° Linee guida sull'Orientamento, dirette alle scuole di ogni ordine e grado ° E' stato integrato l'Elenco nazionale delle Opzioni degli Istituti tecnici ° Frequenza gratuita presso scuole dell'United World College of the Adriatic ° Dati del Ministero: Calano le iscrizioni alle università ° Spending review: il MIUR ha fatto la sua parte
Su ripristino primo gradone stipendiale per neo-assunti dal 2011, pagamento scatti di anzianità a precari su posti vacanti e disponibili, ricostruzione di carriera per intero servizio pre-ruolo (1.15) e trattamento economico personale ATA di cui art. 50, CCNL (1.16), e come riformulati su correzione del testo governativo (da 1.2 a 1.5).
Su ripristino primo gradone stipendiale per neo-assunti dal 2011, pagamento scatti di anzianità a precari su posti vacanti e disponibili, ricostruzione di carriera per intero servizio pre-ruolo (1.15) e trattamento economico personale ATA di cui art. 50, CCNL (1.16), e come riformulati su correzione del testo governativo (da 1.2 a 1.5).
Superato il vaglio di ammissibilità da parte del relatore, l’esame è stato rinviato a dopo la formazione del nuovo Governo anche per la particolare attenzione presentata dal presidente della Commissione, dai senatori del PD, M5S, LN e Misto agli scatti per gli ATA (1.17, 1.19, 1.20, 1.9, 1.0.5). L’ordine del giorno G/1254/1/7 del M5S chiede di trovare le risorse non più dal MOF.
Anief era stata audita dalla VII commissione il 5 febbraio 2014. Nel frattempo la Corte di giustizia europea ha fissato per il 27 marzo 2014 le date delle udienze sulle cause rimesse dal giudice del lavoro di Napoli e della Corte costituzionale sulla stabilizzazione dei precari della scuola, dopo le Osservazioni scritte dalla Commissione Europea sulla violazione del diritto dell’Unione e l’ultimatum lanciato il 20 novembre scorso sul trattamento economico del personale precario.
A tal proposito Anief ha riaperto i termini per ricorrere e ottenere la stabilizzazione o un adeguato risarcimento economico per i precari che hanno svolto più di 36 mesi di servizio nell’ultimo decennio su posti vacanti e disponibile mettendo a disposizione anche un’istanza di accesso agli atti. Per info, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Sugli scatti biennali per il personale precario, così come sulla ricostruzione per intero del pre-ruolo (e non dei soli primi 4 anni), e sulla progressione economica dei neo-assunti con relativa disapplicazione del contratto del 4 agosto del 2011 e il riconoscimento del primo gradone stipendiale, da tempo l’Anief ha attivato un contenzioso presso i tribunali del lavoro. Per aderire o info consulta la sezione del sito www.anief.org alla sezione Ricorsi.
Emendamenti
(1254) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola
1.15
BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Sono corrisposti a partire dall'anno scolastico 2014-2015 gli scatti di anzianità maturati dal personale precario che ha stipulato un contratto annuale al 31 agosto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il servizio pre-ruolo è valutato per intero in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e dall'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dai contratti vigenti, nel rispetto della direttiva 1999/70/CE. Inoltre, è abrogato il CCNL 4 agosto 2011 del comparto scuola e per il personale neo-assunto si applicano le fasce stipendiali dei contratti di comparto previgenti. All'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
1.16
BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione per il trattamento economico acquisito a seguito di procedura concorsuale per titolo ed esami espletata dal personale ATA di cui all'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009. Gli eventuali mancati introiti degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da versare al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, potranno recuperarsi attraverso la riduzione del capitolo specifico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per le funzioni aggiuntive del personale ATA, nonché dalle economie di spesa derivanti dalle cessazioni di personale beneficiario delle posizioni per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017».
1.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico)
1. Non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.
2. In relazione alla mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.
3. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.2
BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».
Conseguentemente:
a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;
b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies»;
c) sopprimere il comma 3;
d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è soppressa;
b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
''c-bis) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA''.
4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA''.
4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.
4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''».
1.3
BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».
