Tutti accolti come raccomandazione e con la formula “valutare l’opportunità di”. A/77 per unificazione fascia aggiuntiva alla terza, A/11 e A/13 per inserimento abilitati TFA ordinario e PAS nella fascia aggiuntiva e idonei concorso ordinario cui va il titolo abilitante in occasione del nuovo concorso, A/71 per inserimento TFA ordinario nella terza fascia all’atto del nuovo aggiornamento.
Gli ordini del giorno presentati dagli onorevoli Malpezzi, Locatelli, Di Lello, Rigoni riprendono l’emendamento unico posto all’attenzione della VII Commissione dall’Anief durante l’audizione sull’unificazione della fascia aggiuntiva alla quarta e sull’inserimento nella terza fascia degli abilitati con il TFA ordinario, degli idonei del concorso ordinario e con riserva dei futuri iscritti ai PAS.
Ora tocca al Governo, in assenza di un nuovo sistema di reclutamento, dare attuazione alle raccomandazioni accolte prima delle sentenze dei tribunali amministrativi e del lavoro. Si ricorda, d’altronde, che già nell’ordine del giorno n. 9/4865 – B/21 presentato dall’on. Antonino Russo nella seduta n. 591 del 23 febbraio 2012, di concerto con l’Anief s’impegnava il Governo a inserire nella terza fascia, secondo il rispettivo punteggio, i docenti collocati nella fascia aggiuntiva all’atto dell’aggiornamento previsto per l’a. s. 2014-2015.
Gli ordini del giorno accolti come raccomandazione
La Camera,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che:
l'articolo 5 comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 in cui: «L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni»;
l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2008 recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» in cui si stabilisce: «L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria»;
il decreto ministeriale n. 44 del 2011 in cui nella tabella di valutazione della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con decreto ministeriale 27 del 2007 e integrata con decreto ministeriale 78 del 2007, si stabilisce che la laurea in scienza della formazione primaria ha assunto valore abilitante ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
l'articolo 6 comma 5 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 in cui si stabilisce che: «5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale»;
nel 2009 si è deciso di provvedere ad un aggiornamento delle GAE consentendo agli immatricolati alla facoltà di scienza della formazione primaria iscritti nel 2007 l'inserimento in III fascia;
sono rimasti esclusi, nonostante lo stesso ordinamento di studio, gli immatricolati negli anni 2008/2009 e 2009/2010 e 2010/2011;
l'ordine del giorno n. RUSSO 9/4865-B/21 approvato dal Parlamento in data 23 febbraio 2012;
considerati i numerosi contenziosi che hanno coinvolto l'amministrazione e le sentenze 168/2004 e 41/2011 242/2011 della Corte costituzionale;
in attesa dell'approvazione di una riforma complessiva sul reclutamento del corpo docente e dell'emanazione dei futuri concorsi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre atti di propria competenza, prima dell'aggiornamento triennale previsto nel 2014, al fine dell'inserimento:
a) nella terza fascia, secondo il rispettivo punteggio delle graduatorie ad esaurimento, i docenti collocati nella fascia aggiuntiva, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2014/2015;
b) con riserva, all'atto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter all'articolo 14, coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria e a sciogliere tale riserva al momento del conseguimento dell'abilitazione, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2014/2015;
c) i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (cobaslid), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/a e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso
9/1574-A/77. Malpezzi.
La Camera,
premesso che:
per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo;
in sede di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 si ravvisa che all'articolo 15 il comma 3, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
impegna il Governo
a verificare l'opportunità di prevedere, nelle more del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, che sia consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, nonché agli iscritti a Scienze della Formazione Primaria che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso;
che in occasione del previsto aggiornamento, sia consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con disegno di legge n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, ove fossero già presenti nella terza fascia delle stesse. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, le parole «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità». Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240,.
9/1574-A/12. Locatelli.
La Camera,
premesso che:
per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo;
in sede di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 si ravvisa che all'articolo 15 il comma 3, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
impegna il Governo
a verificare l'opportunità di prevedere, nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione, attraverso il TFA ordinario, e quello da conseguire attraverso i Percorsi abilitanti Speciali (PAS) siano scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato attraverso il TFA ordinario, e quello da conseguire attraverso i Percorsi abilitanti Speciali (PAS) non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.
9/1574-A/13. Di Lello.
La Camera,
premesso che:
il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istituito ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010, nasce come perfezionamento delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, il precedente percorso abilitante a numero chiuso esauritosi al compimento del IX ciclo del biennio 2007-09;
il TFA eredita la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, contemperando in maniera ottimale l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio, con l'obiettivo di selezionare un numero di docenti basato sul fabbisogno regionale degli organici, come prescritto dall'articolo 5 comma 2 del suddetto decreto;
la procedura di selezione del TFA, infatti, è stata molto dura e impegnativa, al punto tale da ridurre una platea di quasi 150.000 concorrenti a poco più di 11.000 vincitori, ben al di sotto dei 20.067 posti messi in palio nel bando;
l'accesso al T.F.A. è stato articolato attraverso il superamento di tre prove, volte a sondare le conoscenze disciplinari indispensabili allo svolgimento della professione di docente e svoltesi fra il luglio ed il novembre del 2012, distinte in: a) una prova preselettiva su base nazionale (composta da 60 quesiti a risposta multipla su argomenti disciplinari relativi alle diverse classi di concorso) da ritenersi superata con il raggiungimento minimo di punti 21/trentesimi; b) una prova scritta (relativa a domande aperte concernenti la disciplina in esame) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21/ trentesimi; c) una prova orale (con domande inerenti argomenti riguardanti la disciplina in oggetto) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 15/ventesimi, preparate, queste ultime due, dalle singole università;
tra gli abilitati si è venuta a creare una disparità di trattamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire – con iniziative di propria competenza – al fine di garantire il riconoscimento del valore di prova concorsuale, valido ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai docenti abilitati con i corsi TFA, come già previsto per gli abilitati SSIS dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
9/1574-A/71. Rigoni.
Tra le novità: storia dell’arte alle superiori, educazione motoria alla primaria, graduatorie triennali per i vincitori del concorso, salvaguardia specificità piccole isole e comunità montane, abolizione contributo unificato retroattivo sui ricorsi per handicap, inserimento in II fascia istituto per TFA ordinario, attivazione celere dei corsi PAS. E ancora, diritto ed economia alle superiori, corsi per autismo, tutela diploma magistrale abilitante. Raccomandato l’inserimento di abilitati TFA ordinario, idonei concorso e PAS in fascia aggiuntiva o nella terza fascia GaE e un’ora di musica nella primaria. Leggi il testo dei provvedimenti.
Ancora una volta l’Anief si dimostra l’unico sindacato attento al mondo della scuola, interprete dei bisogni e della tutela del diritto per discenti e docenti. Si va dagli ordini del giorno che, contrariamente anche alle richieste iniziali di alcuni miopi coordinamenti, invitano il Governo a inserire gli abilitati attraverso i TFA ordinari nella terza fascia delle Gae insieme – e non senza o contro – i futuri abilitati del PAS o gli idonei dell’ultimo concorso a cattedra, all’impegno a utilizzare le graduatorie di merito – anche se soltanto per i vincitori (da qui il ricorso Anief per avere l’assunzione immediata, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) – per il prossimo triennio e anche fino al concorso successivo, all’esigenza di definire in Conferenza Stato-Regioni dei criteri che garantiscano il diritto allo studio anche nei luoghi periferici del Paese.
Importante anche l’attenzione al tempo scuola ridotto dalla riforma Gelmini e al potenziamento di tutte le materie falcidiate dalla riforma: dal diritto alla storia dell’arte, passando per l’educazione motoria e i corsi sull’autismo su cui Anief ha già da tempo promosso attività formative (v. corso ABA). Al Senato non sarà possibile emendare il testo ma qualche altro ordine del giorno potrebbe chiarire ulteriormente dei nodi irrisolti.
Ordini del giorno che impegnano il Governo
Potenziare storia dell’arte nelle superiori, inserire educazione motoria nella scuola primaria, riportare numeri degli alunni per classe ai livelli ante DPR 81/09, sospensione corsi abilitanti e concorsi per gae non esaurite, graduatorie triennali di merito e assunzioni vincitori anche allo scadere del triennio, salvaguardia delle piccole isole, comunità montane e specificità etnico-linguistiche nel nuovo dimensionamento, Riforma reclutamento con equilibrio tra concorso e gae e istituisca corso-concorso, Nessun contributo unificato per i ricorsi su handicap anche retroattivi, Immediatamente efficacia unificazione aree sostegno graduatorie d’istituto, Inserire in II fascia graduatorie d’istituto abilitati TFA ordinario, Attivazione celere dei PAS. Attuare il principio della cadenza biennale dei concorsi a cattedra.
