è che la scuola pubblica non può fare la fine della sanità: non è un caso il ventaglio delle richieste di modifica del disegno di legge è stata davvero ampio, proposte dagli stessi partiti di maggioranza per garantire la parità di risorse per il raggiungimento comune dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi su tutto il territorio italiano. Poi, quelle richieste non sono state accolte, quindi il problema è rimasto intatto”.
I RISCHI ESPRESSI ANCHE DALLO SVIMEZ
I rischi di allargamento del gap Nord-Sud a livello di Istruzione sono stati bene evidenziati anche dallo Svimez: con lo studio “Un paese due scuole” ha spiegato per bene i motivi. Come pure sono stati bene argomentati dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, secondo cui questo modello potrebbe “creare ostacoli alla mobilità dei lavoratori e al riconoscimento delle loro competenze specifiche”.
I limiti, che “potrebbero essere significativi”, fanno seguito a quelli elencati ancora prima dalla Banca d’Italia, e riguardano vari aspetti tra cui la qualità dei servizi offerti ai cittadini. A rischio vi sarebbe “la diffusione di classi a tempo pieno nella scuola: i dati attuali evidenziano una fortissima differenziazione tra le varie Regioni, con quelle del Mezzogiorno che risultano in generale penalizzate”.
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