Conseguentemente:
a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;
b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies»;
c) sopprimere il comma 3;
d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è soppressa;
b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
''c-bis) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA''.
4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA''.
4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.
4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''».
1.4
BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».
Conseguentemente:
a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;
b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quater.»;
c) sopprimere il comma 3;
d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è soppressa;
b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
''c-bis) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA''.
4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA''.
4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.
4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''».
1.5
BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».
Conseguentemente:
a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;
b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quater.»;
c) sopprimere il comma 3;
d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è soppressa;
b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
''c-bis) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA''.
4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA''.
4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.
4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''».
1.10
ANITORI
Sopprimere il comma 3.
1.11
MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA
Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «e resta acquisita all'erario», con le seguenti: «per essere riassegnata a favore dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della Missione 1. Istruzione scolastica».
1.12
CENTINAIO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il comma 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
''45. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 la liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001 in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il Direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello iniziale dell'assistente amministrativo incaricato, cui si aggiungono le posizioni economiche orizzontali eventualmente acquisite''».
1.13
MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA
Al comma 4 sostituire le parole: «non trova applicazione per l'anno 2014», con le seguenti: «non trova applicazione per gli anni 2013-2014».
Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è soppressa;
b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".
4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA."
4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.
4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».
1.14
TOCCI, DI GIORGI, IDEM
Al comma 4, sopprimere le parole: «, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali,».
1.17
SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al personale ATA a tempo indeterminato che svolga, a seguito della selezione e della specifica formazione, le funzioni e le attività aggiuntive previste dalle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale di cui all'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, sono riconosciute le indennità di cui all'articolo 50, comma 1, del citato CCNL».
1.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».
1.20
ANITORI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per il triennio 2011-2013 si riconferma la validità delle classi stipendiali attribuite al personale ATA, in particolare della prima e seconda posizione economica di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, ottenute attraverso una prova concorsuale, in deroga al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».
1.9
CENTINAIO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Alle posizioni economiche orizzontali acquisite ed erogate al personale ATA con decorrenza dal 1º settembre 2011 non si applica l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1.0.5 (testo 2)
MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Posizioni economiche personale ATA)
1. Non sono soggette a recupero le somme già corrisposte al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per le posizioni economiche orizzontali attribuite per gli anni 2011, 2012 e 2013 in virtù della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. Alle conseguenti minori entrate per lo Stato, pari ad euro 17 milioni per l'esercizio finanziario 2014, si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
Ordini del giorno
G/1254/1/7
BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI
Il Senato della Repubblica,
in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in maniera di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),
premesso che:
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) prevede all'articolo 9 una serie di provvedimenti relativi al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e, in particolare, al comma 23 una speciale disciplina che concerne il comparto scuola volta a bloccare nello specifico il sistema degli scatti stipendiali del personale per gli anni 2010-2011-2012;
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, estende al personale della Scuola il blocco degli scatti stipendiali anche per l'anno 2013;
considerato che:
il personale scolastico, com'è ampiamente noto, usufruisce di precisi scatti stipendiali cadenzati negli anni dal momento che, in tale settore della Pubblica Amministrazione, non sono previsti incrementi economici legati a un percorso di avanzamento di carriera;
il meccanismo degli scatti stipendiali si basa su un sistema di valorizzazione del personale legato alla semplice anzianità di servizio;
considerato altresì che:
in applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010 citato, e successive modificazioni, il personale scolastico ha subito e continuerà a subire un impoverimento progressivo, causato non solo dal blocco degli scatti stipendiali ma anche dal mancato rinnovo contrattuale fermo ormai a far tempo dal 2009;
rilevato inoltre che:
la retribuzione degli insegnanti italiani è di gran lunga inferiore rispetto a quella dei colleghi europei e si caratterizza non solo per l'esiguità ma anche per la mancanza d'incrementi nonché per il raggiungimento del massimo salariale solo dopo il 35º anno di attività;
il comparto Scuola assiste ormai da decenni a insistiti tagli che ne hanno minato le fondamenta stesse, mettendone a repentaglio il buon funzionamento e in conseguenza dei quali si è delegato di fatto alla buona volontà e all'intraprendenza di tutto il personale che ha svolto la propria attività con senso del dovere e di responsabilità;
impegna il Governo:
a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, per porre fine al blocco degli scatti stipendiali, unica possibilità per il personale di incrementare la propria retribuzione;
a reperire le risorse finanziarie necessarie da fonti «esterne» al comparto scolastico, diverse da quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in modo da favorire il rilancio di un settore strategico per il Paese com'è quello della conoscenza.