Ordini del giorno, accolti dal Governo con la formula valutare l’opportunità di ...
Potenziare Diritto ed economia nel biennio superiori e affidarla alla A019, Corsi per docenti su autismo.
Ordini del giorno, accolti dal Governo come raccomandazione
Ordini del giorno, accolti dal Governo accolti dal Governo come raccomandazione con la formula valutare l’opportunità di ...
Inserimento in fascia aggiuntiva TFA ordinario e SFP e idonei Concorso a cattedra, Inserimento in fascia aggiuntiva del TFA ordinario e PAS, Riconoscere titolo abilitante TFA ordinario per la III fascia Gae, Rivedere numero alunni in base alle norme su sicurezza, Inserire un’ora di musica nella scuola primaria affidati ai diplomati del Conservatori, assegnare insegnante scienze motorie per educazione motoria nella primaria, Unificare la fascia aggiuntiva alla terza delle Gae e inserire con riserva iscritti SFP aa. 2009-2011 e sciogliere riserva al possesso dell’abilitazione.
Indice ordini del giorno a firma dei Deputati
9/1574-A/17. Costantino.
Potenziare storia dell’arte nelle superiori
9/1574-A/36. Vezzali.
Educazione motoria nella scuola primaria
9/1574-A/40. Cimbro, Moretti, Fioroni. Vod.
Riportare numeri degli alunni per classe ai livelli ante DPR 81/09
9/1574-A/44. Cancelleri.
Sospensione corsi abilitanti e concorsi per gae non esaurite
9/1574-A/61. Baldelli, Centemero, Coscia.
Graduatorie triennali di merito e assunzioni vincitori anche allo scadere del triennio
9/1574-A/65. Pastorelli.
Tener conto delle piccole isole, comunità montane e specificità etnico-linguistiche nel nuovo dimensionamento
9/1574-A/67. Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Malpezzi, Ghizzoni, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Riforma reclutamento con equilibrio tra concorso e gae e istituisca corso-concorso
9/1574-A/74. Ascani, Coscia, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'ottavio, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa. Vod.
Inserire in II fascia graduatorie d’istituto abilitati TFA ordinario
9/1574-A/75. Paolucci, Moscatt.
Nessun contributo unificato per i ricorsi su handicap anche retroattivi.
9/1574-A/85. Longo, Centemero. Vod.
Immediatamente efficacia unificazione aree graduatorie d’istituto.
9/1574-A/86. Petrenga, Centemero.
Attivazione celere dei PAS
9/1574-A/87. Lainati, Centemero.
Attuare il principio della cadenza biennale dei concorsi a cattedra.
9/1574-A/1. Capozzolo. Vod. Imp.
Diritto ed economia nel bienno affidata alla A019.
9/1574-A/3. Biondelli Vod. Imp.
Corsi per docenti su autismo.
9/1574-A/52. Di Benedetto, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva. Rac.
Salvaguardare valore abilitante diploma magistrale
9/1574-A/56. De Micheli. Rac.
Esenzione contributo unificato ricorsi sostegno presentati a.s. 2013-2014
9/1574-A/12. Locatelli. Rac. Vod.
Inserimento in fascia aggiuntiva TFA ordinario e SFP e idonei Concorso a cattedra
9/1574-A/13. Di Lello. Rac. Vod.
Inserimento in fascia aggiuntiva del TFA ordinario e PAS
9/1574-A/22. Giancarlo Giordano. Rac. Vod.
Rivedere numero alunni in base alle norme su sicurezza
9/1574-A/47. Battelli, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti Rac. Vod.
Un’ora di musica nella scuola primaria affidati ai diplomati del Conservatorio
9/1574-A/70. Coccia, Carocci, Coscia, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa. Rac. Vod.
Insegnante scienze motorie per educazione motoria nella primaria
9/1574-A/71. Rigoni. Rac. Vod.
Riconoscere titolo abilitante TFA ordinario per la III fascia Gae
9/1574-A/77. Malpezzi. Rac. Vod.
Unificare la fascia aggiuntiva alla terza delle Gae e inserire con riserva iscritti SFP aa. 2009-2011 e sciogliere riserva al possesso dell’abilitazione.
Testi per esteso degli ordini del giorno
A.C. 1574-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
nel febbraio 1988, la Commissione ministeriale presieduta dall'on. Beniamino Brocca (cosiddetta Commissione Brocca), fu incaricata di definire i piani di studio ed i programmi per le scuole secondarie superiori, per renderli più consoni alle nuove esigenze sociali e al superamento delle barriere tra i diversi indirizzi di studio, assicurando agli studenti del biennio della scuola superiore pari opportunità formative;
in tale prospettiva, i piani di studio del biennio, furono potenziati con l'aggiunta di discipline comuni a tutti gli indirizzi, ad eccezione, per ciò che riguarda l'insegnamento di «diritto ed economia», del biennio del liceo classico e del liceo scientifico, dove il diritto e l'economia venivano introdotti solo nei relativi indirizzi sperimentali;
la riforma Gelmini, dal nome dell'allora Ministro dell'istruzione, università e ricerca on. Maria Stella Gelmini, a partire dal 2009 ha apportato una revisione complessiva degli ordinamenti scolastici, con una riduzione generalizzata del monte ore settimanale di insegnamento e la definizione di nuovi criteri per la formazione delle classi e degli organici, con l'obiettivo di una riduzione strutturale della spesa relativa ai costi generali della scuola pubblica, calcolata in un taglio di 87.400 cattedre in tre anni;
in tale quadro una delle materie più colpite, perché eliminata non solo, insieme a tutti gli indirizzi sperimentali, dai quali per diversi anni sono usciti i migliori studenti delle università italiane, dal biennio dei suddetti licei, ma anche dal triennio del liceo delle scienze umane, ad eccezione dell'opzione economico sociale, quasi a considerare i bisogni materiali e non (oggetto di studio dell'economia politica) come una componente non centrale e non essenziale delle scienze umane e perciò sottovalutando in modo inaccettabile la dimensione relazionale e sociale della vita umana. Sempre in tale quadro l'insegnamento di «diritto ed economia è stato eliminato dal triennio dei nuovi istituti tecnici del settore Tecnologico – indirizzo «costruzioni, ambiente e territorio (Geometra), precludendo a tali alunni uno studio serio, nel triennio, del diritto amministrativo e della legislazione urbanistica, che è impossibile poter compiere nel biennio. Tutto ciò è avvenuto nella più completa ignoranza, ovvero mancanza di attenzione, agli appelli che si levavano dal mondo imprenditoriale e culturale tutto: si può, a tal proposito, ricordare l'appello fatto, inutilmente, al Ministro Gelmini dallo stesso direttore della Fondazione Agnelli, prima che la sua riforma fosse varata;
è stato altresì introdotto l'insegnamento di una nuova materia, denominata «Cittadinanza e Costituzione», senza un proprio monte ore e una autonoma valutazione, insegnata non da docenti di materie giuridiche ed economiche (classe A019) ma dagli insegnanti di storia, geografia e studi sociali;
con la riforma Gelmini il taglio al personale docente nelle discipline giuridiche ed economiche è stato particolarmente gravoso, registrando una percentuale del 64 per cento a fronte di una media, per le altre discipline, del 15 per cento;
il diritto e l'economia sono uno strumento indispensabile per orientarsi nella complessità attuale, per migliorare il proprio profilo professionale con conoscenze ormai indispensabili, e per coltivare la cultura della legalità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire, con le dovute modifiche legislative e regolamentari, nei piani degli studi di tutti i licei, l'insegnamento della materia «diritto ed economia» in ogni biennio, come insegnamento fondamentale per la formazione umanistica, etica e civica delle nuove generazioni, in linea con quanto avviene in altri paesi europei e di affidare l'insegnamento di tale disciplina al personale docente specializzato, della classe di concorso A019.
9/1574-A/1. Capozzolo.
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La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 104 del 2013, prevede importanti interventi in ambito scolastico come il welfare nei confronti degli studenti, l'orientamento, il rapporto scuola – lavoro, l'istruzione tecnica e professionale, la formazione dei docenti, il sostegno agli studenti disabili, la salute nelle scuole, la lotta alla dispersione scolastica e delle loro famiglie per alcune misure che favoriscono l'inclusione delle persone fragili e con disabilità;
l'inserimento di alunni disabili nella scuola di tutti rappresenta da tempo un fiore all'occhiello del sistema scolastico del nostro Paese;
da tempo si sostiene che l'intervento nei bambini con autismo deve essere «precoce ed intensivo», che «non esiste un intervento che vada bene per tutti i bambini autistici» e che non esiste un «farmaco» per l'autismo, ma che l'intervento elettivo è quello psicoeducativo, inserito in una strategia di rete: bisogna operare il prima possibile in tutti i contesti di vita del bambino e bisogna creare un progetto individualizzato;
la «terapia» dunque, fa parte dell'intera esistenza del bambino, e non è relegata ad ambiti (sanitari) e a momenti specifici – o non solo a quelli, e coinvolge i familiari e gli educatori, ognuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze;
in questa cornice, la scuola diventa un ambito privilegiato, dove integrazione ed educazione si incontrano. In Italia, secondo la legge n. 104 del 1992 i bambini con autismo hanno il diritto di frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, per cui passano con i loro insegnanti gran parte del tempo di veglia: è quindi la scuola che deve farsi carico dell'educazione, e l'educazione, nell'autismo, non può che essere specifica;
in Italia, pur non essendoci dati certi, circa l'1 per cento dei bambini è affetto da un disturbo autistico e i maschi sono colpiti 4 volte in più delle femmine;
l'autismo è ormai considerato, secondo le indicazioni consolidate della letteratura internazionale, come una patologia precoce del sistema nervoso centrale che determina una disabilità complessa che colpisce pervasivamente la comunicazione, la socializzazione ed il comportamento rappresentando una condizione altamente invalidante e a tutt'oggi ancora senza una definizione eziologica certa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere misure normative e regolamentari volte ad una formazione specifica ed adeguata degli insegnati di sostegno e dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive degli alunni affetti da autismo.
9/1574-A/3. Biondelli.
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La Camera,
premesso che:
per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo;
in sede di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 si ravvisa che all'articolo 15 il comma 3, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
impegna il Governo
a verificare l'opportunità di prevedere, nelle more del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, che sia consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, nonché agli iscritti a Scienze della Formazione Primaria che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso;
che in occasione del previsto aggiornamento, sia consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con disegno di legge n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, ove fossero già presenti nella terza fascia delle stesse. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, le parole «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità». Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240,.
9/1574-A/12. Locatelli.
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La Camera,
premesso che:
per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo;
in sede di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 si ravvisa che all'articolo 15 il comma 3, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
impegna il Governo
a verificare l'opportunità di prevedere, nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione, attraverso il TFA ordinario, e quello da conseguire attraverso i Percorsi abilitanti Speciali (PAS) siano scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato attraverso il TFA ordinario, e quello da conseguire attraverso i Percorsi abilitanti Speciali (PAS) non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.
9/1574-A/13. Di Lello.
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La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare, il comma 1 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora settimanale di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, per la cui copertura sono stanziati 3,3 milioni di euro per il 2014 e 9,9 a decorrere dal 2015;
tra le discipline scolastiche le cui ore di insegnamento sono state eliminate o ridotte negli ultimi anni in diversi indirizzi delle scuole secondarie superiori, una è particolarmente grave per un Paese come l'Italia: ci si riferisce alla storia dell'arte;
nel Paese dei Beni Culturali per eccellenza, impedire ai ragazzi di maturare una adeguata conoscenza del proprio patrimonio storico-artistico significa non garantirgli una formazione culturale degna di questo nome, ma anche impedire la formazione di quel senso civico che tutti noi auspichiamo e che si sviluppa a partire dalla conoscenza e dal conseguente rispetto per quell'insieme di valori territoriali, ambientali, storici e artistici che chiamiamo cultura. Imparare la storia dei luoghi e dei monumenti che ci circondano, contribuisce a far comprendere chi siamo e a maturare quel valore imprescindibile del rispetto per il patrimonio e i beni comuni;
la storia dell'arte ha anche una importanza rilevante con riferimento alle ricadute economiche che il suo insegnamento può generare, aiutando i giovani a sviluppare una sensibilità per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale italiano che, con oltre 3.400 musei, circa 2.100 aree e parchi archeologici e 43 siti Unesco, è il più ampio a livello mondiale;
la storia dell'arte è nel settore dell'istruzione, una componente indispensabile e fondamentale per la crescita della cultura che può contribuire efficacemente alla formazione di una forza lavoro qualificata, in grado di produrre innovazione non tecnologica per l'intera economia, nonché servizi e beni competitivi e di alta qualità;
la Strategia Europa 2020, riconosce che i settori della cultura e quello creativo costituiscono un'importante fonte potenziale di occupazione. Negli ultimi dieci anni l'occupazione complessiva in tali settori è cresciuta in misura tre volte superiore rispetto alla crescita occupazionale registrata dall'economia dell'Unione europea nel suo insieme;
eppure il RAC, l'indice che analizza il ritorno economico degli asset culturali sui siti Unesco, è per il nostro Paese 16 volte inferiore a quello degli Stati Uniti (che hanno la metà dei siti rispetto all'Italia), 4 volte inferiore rispetto alla Francia e 7 inferiore rispetto al Regno Unito. Tali dati sono contenuti in un rapporto di PricewaterhouseCoopers (PwC) che indica che l'economia turistica e il settore culturale e creativo contribuiscono al Pil dei principali paesi europei in media per il 14 per cento. L'Italia, con il suo 13 per cento (circa 203 miliardi di euro), è ben lontana dal 21 per cento del best performer Spagna (225 miliardi) ed è ultima per valore assoluto di Pil generato da turismo arte e cultura;
i dati ci dicono che il nostro Paese sconta una cronica incapacità di generare valore economico dal suo straordinario patrimonio artistico e culturale. Da questo punto di vista l'Italia è paragonabile ad un Paese ricco di materie prime che non è in grado di sfruttare, nonostante i ritorni economici che potrebbe assicurare, perché gli mancano la capacità estrattiva e gli strumenti per farlo;
un atto non solo fortemente simbolico ed emblematico, ma necessario in un Paese come il nostro, sarebbe proprio quello di porre rimedio a tale scempio reintroducendo l'insegnamento della storia dell'arte e potenziando ulteriormente la possibilità di studio del nostro patrimonio artistico;
pochi giorni fa, è stata presentata una petizione, sottoscritta da oltre 15 mila persone, che chiede il ripristino della storia dell'arte nelle scuole superiori. Gli insegnanti di storia dell'arte, promotori dell'iniziativa, sono stati affiancati nel loro importante progetto anche da Italia Nostra che, insieme, hanno rivolto l'appello al Ministro dell'istruzione affinché proceda alla reintroduzione delle ore di insegnamento eliminate;
il Ministro dei beni culturali Massimo Bray ha contribuito in prima persona alla diffusione della petizione, che è stata firmata, tra gli altri, dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del MIBACT Anna Maria Buzzi, dal Direttore degli Uffizi Antonio Natali e da Salvatore Settis,
impegna il Governo
a reintrodurre e a potenziare l'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria, in quanto fondamentale per la formazione degli studenti e per l'economia del Paese.
9/1574-A/17. Costantino.