G/1254/2/7
PEZZOPANE, MANASSERO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola);
premesso che:
in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante interventi urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, il Governo accolse l'ordine del giorno G15.105 (testo 2) che impegnava lo stesso «a valutare l'opportunità di introdurre la previsione dell'esplicita applicazione nel comparto scuola dell'articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995, garantendo così il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio anche ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003»;
come già evidenziato nel citato ordine del giorno, i Direttori dei servizi generali ed amministrativi del comparto scuola, già responsabili amministrativi, sono stati inquadrati nel nuovo profilo a far data dal 10 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 26 maggio 1999;
agli stessi, a livello retributivo, è stato applicato il meccanismo della temporizzazione ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 15 marzo 2001, il che ha comportato una forte decurtazione dell'anzianità di servizio;
l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare il disposto dell'articolo 66, comma 6, del CCNL 1995, ai sensi del quale «restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, cosi come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399»;
la disposizione ex citato articolo 66 espressamente richiama l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, ed è stata da ultimo confermata dall'articolo 142 del CCNL del 24 luglio 2003, secondo il quale «continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995»;
il Ministro della pubblica istruzione con circolare del 19 marzo 2007 ha esplicitamente disposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio e quindi l'applicazione del citato articolo 66 in favore dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati a partire dal 1º settembre 2003;
il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio è avvenuto solo per una parte del citato personale;
tutto questo considerato, non può sostenersi che l'articolo 8 del CCNL del 2001 abbia abrogato la disposizione di cui all'articolo 66, comma 6, del CCNL del 1995, proprio in quanto il contratto 2003, escludendo dal novero delle norme da disapplicarsi l'articolo 66, comma 6, induce a ritenere che tale articolo sia allo stato ancora vigente, altrimenti il CCNL avrebbe dovuto reintrodurre la norma e non limitarsi ad affermare la sua salvaguardia;
impegna il Governo:
a rendere una quantificazione precisa del personale in questione cui è stata riconosciuta l'intera anzianità di servizio;
a dare seguito all'impegno preso con l'accoglimento dell'ordine del giorno G15.105 (testo 2) al fine di garantire il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio anche a quei Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003, a tutt'oggi esclusi da detto riconoscimento.
G/1254/3/7
SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante misure urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),
premesso che:
con nota del 27 dicembre 2013 il MEF annunciava un prelievo dagli stipendi del personale della scuola fino a 150 euro a seguito del blocco delle retribuzioni determinato dal decreto-legge n. 78 del 2010, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013;
in data 9 dicembre 2013 il MEF informava il MIUR che avrebbe proceduto al calcolo e al recupero delle somme relative agli scatti e che a seguito di ciò il MIUR avrebbe dovuto adottare i provvedimenti del caso. Tuttavia, in mancanza dell'adozione degli stessi, il MEF chiedeva ai docenti degli istituti italiani di restituire gli scatti stipendiali, già percepiti nel 2013, con una trattenuta di 150 euro mensili a partire dal mese di gennaio 2014;
in data successiva il Presidente del Consiglio chiariva che i docenti non avrebbero dovuto restituire gli scatti stipendiali percepiti nel 2013 come prevedeva la nota del Ministero delle finanze diramata il 27 dicembre 2013, in esecuzione di un decreto approvato nell'ottobre 2013;
da ultimo, con l'approvazione del decreto legge n. 3 del 23 gennaio 2014, il Consiglio dei ministri definiva la questione in oggetto garantendo il mantenimento degli aumenti stipendiali ricevuti nel 2013 e, al contempo, la conservazione del nuovo livello retributivo;
considerato che:
da tali fatti emerge, a ragione, un sistema farraginoso caratterizzato da un modus operandi patologico, idoneo a trasmettere ischemie al sistema scolastico, più volte denunciate ma non ancora concretamente risolte;
considerato inoltre che:
coloro che intendevano presentare a partire da gennaio 2014 la domanda di pensionamento, avendo maturato lo scatto nel 2013, a seguito del congelamento degli anni 2012 e 2013, per far valere lo scatto stipendiale sulla pensione e sulla liquidazione dovrebbero aspettare un ulteriore anno;
la nota del 27 dicembre del MEF, infatti, aveva quale risultato la retrocessione nella posizione stipendiale di coloro che hanno avuto lo scatto da settembre 2013, causando un danno a quei pensionandi che avevano programmato il pensionamento da settembre 2014 a seguito della maturazione dello scatto, dovendo, in tal modo, posticipare di un anno al fine di poterlo vantare sulla pensione e sulla liquidazione;
impegna il Governo:
a non adottare ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore, per il personale scolastico che ne abbia già acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica riconosciuta nel medesimo anno, per coloro che abbiano già maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.