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La Camera,
nel corso dell'esame in Commissione nel decreto-legge è stato inserito l'articolo 10-bis che dispone l'aggiornamento della normativa tecnica antincendio per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, compresi quelli universitari esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 26 agosto 1992;
l'articolo 5 di tale decreto ministeriale recita testualmente: “Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività”;
il numero degli studenti per ogni classe, connesso al tema della sicurezza è oggetto anche di altre disposizioni, tra le quali il decreto ministeriale 18 dicembre 1975, il quale prevede che “l'altezza delle aule non può essere inferiore a 3 metri” e che per ciascuno studente lo spazio previsto deve essere di mq 1,80 nella scuola d'infanzia, mq 1,80 nella scuola primaria, di mq 1,80 nella scuola secondari e mq 1,96 nella scuola secondaria;
il regolamento attuativo della legge 133 del 2008 all'articolo 64 prevede l'innalzamento del numero massimo di alunni per classi, nelle scuole di ogni ordine e grado e recita al comma 1: “Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 all'articolo 4, comma 1 recita: “Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli”;
il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica all'articolo 11, comma 1 recita: “Le classi prime delle scuole secondarie di Io grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze”;
la circolare ministeriale 18 del 4 luglio 2013 – Adeguamento organici di diritto a situazioni di fatto anno scolastico 2013/2014, richiama il rispetto delle norme sulla sicurezza e dei parametri sul numero degli alunni per classe di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009;
alla crescita del numero di alunni per classe così come autorizzato dal decreto n. 81 del 2009 sarebbe dovuto seguire un piano generale per la riqualificazione dell'edilizia scolastica, adottato dal Ministero dell'istruzione d'intesa con quello dell'economia e delle finanze;
in seguito alla sentenza del tribunale di Torino a carico della Thyssenkrupp, con cui si è stabilito che far permanere le persone in condizione di rischio equivale ad assumersi la responsabilità del rischio che queste persone possano morire, il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 giugno 2011 n. 03512/2011 REG. PROV. COLL. n. 01311/2011 REG. RIC. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), stabilisce in maniera definitiva che le classi vanno ristrutturate seguendo il seguente criterio: massimo 22 alunni laddove ci sia la presenza di un alunno diversamente abile e massimo 25 alunni laddove non ci siano alunni diversamente abili, tale sentenza ha effetto immediato e tutte le scuole devono darne immediata esecuzione, la sua mancata applicazione comporta di fatto l'assunzione di gravi responsabilità penali da parte degli Enti preposti e dei loro dirigenti;
il piano di riqualificazione non è stato realizzato, ma anche i parametri stabiliti dal decreto sono stati regolarmente raggirati;
il numero di alunni per classe, infatti, ha continuato a crescere con numerosi casi denunciati in tutta Italia, in cui si sono raggiunti anche 35/36 studenti per classe, con picchi di 49 alunni, come accaduto al liceo musicale Verga di Modica, proprio in questo anno scolastico; in Italia il 55 per cento circa delle scuole è stato costruito prima del 1974, l'anno in cui fu emanata la legge n. 62, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il che significa che questi edifici sono stati costruiti con materiali e tecniche che la nuova normativa sull'antisismicità rende obsoleti;
il 14 per cento delle scuole si trova in zone ad elevato rischio idrogeologico (vedi il rapporto “Terra e sviluppo. Decalogo della terra 2010” del centro studi del Consiglio Nazionale Geologi);
la mancata riqualificazione degli edifici scolastici prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e l'attuale sovraffollamento delle classi, danneggiano ulteriormente il grado di funzionalità e qualità e, soprattutto, il livello di sicurezza delle istituzioni scolastiche,
la situazione delle classi pollaio non risulta più sostenibile;
numerosi sono i ricorsi messi in atto dalla rete degli studenti per le palesi violazioni delle norme di sicurezza nelle scuole;
i sindacati come la FLC CGIL hanno espresso un giudizio complessivo negativo sulla circolare 18 del 4 luglio 2013 perché non dà adeguate risposte per garantire le necessità delle scuole per quanto riguarda sia il diritto allo studio che la funzionalità del servizio,
impegna il Governo
a rivedere e modificare i parametri che disciplinano il numero massimo di alunni per classe, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto di tutte le normative sulla sicurezza.
9/1574-A/22. Giancarlo Giordano.
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La Camera,
premesso che:
l'educazione motoria è materia fondamentale ai fini della sana ed equilibrata crescita dello studente. È stato infatti provato scientificamente che una regolare attività motoria favorisce l'attenzione e l'apprendimento da parte dello studente, in particolare se di età giovane o giovanissima;
tale introduzione è senz'altro buona regola atta alla prevenzione dell'obesità infantile e può essere anche un buon aiuto per il controllo della dispersione scolastica, in quanto favorisce l'integrazione e la socializzazione del corpo studentesco;
è altresì indubbia l'importanza che l'educazione motoria riveste nello sviluppo e nella crescita del bambino, anche se con rammarico si può constatare che la stessa non trova sufficiente spazio nella scuola italiana a volte per mancanza di mezzi o risorse, o, come spesso accade, di fondi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi risorse per l'insegnamento dell'educazione motoria obbligatoria in tutte le scuole primarie, una buona educazione motoria, infatti, non solo aiuta il bambino a prendere confidenza con le proprie potenzialità, ma lo aiuta a definire i principi educativi per la cura del proprio corpo che lo accompagneranno per tutta la vita.
9/1574-A/36. Vezzali.
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La Camera,
in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che:
il provvedimento in commento reca disposizioni straordinarie e urgenti a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche; il provvedimento non considera forse il problema più importante, sicuramente il più palese e di più facile risoluzione, quello delle cosiddette «classi pollaio»: in particolare l'articolo 7 predispone un programma di didattica integrativa al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica; risulta evidente come nelle attuali classi di 27 e 30 unità qualsiasi disposizione volta a correggere tali fenomeni di dispersione sia destinata al fallimento; oltre che inficiare pesantemente la qualità dell'insegnamento, l'eccessivo numero di studenti per classe porta, naturalmente, a un loro minore controllo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di modificare il decreto del 20 marzo 2009, n. 81, là dove necessario (articolo 10; articolo 11; articolo 16 comma 1, 2 e 4; articolo 17) affinché il numero di studenti per classe, delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, venga riportato al numero che era della precedente legislazione.
9/1574-A/40. Cimbro, Moretti, Fioroni.
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La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 1574 (conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),
premesso che:
mediante DDG del 24 settembre 2012, n. 82, è stato bandito un concorso a cattedra indetto sulla disponibilità dei posti vacanti per l'anno scolastico 2013/14;
l'articolo 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE) «al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente»;
il fenomeno del precariato della scuola è molto lontano dall'ottenere adeguata soluzione, ha raggiunto dimensioni enormi e necessita dunque di un'immediata inversione di rotta per attutirne da subito la portata;
il fenomeno del precariato, oltre ad arrecare disagi al personale docente, pregiudica anche la continuità didattica e la qualità dei percorsi di apprendimento degli alunni;
le università continuano ad organizzare percorsi abilitanti e a sfornare abilitati, ma non riescono a garantire loro alcuno sbocco professionale, causando tempi d'attesa che si protraggono per anni e anni,
impegna il Governo
a sospendere l'attivazione di percorsi abilitanti e di procedure concorsuali per posti a cattedra fino a quando non saranno completamente esaurite le graduatorie di merito composte dai vincitori dell'ultimo concorso a cattedra e le graduatorie ad esaurimento di cui nelle premesse, consentendo l'attivazione di percorsi abilitanti o di concorsi a cattedra a livello regionale solo per le classi di insegnamento in cui sia le graduatorie di merito che le graduatorie ad esaurimento risultino completamente esaurite.
9/1574-A/44. Cancelleri.
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La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, in attuazione dell'articolo 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dispone che: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.»;
l'articolo 9 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 individua il tipo di formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
è necessario sviluppare nei bambini, sin da tenera età, la sensibilità alla cultura musicale tramite l'insegnamento della teoria e della pratica finalizzata a suonare uno strumento musicale, e tramite la conoscenza delle nozioni di storia della musica;
la logica è quella di far crescere i bambini nella cultura della musica, allenare il loro orecchio, insegnare loro ad apprezzare tutte le forme musicali introducendo, fin dalla scuola primaria, in modo strutturale a partire dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora settimanale di insegnamento di teoria, pratica e storia della musica. Questo tipo di attività, oltre a proporre un insegnamento sicuramente appassionante per i bambini, contribuirà a sviluppare la loro fantasia, ad abituarli al pensiero creativo, a costruire un interesse positivo e pertanto costituisce un metodo di insegnamento estremamente valido dal punto di vista pedagogico;
riconosciuto che gli insegnanti hanno una grande responsabilità educativa poiché spesso l'interesse o il disinteresse per una materia è dovuto al loro metodo di insegnamento, affidare l'insegnamento della musica agli insegnanti curriculari, vorrebbe dire non valorizzare l'insegnamento della musica;
per questa ragione riteniamo che i professionisti più idonei ad insegnare musica siano i musicisti in possesso del diploma di Conservatorio,
impegna il Governo
a considerare l'opportunità di prevedere anche nella scuola primaria l'insegnamento di un'ora settimanale della materia di «teoria, pratica e storia della musica»;
a considerare l'opportunità di affidare l'insegnamento di tale materia curriculare ad insegnanti altamente qualificati al fine di elevare la qualità dell'insegnamento ed anche al fine di occupare i diplomati dei Conservatori che, pur avendo acquisito competenze molto qualificanti, sono spesso senza lavoro.
9/1574-A/47. Battelli, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.
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La Camera,
in sede di esame del disegno di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che:
il provvedimento all'esame, all'articolo 15 dispone interventi riguardanti il relativo personale al quale è consentito transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo;
il quadro normativo italiano vigente, e come vedremo anche europeo, è ricco di disposizioni che sanciscono in modo inequivocabile il valore abilitante di tale titolo;
l'articolo 15, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica del 1998, n. 323 ha stabilito che il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale, abilita, in modo permanente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria;
con l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4-bis della legge n. 62 del 2000 avvenuta proprio durante la discussione in Commissione cultura di questo decreto in esame, viene finalmente riconosciuto pieno valore al titolo di diploma di maturità magistrale per l'insegnamento nelle scuole paritarie aprendo la strada anche al riconoscimento del pieno valore abilitante del diploma magistrale nelle scuole statali;
porre rimedio a questo disconoscimento di un diritto acquisito deve diventare priorità per permettere di risolvere questa anomalia e porre finalmente una soluzione alla questione ripristinando il reale esercizio di questo diritto,
impegna il Governo
a ritenere indispensabile la salvaguardia del valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 1997/98 e comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 ai sensi degli articoli 194 e 197 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
9/1574-A/52. Di Benedetto, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva.
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La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
premesso che l'articolo 17, comma 8-bis, del decreto-legge in oggetto, introdotto dalla Commissione di merito, novella l'articolo 120 del Testo unico sulle spese di giustizia, aggiungendo il processo in materia di integrazione scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992 tra quelle esenti dal contributo unificato,
considerato che:
la predetta esenzione riguarda i ricorsi amministrativi per la garanzia dell'attività di sostegno per gli alunni con handicap fisici o sensoriali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
l'esenzione stessa opererà a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che pertanto riguarderà coloro che presenteranno ricorso a partire dalla predetta data;
ritenuto che l'esenzione, anche in considerazione del particolare valore sociale dei diritti sottesi alle controversie in materia di integrazione scolastica, debba essere estesa almeno a coloro che abbiano già presentato ricorso relativamente alle controversie sorte con riferimento all'anno scolastico 2013/2014,
impegna il Governo
ad adottare iniziative, anche di carattere legislativo, possibilmente con la legge di stabilità 2014, volte ad estendere l'esenzione dal contributo unificato per i ricorsi amministrativi per la garanzia dell'attività di sostegno per gli alunni con handicap fisici o sensoriali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, almeno ai ricorsi già presentati con riferimento all'anno scolastico 2013/2014.
9/1574-A/56. De Micheli.
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La Camera,
premesso che:
il 31 agosto scorso è scaduto il termine per l'immissione in ruolo a partire dall'anno scolastico 2013/2014 dei vincitori del concorso docenti 2012, ma nelle regioni Lazio e Toscana nessuno dei potenziali vincitori ha avuto l'immissione in ruolo poiché le cattedre da assegnare alle graduatorie di merito sono state già conferite alle graduatorie dei concorsi del 1990 e 1999 o, in assenza di graduatorie di merito dei vecchi concorsi, assegnate interamente alla graduatoria ad esaurimento, senza aver previsto alcun accantonamento di posti per i vincitori del concorso 2012 che avrebbero avuto diritto alla nomina già dal corrente anno scolastico;
parrebbero insoddisfacenti le soluzioni parziali attribuite al Ministero annunciate dalla stampa in questi ultimi giorni, per cui ci si accingerebbe a prolungare a tre anni la validità delle graduatorie del concorso 2012 e/o di assumere i vincitori fra un anno ma con anzianità dal 2013,
impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti normativi o amministrativi affinché le graduatorie relative ai concorsi docenti per titoli ed esami abbiano validità triennale e assicurino l'esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando e nel caso in cui, al termine del triennio, permangano posti da assegnare, i medesimi siano coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie;
ad adottare provvedimenti normativi affinché nel caso in cui, allo scadere del triennio, residuino vincitori, sia assicurata la tutela degli interessati ai fini dell'immissione in ruolo.
9/1574-A/61. Baldelli, Centemero, Coscia.
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La Camera,
premesso che:
le piccole isole, le comunità montane e le aree geografiche con particolari specifiche etniche vivono condizioni di disagio oggettivo del quale è necessario tenere conto quando si prevede un dimensionamento delle istituzioni scolastiche che spesso rappresentano un luogo naturale di aggregazione sociale in tali aree,
impegna il Governo
a tener conto, in sede di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 19, comma 3-ter del decreto-legge 98 del 2011, delle peculiari esigenze delle piccole isole, dei comuni montani e delle aree geografiche con specificità etniche e linguistiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998.
9/1574-A/65. Pastorelli.
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La Camera,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che:
il sistema di reclutamento del personale docente e non docente della scuola risente della stratificazione di diversi modelli normativi, di discipline derogatorie rispetto ai modelli stessi, dell'attuazione solo parziale della disciplina generale, di lunghi periodi di blocchi delle procedure concorsuali e della discontinuità determinata dai vincoli di finanza pubblica;
detto sistema risente altresì di un eccessivo ricorso al lavoro a tempo determinato, con conseguente formazione di ampie categorie di personale precario, a danno sia dei diritti dei lavoratori interessati sia della qualità e continuità della didattica;
nelle graduatorie a esaurimento risultano tuttora iscritti oltre 170.000 docenti e nelle graduatorie provinciali oltre 40.000 unità di personale tecnico e amministrativo e che a questo personale si aggiunge quello delle graduatorie di istituto;
anche la formazione iniziale e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento risentono della successione di diverse discipline, con la formazione di categorie di personale che ha ottenuto titoli di studio e superato prove di esami, tra le quali è necessario definire e coordinare le possibilità di accesso ai ruoli mediante graduatorie o mediante concorso;
l'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, con regolamento, adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti, nonché le procedure di reclutamento;
su questa base è stato adottato il decreto ministeriale n. 249 del 2010, che ha disciplinato i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
– nelle more della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione – le modalità per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In particolare, il decreto ministeriale ha previsto che l'accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e previo superamento di una prova;
il nuovo sistema di formazione iniziale per conseguire l'abilitazione all'insegnamento prevede due canali: quello dei tirocini formativi attivi (TFA), riservati ai laureati non in possesso del requisito del servizio, e quello dei percorsi abilitanti speciali (PAS), riservati ai docenti precari in possesso di determinati requisiti di servizio, di cui sono state definite opportune modalità di partecipazione con il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013;
gli abilitati del primo ciclo TFA, già concluso, sono circa 11.500, ai quali si aggiungeranno circa 20.000 abilitati del secondo ciclo, in fase di predisposizione, e che a questi soggetti va offerta una
prospettiva di accesso ai ruoli dell'insegnamento, senza pregiudicare i diritti delle altre categorie di abilitati;
nel 2012 sono stati indetti su base regionale i concorsi per titoli ed esami volti alla copertura di 11.542 cattedre di docenti nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con un'unica procedura concorsuale per l'accesso a tutti i profili d'insegnamento e a copertura dei posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale, e che la procedura non si è conclusa in tutte le regioni in tempo per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2013/14;
in riferimento alla materia del reclutamento del personale docente sussistono criticità relativamente, tra l'altro, alle modalità di accesso all'insegnamento presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria;
nel prossimo triennio si renderanno disponibili almeno 20.000 nuovi posti di docente e almeno 10.000 posti di personale tecnico e amministrativo e che è necessario assicurare un sistema di assunzione che garantisca equità, continuità ed efficienza;
impegna il Governo
a proporre una riforma organica in materia di reclutamento del personale docente, che garantisca la tutela delle diverse, categorie di soggetti abilitati, mantenga l'equilibrio tra le assunzioni per concorso e gli scorrimenti di graduatoria, fermo restando il rigoroso rispetto del principio del merito, e consenta lo smaltimento del precariato piuttosto che la formazione di ulteriore precariato, valutando in particolare la procedura del corso-concorso per l'accesso all'insegnamento presso le istituzioni scolastiche.
9/1574-A/67. Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Malpezzi, Ghizzoni, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
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La Camera,
in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
premesso che:
l'articolo 4, del provvedimento in esame, dispone alcune norme a tutela della salute nelle scuole;
da anni ormai, la comunità scientifica riconosce nella mancanza di attività fisica una delle cause primarie di sovrappeso e obesità, nonché di una serie di disturbi cronici quali le malattie cardiovascolari o il diabete, che riducono la qualità della vita degli individui, mettendo così a rischio la vita delle persone, e costituendo anche un pesante onere per i bilanci sanitari e per l'economia di uno Stato;
l'aumento considerevole del fenomeno dell'obesità in molti paesi europei, che colpisce in misura consistente le giovani generazioni, rappresenta un fenomeno allarmante che interessa la salute di tutti i cittadini, soprattutto se la prima causa di tali patologie non è l'assunzione di quantità elevate di calorie bensì la mancanza di movimento;
l'attività motoria rappresenta, quindi, un elemento fondamentale per la tutela del benessere psico-fisico di tutti gli individui ed in particolare dei bambini;
in Europa prevale un modello di scuola che contempla l'educazione fisica e motoria fin dalle scuole primarie;
l'Italia rappresenta uno dei paesi che fa eccezione, prevedendo di fatto l'educazione fisica come materia di insegnamento obbligatoria solo a partire dalla scuola secondaria di 1o grado, inoltre l'educazione motoria nelle scuole primarie è un importante strumento di prevenzione sanitaria ma anche di educazione al rispetto dell'altro, di abitudine al confronto, di educazione al rispetto delle regole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità – rispondente alle esigenze educative – di avvalersi, anche nella scuola primaria, all'interno delle ore curriculari di scienze motorie, della figura professionale di un docente laureato in scienze motorie o diplomato ISEF e di inserirlo a pieno titolo nelle graduatorie.