Il sindacato ha consegnato alla VII Commissione del Senato gli emendamenti al Decreto Legge n. 3 sugli scatti di anzianità approvato dal CdM a gennaio, tra cui l’adozione degli scatti anche per i supplenti e il reintegro del secondo “gradone” stipendiale per chi è stato immesso in ruolo: se non si vuole continuare a vessare supplenti e assunti, si finanzi la doppia operazione con parte del 30% degli 8 miliardi di euro risparmiati sull’Istruzione nell’ultimo quinquennio. Soldi che per legge andrebbero reinvestiti nella scuola.
Il trattamento economico che lo Stato italiano riserva ai precari e ai neo-assunti della scuola l’Italia rimane lontano dalle direttive dell’Europa: per i supplenti, tranne quelli di religione, non si adotta alcuno scatto stipendiale, e ciò malgrado gli anni di precariato si protraggano ormai nel tempo. Riconoscere lo scatto stipendiale a tutto il personale precario permetterebbe inoltre il venir meno dell’accordo illegittimo realizzato in fase di contrattazione collettiva nazionale, firmato il 4 agosto 2011, che abolisce il primo gradone stipendiale per i neo-assunti al fine di garantire l’invarianza finanziaria.
Proprio per finanziare le assunzioni, dal settembre 2011 agli immessi in ruolo si è annullato il primo “gradone” stipendiale, spostandolo dal compimento del terzo anno di anzianità all’ottavo. Una cancellazione che sottrae per un lustro aumenti di stipendio tutt’altro che figurativi: si tratta di 1.130 euro annui per i docenti, 300 euro per i collaboratori scolastici, 400 euro per gli assistenti tecnici amministrativi e 650 euro per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Attuando un danno economico, considerando i cinque anni di annullamento, tutt’altro che marginale.
Anief chiede ora al Parlamento di cancellare questo doppio “scippo” attuato nei confronti di docenti e Ata. Se si desse seguito all’emendamento al Decreto Legge n. 3 sugli scatti di anzianità approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 gennaio proposto dal sindacato, basterebbe utilizzare una parte di quel 30% degli 8 miliardi di euro risparmiati dal dimensionamento delle scuole, che ha comportato l’accorpamento e la chiusura di 4mila istituti, e dal piano di razionalizzazione scolastica derivante dalla Legge Tremonti-Gelmini n. 133 del 2008: occorrono, in pratica, i due terzi dei 2,4 miliardi di euro che per legge sarebbero dovuti servire a valorizzare il merito del personale.
“In tutto – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Cofnedir - si tratta di estrapolare dei risparmi della scuola: l’operazione, che è quindi senza oneri per lo Stato, prevede l’utilizzo di circa 1 miliardo e 650 milioni di euro. È una cifra importante, ma non si può continuare a calpestare il diritto dei precari alla crescita del loro stipendio, prescindendo dall’immissione in ruolo, e a mantenere in vita la cancellazione illegittima del primo gradino stipendiale degli assunti in ruolo. Con i nostri emendamenti, inoltre, sarà finalmente anche possibile valutare per intero, ai fini della ricostruzione di carriera, quel servizio pre-ruolo che oggi invece – conclude Pacifico - viene considerato integralmente solo per i primi quattro anni di supplenze”.