9/1574-A/70. Coccia, Carocci, Coscia, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.
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La Camera,
premesso che:
il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istituito ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010, nasce come perfezionamento delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, il precedente percorso abilitante a numero chiuso esauritosi al compimento del IX ciclo del biennio 2007-09;
il TFA eredita la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, contemperando in maniera ottimale l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio, con l'obiettivo di selezionare un numero di docenti basato sul fabbisogno regionale degli organici, come prescritto dall'articolo 5 comma 2 del suddetto decreto;
la procedura di selezione del TFA, infatti, è stata molto dura e impegnativa, al punto tale da ridurre una platea di quasi 150.000 concorrenti a poco più di 11.000 vincitori, ben al di sotto dei 20.067 posti messi in palio nel bando;
l'accesso al T.F.A. è stato articolato attraverso il superamento di tre prove, volte a sondare le conoscenze disciplinari indispensabili allo svolgimento della professione di docente e svoltesi fra il luglio ed il novembre del 2012, distinte in: a) una prova preselettiva su base nazionale (composta da 60 quesiti a risposta multipla su argomenti disciplinari relativi alle diverse classi di concorso) da ritenersi superata con il raggiungimento minimo di punti 21/trentesimi; b) una prova scritta (relativa a domande aperte concernenti la disciplina in esame) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21/ trentesimi; c) una prova orale (con domande inerenti argomenti riguardanti la disciplina in oggetto) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 15/ventesimi, preparate, queste ultime due, dalle singole università;
tra gli abilitati si è venuta a creare una disparità di trattamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire – con iniziative di propria competenza – al fine di garantire il riconoscimento del valore di prova concorsuale, valido ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai docenti abilitati con i corsi TFA, come già previsto per gli abilitati SSIS dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
9/1574-A/71. Rigoni.
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La Camera,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che:
il Tirocinio formativo attivo (TFA), istituito ai sensi del decreto ministeriale 249 del 2010, nasce come perfezionamento delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, il precedente percorso abilitante a numero chiuso esauritosi al compimento del IX ciclo del biennio 2007-09;
il TFA eredita la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, contemperando in maniera ottimale l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio;
esclusa qualsiasi proposta di riapertura delle graduatorie ad esaurimento – riteniamo, al contempo, coerente dare un giusto riconoscimento a tutti coloro che si sono sottoposti alle prove previste dal TFA ordinario, che hanno partecipato a lezioni frontali anche molto impegnative e che hanno sostenuto esami finali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di disporre – già dall'anno scolastico in corso – atti di propria competenza che prevedano, attraverso la riapertura straordinaria delle graduatorie d'istituto, l'inserimento in seconda fascia e riconoscendo il punteggio corrispondente alle prove sostenute, di coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249.
9/1574-A/74. Ascani, Coscia, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'ottavio, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
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La Camera,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che:
l'articolo 17, comma 8-bis, introdotto in fase di discussione in commissione di merito, novella l'articolo 10 del Testo unico sulle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002), aggiungendo il processo in materia di integrazione scolastica di cui alla legge 104 del 1992 tra quelli esenti dal contributo unificato;
riteniamo opportuno che la suddetta disposizione sia retroattiva a garanzia di tutte le famiglie alle quali è stato richiesto – dal mese di settembre 2013 – il versamento del contributo unificato pari a 650 euro per i ricorsi in materia di sostegno,
impegna il Governo
a garantire che la novella introdotta al Testo unico sulle spese di giustizia sia anche retroattiva a tutela di tutte le famiglie che hanno già ricevuto, da parte delle segreterie dei tribunali amministrativi, la richiesta di versamento del contributo unificato per i ricorsi in materia di sostegno, assicurando la concreta possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale delle famiglie con soggetti disabili, già lese dall'assegnazione di un numero inadeguato di ore di sostegno scolastico.
9/1574-A/75. Paolucci, Moscatt.
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La Camera,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che:
l'articolo 5 comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 in cui: «L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni»;
l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2008 recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» in cui si stabilisce: «L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria»;
il decreto ministeriale n. 44 del 2011 in cui nella tabella di valutazione della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con decreto ministeriale 27 del 2007 e integrata con decreto ministeriale 78 del 2007, si stabilisce che la laurea in scienza della formazione primaria ha assunto valore abilitante ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
l'articolo 6 comma 5 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 in cui si stabilisce che: «5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale»;
nel 2009 si è deciso di provvedere ad un aggiornamento delle GAE consentendo agli immatricolati alla facoltà di scienza della formazione primaria iscritti nel 2007 l'inserimento in III fascia;
sono rimasti esclusi, nonostante lo stesso ordinamento di studio, gli immatricolati negli anni 2008/2009 e 2009/2010 e 2010/2011;
l'ordine del giorno n. RUSSO 9/4865-B/21 approvato dal Parlamento in data 23 febbraio 2012;
considerati i numerosi contenziosi che hanno coinvolto l'amministrazione e le sentenze 168/2004 e 41/2011 242/2011 della Corte costituzionale;
in attesa dell'approvazione di una riforma complessiva sul reclutamento del corpo docente e dell'emanazione dei futuri concorsi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre atti di propria competenza, prima dell'aggiornamento triennale previsto nel 2014, al fine dell'inserimento:
a) nella terza fascia, secondo il rispettivo punteggio delle graduatorie ad esaurimento, i docenti collocati nella fascia aggiuntiva, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2014/2015;
b) con riserva, all'atto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter all'articolo 14, coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria e a sciogliere tale riserva al momento del conseguimento dell'abilitazione, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2014/2015;
c) i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (cobaslid), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/a e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso
9/1574-A/77. Malpezzi.
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La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 reca misure relative al personale docente;
in particolare viene affermato il principio dell'unicità, anche per la scuola secondaria di secondo grado, della funzione del docente di sostegno, la cui divisione in 4 aree appare non idonea sia sotto il profilo didattico che sotto il profilo giuridico ed ha altresì affermato la liceità di interventi che riguardino il personale inserito nelle vigenti graduatorie di istituto;
il dettato normativo appare informato da una ingiustificata prudenza, che rende inefficace la disposizione all'atto del prossimo aggiornamento delle graduatorie, previsto per l'anno 2014/2015, perpetuando così per un ulteriore triennio un regime che, sin dalla risoluzione PES, è ritenuto fonte di arbitri da abrogare,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, attraverso specifiche disposizioni normative, di rendere la norma direttamente efficace, salvo che per le graduatorie del concorso per titoli ed esami.
9/1574-A/85. Longo, Centemero.
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La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 reca misure relative al personale docente;
appare opportuno, al fine di semplificare e rendere certe nei tempi per le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è richiesto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
la richiesta di parere a ben due Ministeri per la definizione di contingenti di personale che deve intraprendere un percorso di qualificazione professionale, risulta del tutto superflua e irrazionale, vista la natura del titolo, che è slegato dal reclutamento, ed è altresì lesiva delle legittime aspettative degli aspiranti che si ritrova che si trovano gravemente penalizzati dalla lentezza del sistema burocratico,
impegna il Governo
a voler prevedere, attraverso le opportune iniziative, la semplificazione ed una maggiore celerità per l'attivazione delle procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
9/1574-A/86. Petrenga, Centemero.
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La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 reca misure relative al personale docente;
è necessario assicurare il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e, in particolare, il principio del concorso pubblico in esso contenuto, attraverso la previsione della cadenza biennale dell'indizione dei concorsi a cattedra, per il reclutamento del personale docente delle scuole statali, con conseguente drastica riduzione del fenomeno del precariato nonché del cattivo costume della validità, quasi decennale in alcuni casi, delle graduatorie concorsuali, con la salvaguardia, per i concorsi successivi, dei posti riservati ai vincitori dei nuovi concorsi;
è opportuno, altresì, semplificare, in ossequio al principio di semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi, le operazioni propedeutiche all'indizione dei concorsi a cattedra, demandando ad uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le specifiche previsioni da adottare in merito alle prove di esame del concorso ed i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici,
impegna il Governo
a dare attuazione, attraverso le opportune iniziative, a quanto espresso in premessa, al fine di rispettare quanto previsto in materia di concorsi pubblici dall'articolo 97 della Costituzione e nell'ottica di una semplificazione delle operazioni relative all'indizione dei concorsi a cattedra.
9/1574-A/87. Lainati, Centemero.