La proposta del sindacato è contenuta nel “pacchetto” di emendamenti al decreto sugli scatti presentato in VII Commissione del Senato: un documento contenente anche interventi per pagare gli aumenti di stipendio, quindi il ripristino della deroga per il personale della scuola al blocco stipendiale (Legge, 183, art. 4, comma 83) riesumato dal D.P.R. 122/2013 che nega ai fini della progressione di carriera il riconoscimento di eventuali scatti stipendiali pagati a partire dal 2011, nonché la negazione delle progressioni economiche agli Ata e della Ria ai dirigenti scolastici.
Anief-Confedir: se faranno altrettanto le altre Commissioni parlamentari si metterà finalmente termine all'enorme mole di contenzioso aperta. Favorendo, nel contempo, lo svecchiamento del corpo insegnante e la riduzione di spesa per mantenere in vita i tanti precari dell'Istruzione pubblica.
Tornano a sperare i 4mila docenti della scuola che, pur avendo raggiunto i requisiti pensionistici, sono stati obbligati a rimanere in servizio a causa dell'entrata in vigore immediata della riforma Fornero. Il nuovo testo di legge presentato dai due parlamentari Ghizzoni e Marzana, rispettivamente del Pd e del M5S, che intende superare la bocciatura della Ragioneria dello Stato e della Corte Costituzionale, ha infatti ricevuto il via libera dalla VII Commissione cultura alla Camera.
L'ennesimo parere autorevole favorevole ai "Quota96", per i quali l'ex Ministro del Lavoro aveva dimenticato di prevedere il conteggio dell'anno scolastico 2011/12, conferma che a questi docenti è stato negato il sacrosanto diritto alla pensione prima da una leggerezza legislativa e, successivamente, da una modesta volontà politica nel cercare la necessaria 'copertura' per sanare l'errore contenuto nell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La VII Commissione della Camera ha quindi fornito parere favorevole, condizionalo solo al fatto che "la Commissione di merito chiarisca che tutte le domande pervenute entro il 31 maggio 2014 sono prese in considerazione dall'INPS prima di procedere alla definizione di un elenco numerico, sulla base di un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva fino al raggiungimento del limite di 4000 soggetti".
Anief-Confedir chiede pubblicamente ai prossimi parlamentari, in particolare facenti capo alle Commissioni Bilancio, che presto saranno chiamati ad esprimersi sui "Quota96", di finirla con il "balletto" dei numeri economici insufficienti a determinare il pensionamento di tanti docenti ultrasessantenni che chiedono solo di esercitare un loro diritto.
A tal proposito, Anief-Confedir ricorda, come indicato anche nella proposta di modifica, che i docenti a fine carriera vengono per legge sostituiti da neo-assunti, la cui retribuzione è molto inferiore. E sarebbero proprio le minori uscite per gli stipendi a coprire in larga parte gli esborsi dovuti al pagamento delle pensioni del personale anziano collocato in pensione.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, "sanare, seppure in ritardo, l'incredibile ‘dimenticanza’ del legislatore sarebbe ancora una soluzione plausibile. Oltre a superare i tanti contenziosi che ne sono derivati, agevolerebbe, infatti, lo svecchiamento del corpo docente italiano. Che, vale sempre la pena ricordare, rimane quello con il numero maggiore, oltre il 60%%, di insegnanti oltre i 50 anni. Ma non solo, perché di recente, ha fatto sapere di recente la Ragioneria Generale dello Stato, la permanenza in vita dei 140mila docenti precari comporta per lo Stato centinaia di milioni di euro di spesa in più per lo Stato. A differenza di altri comparti, come Sanità e Regioni, che - conclude Pacifico - assumendo il personale precario e favorendo il turn over hanno ridotto anche del 33% la loro spesa".