Via libera al piano triennale di immissioni in ruolo, ma senza copertura finanziaria: per 8 anni rimarranno senza progressioni di carriera e con lo stipendio dei supplenti. Aumentano i posti di sostegno complessivi, ma rimangono tanti posti in ‘deroga’ e si riducono quelli per i disabili meno gravi. Lasciati infine fuori dalle graduatorie 30mila docenti selezionati e ritenuti idonei dallo Stato per insegnare. Pacifico (Anief-Confedir): i provvedimenti approvati oggi dall’Aula della Camera deludono le attese, così si calpestano i diritti dei lavoratori e degli alunni disabili.
Anche la Camera dei Deputati delude le aspettative del personale precario della scuola. La buona notizia sul decreto legge n. 104 - recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, pochi minuti fa approvato dall’Aula - sul piano di immissioni in ruolo di 60mila assunzioni in tre anni, è stata vanificata da una doppia penalizzazione: alla scarsità di posti vacanti e disponibili, visto che sarebbero quasi il doppio quelli che si sarebbero dovuti accordare, si è aggiunta oggi la grave decisione di non accompagnare il provvedimento con un’adeguata copertura finanziaria. Al contrario di quanto accadde l’ultima volta, nel 2006, a tutti i docenti che verranno assunti nel triennio 2014-2016, si chiede di rimanere fermi allo stipendio base, senza progressioni di carriera, equiparando per ben 8 anni consecutivi la loro busta paga a quella dei precari.
“Siamo di fronte ad un ricatto e a uno sfruttamento lavorativo – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – al quale nessun cittadino europeo dovrebbe essere sottoposto. Secondo quanto indicato dall’Unione europea, infatti, le necessità legate ai finanziamenti statali non possono essere considerate imperative, perché violano chiaramente il diritto all’equo stipendio dei lavoratori. Questo decreto, inoltre, delude le attese riguardanti i portatori di handicap”.
“Sempre tra i punti approvati dalla Camera, infatti, si prende atto della rimodulazione del numero di alunni con disabilità e della necessità di incrementare del 30% l’organico di diritto dei docenti di sostegno. Anche in questo caso, però, si poteva fare molto meglio perché per gli alunni con disabilità ci saranno meno garanzie: rimane in vita sia il problema dei tanti posti in ‘deroga’, con decine di migliaia di docenti a supporto degli alunni portatori di handicap gravi che rimangono precari, sia quello della riduzione del numero di posti di sostegno rivolti – conclude Pacifico - agli alunni con handicap meno gravi”.
Rimangono infine al palo tutti i 30mila insegnanti precari che lo Stato ha provveduto a selezionare, formare e abilitare, tramite concorso a cattedra o attraverso i Tfa ordinari: non saranno accolti nelle stesse graduatorie dove invece si trovano oggi i loro colleghi precari, allo stesso modo vincitori di procedure concorsuali o formati tramite analoghi percorsi universitari. Con gli emendamenti che avrebbero potuto sanare questa ingiustizia, presentati all’Aula della Camera anche dall’Anief, rigettati, reputati inammissibili o respinti.
L’emendamento 15.32 Rigoni (PD) e Petrenga (PDL) e 15.203 (Di Lello) risolverebbero il problema dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale abilitato. Il 15.55 (M5S) il problema dell’unificazione della IV fascia alla III per SFP. Il 15.16 (Di Lello) pone chiarezza sulla giurisdizione TAR delle graduatorie e il 15.14 elimina gli unici interventi del legislatore sulla tabella di valutazione come l’esclusione dei docenti di ruolo. Il 19.1 e 19.23 (M5S-Di Lello) risolvono l’ambiguità dell’assegnazione dei contratti anche a tempo indeterminato per chi ha insegnato negli AFAM per tre anni ed è inserito nelle graduatorie d’istituto.
Il testo di tutti gli emendamenti presentati agli artt. 15 e 19
ART. 15.
(Personale scolastico).
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche è definito un piano triennale, per gli anni 2014-2016, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA e del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie. Resta invariata la modalità di accesso ai ruoli, stabilita dall'articolo 399 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, per cui il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, ha luogo attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, lì dove esse non siano ancora esaurite, e il restante 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. I vincitori dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2012 n. 82 sono assunti tutti, come previsto dal bando, sugli 11.542 posti vacanti e disponibili a loro già riservati negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
1-bis. Le immissioni in ruolo del piano triennale relativo agli anni 2014-2016 di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2014-2015, sia del personale docente che ATA, dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore di insegnamento in classe per i docenti degli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica o comporti la formazione di cattedre eccessivamente frammentarie; ripristinando le compresenze nella scuola primaria; attivando tutte le sezioni a tempo pieno necessarie a soddisfare le domande delle famiglie e non più subordinandone il numero alle disponibilità di organico stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
15. 207. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali.
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 1126,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 1250,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1271,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 1273,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 1275,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) quanto a 800 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento»;
b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento».
15. 85. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria,
Conseguentemente,
al medesimo periodo, sopprimere le parole:, nel rispetto degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale;
all'articolo 27, comma 2:
sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) quanto a 250 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 21 per cento»;
b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 21 per cento».
15. 87. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria,
Conseguentemente,
al medesimo periodo, sopprimere le parole:, nel rispetto degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale;
all'articolo 27, comma 2:
sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) quanto a 250 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 88. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria.
*15. 47. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria.
*15. 208. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: funzione pubblica, aggiungere le seguenti: e presentato alle Commissioni parlamentari competenti.
15. 202. Buonanno, Matteo Bragantini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da disporre per il triennio 2014-2017, consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, con punteggio del titolo inferiore a quello attribuito agli abilitati dei cicli SSIS, nonché a coloro che risultano iscritti presso le Facoltà di scienze della formazione primaria dall'anno accademico 2008-2009 in poi, in deroga all'assegnazione prevista dall'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, a tal fine, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ove non vi fossero già presenti. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, le parole: «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole: «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità» e le parole «e la conseguente nomina a tempo indeterminato» sono abrogate.
1-ter Possono essere inseriti con riserva, invece, nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, istituita dall'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca e per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del decreto ministeriale del 25 marzo n. 81, ma non in possesso del titolo abilitante, con scioglimento della riserva da disporre all'atto del conseguimento del titolo nel decreto relativo al successivo aggiornamento.
15. 32. Rigoni, Petrenga.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, consente la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, nonché agli iscritti a Scienze della Formazione Primaria che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, ove fossero già presenti nella terza fascia delle stesse. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, le parole: «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole: «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità», le parole: «e la conseguente nomina a tempo indeterminato» sono abrogate.
Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
15. 203. Di Lello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette graduatorie.
15. 14. Di Lello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel computo del piano triennale di assunzioni di cui al comma 1 sono esclusi i posti previsti ai sensi del bando del DDG n. 82 del 24 settembre 2012, per i quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede, con apposito decreto, all'immissione in ruolo di tutti coloro che si trovano in posizione utile.
15. 65. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nessun percorso abilitante o concorso a cattedra deve essere bandito prima dell'esaurimento completo delle graduatorie del personale abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento e del personale vincitore dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2012, n. 82.
15. 209. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le facoltà attivano i corsi previsti dall'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 10 set
tembre 2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 81 del 25 marzo 2013.
15. 210. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente.
Al comma 2, sostituire le parole: rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.
Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
ART. 27-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. A decorrere dall'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.
15. 211. Marzana, Battelli, D'Uva.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 19, comma 11, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «un docente ogni due alunni disabili» sono aggiunte le seguenti: «, salvo lo scorporo dal calcolo del rapporto degli alunni con disabilità grave».
15. 48. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati dall'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito.».
15. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette graduatorie aggiuntive sono unificate alle graduatorie relative alla terza fascia nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il triennio 2014-2017. Possono chiedere l'iscrizione a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento coloro che si sono iscritti negli stessi anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e hanno conseguito il titolo in seguito all'emanazione del decreto ministeriale n. 53 del 2012. Possono, altresì, chiedere l'inserimento con riserva coloro che risultano iscritti al corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria e sciogliere tale riserva all'atto di conseguimento del titolo abilitante, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
15. 55. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.
15. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze e delle assunzioni a tempo indeterminato in conseguenza della trasformazione in graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali valide anche ai fini del reclutamento previo scorrimento delle stesse.
15. 204. Di Lello.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Al fine di semplificare e rendere certe nei tempi le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto le parole: «, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono soppresse.
15. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, entro il termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva»;
il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
«8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito delle procedure bandite antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013 conseguono, ove ne fossero sprovvisti, l'abilitazione all'insegnamento, con voto corrispondente al punteggio attribuito in graduatoria. I candidati che già siano abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge;
3.2. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.
3.3. All'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente».
15. 212. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. I concorsi di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell'abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell'articolo 399 del predetto decreto legislativo, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli su posto di sostegno. Ai fini dell'individuazione del contingente e dell'individuazione dei vincitori non si dà luogo alla divisione per aree di cui all'ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78.
15. 213. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, al termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva».
15. 214. Centemero, Baldelli, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, ad assumere a tempo indeterminato con contratti full time o part time, i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non possono superare quelle in atto utilizzate.
15. 12. Piccione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l'iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA ordinario, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito.
15. 57. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3.1. L'insegnamento delle attività alternative all'ora di religione cattolica costituisce un servizio strutturale obbligatorio. Le scuole programmano attività in sostituzione che devono riguardare progetti didattici, formativi e di studio in gruppo o individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente in carica e all'interno dei locali della scuola. A tal fine è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative, ai fini dell'affidamento delle stesse. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i docenti non di ruolo che svolgono ore di attività in sostituzione acquisiscono altresì punteggio utile ai fini delle graduatorie ad esaurimento.»
15. 215. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.
Al comma 3-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni, e.
15. 216. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Al comma 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: di istituto, ad esclusione della prima fascia.
15. 218. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Al comma 3-ter, sopprimere il secondo periodo.
15. 217. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:
3-quater. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3-quinquies. I lavoratori di cui al comma 3-quater sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.
3-sexies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale.
15. 219. Palazzotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pilozzi, Airaudo, Di Salvo, Placido.
Sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:
4. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.
5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.
6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 526,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 671,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 675,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 201”;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) quanto a 200 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 89. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Melilla.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati;
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato;
Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
15. 49. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente:
al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: obbligatoria con la seguente: volontaria;
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti:, a domanda,
15. 64. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti:, a domanda,
15. 61. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
Al comma 5, dopo le parole: da un rappresentante, aggiungere le seguenti: , con incarico semestrale.
15. 200. Buonanno, Borghesi.
Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2014, con le seguenti: 30 settembre 2013.
15. 201. Buonanno, Bossi.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: obbligatoria con la seguente: volontaria.
15. 62. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Battelli, Di Benedetto.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti:, a domanda,
15. 63. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 21 dell'articolo 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.
15. 15. Di Lello.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Considerato che dai monitoraggi effettuati il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, lo stesso:
a) transita su altra classe di concorso docente della tabella A per la quale sia abilitato e/o su classe di concorso della tabella C in cui abbia sostenuto concorso pubblico anche negli enti locali di provenienza. Allo stesso personale è applicato quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
b) nelle more dell'attivazione dell'organico funzionale, dell'area unica del sostegno, dell'incremento dell'attività laboratoriale nei nuovi ordinamenti e di adeguati corsi di riconversione, il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, non utilizzato su insegnamenti previsti delle classi di concorso assegnate, è utilizzato nelle sedi di appartenenza, per il miglioramento dell'offerta formativa per i progetti di accoglienza, per progetti contro la dispersione scolastica, per attività alternative all'ora di religione cattolica, per le supplenze brevi, in affiancamento agli insegnanti di sostegno e di supporto alla didattica laboratoriale.
15. 50. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.
Al comma 9, sostituire le parole: idoneo titolo con la seguente: diploma.
15. 52. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9.1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.»
9.2. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello sviluppo economico nella Missione 11 «Competitività e Sviluppo delle imprese», non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 78 milioni per l'anno 2013, a 236 milioni per l'anno 2014 e a 831 milioni di euro per l'anno 2015 e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riassegnate all'Istituto di previdenza sociale per le finalità di cui al comma precedente. Per la copertura degli oneri per ciascuno degli anni 2016 e 2017, valutati rispettivamente in 162 milioni e 113 milioni si demanda alla legge di stabilità l'individuazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
15. 80. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Chimienti.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9.1. All'articolo 1 della 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 54, 55 e 56 sono abrogati.
9.2. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.»
9.3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9.1 e 9.2, pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 68. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.»
15. 72. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è soppresso.
15. 76. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è abrogato.
15. 77. Brescia, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. All'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito con il seguente:
«5. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. A partire dal 2014, si prevede un piano triennale di assunzioni di 11.851 collaboratori scolastici, sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. Le risorse rivenienti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dal precedente periodo. È riconosciuta la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del personale ex LSU in virtù del servizio prestato presso le scuole».
15. 54. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. All'articolo 22 della legge 28 dicembre 2008, n. 448, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica spezzoni di orario fino a 4 ore, prioritariamente e con il loro consenso, come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 22 ore settimanali».
15. 221. Vacca, Luigi Gallo, Marzana.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9.1. All'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 le parole da: «attribuiscono ai docenti in servizio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto».
15. 222. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. A partire dal 1o gennaio 2014 è disposto il blocco delle ritenute mensili sugli stipendi applicate nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferiti dagli enti locali a quelli dello Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124.
15. 25. Giammanco, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferiti dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono inquadrati nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
15. 26. Giammanco, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Cesaro.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9. 1. All'articolo 15 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Si conferma, ai sensi degli articoli 194 e 197 del decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 15 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, rispettivamente dei titoli conseguiti a seguito dell'esame conclusivo nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e comunque conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, i quali costituiscono titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, titoli di abilitazione validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami nonché titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie rispondenti ai requisiti dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
9.2. Sono abrogati i commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 15 del decreto n. 249 del 2010, introdotti dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, nonché ogni altra norma in contrasto con il comma 9.1.
15. 220. Marzana, Battelli, Simone Valente.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Ai fini del concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 tra i criteri generali di valutazione del servizio è riconosciuto il servizio militare di leva anche se prestato non in costanza di nomina.
15. 205. Albanella.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2005, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15. 16. Di Lello.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici».
15. 44. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. Al personale di ruolo e in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.
15. 46. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Al fine di garantire un ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche si avvalgono di un coordinatore, per l'organizzazione di PON e POR nonché per l'attivazione di corsi relativi al recupero scolastico, scelto tra il personale interno, e di personale docente esterno, attingendo da giovani neolaureati e dal personale docente precario, che abbiano i requisiti previsti in riferimento agli insegnamenti impartiti.
15. 223. Petrenga.
Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
10-bis.1. All'articolo 566, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
15. 206. Albanella.
Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
10-bis.1. All'articolo 568 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario», sono aggiunte le seguenti: «destinatario di nomina a tempo indeterminato» e dopo le parole: «che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «dopo tre anni»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
b) al comma 5, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «dopo tre anni»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
15. 225. Albanella.
Dopo il comma 10-quater, aggiungere il seguente:
10-quinques. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, dispone, dall'anno scolastico 2013/2014, l'inserimento nella terza fascia di istituto a coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni.
15. 224. Ascani.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
ART. 15-bis.
1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente decreto, nonché per una effettiva attuazione delle azioni previste dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal decreto ministeriale 26 giugno 1992, all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi della presente legge e onde evitare disfunzioni territoriali, è assegnata una unità di personale docente/dirigente scolastico di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre, n. 448, presso ogni ambito territoriale o, eventualmente, su più di uno, presso cui, il suddetto personale, opererà a scavalco».
15. 0200. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
ART. 15-bis.
1. All'articolo 425, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito provvedimento, può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli Venezia Giulia.»
15. 0201. Blažina.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
ART. 15-bis.
1. La validità delle idoneità conseguite da docenti universitari, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2015.
15. 0202. Laffranco.
ART. 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).
Al comma 1, sostituire le parole: garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, con le seguenti: consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014.
19. 201. Buonanno, Prataviera.
Al comma 1, sostituire la parola: avvio dell'anno accademico 2013-2014, con le seguenti: prosieguo delle attività per l'anno accademico in corso.
19. 202. Buonanno, Prataviera.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno accademico 2013/2014 gli assunti con contratto a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143, assumono servizio nella sede presso la quale hanno svolto l'ultimo anno accademico di docenza. Per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i neo assunti con contratto a tempo indeterminato devono permanere nella prima sede di servizio per un periodo non inferiore a due anni.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) sono prorogati fino all'emanazione delle graduatorie nazionali previste al comma 2.
3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con deliberazione motivata, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore dell'Istituzione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire. Salvo non sia prevista una durata inferiore, l'incarico è triennale, rinnovabile, e comunque cessa alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha deliberato. Il personale incaricato e titolare presso altra sede deve assicurare una presenza di almeno diciotto ore settimanali presso l'istituzione chiamante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la contrattazione decentrata nazionale definisce misura e articolazione tra parte fissa e parte variabile delle indennità previste per il personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam. In subordine, in assenza di detto personale l'incarico è attribuito con le stesse modalità a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
3-ter. Al personale docente di seconda fascia in servizio presso le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, che sia in possesso degli altri requisiti previsti dagli statuti delle Istituzioni di appartenenza, è attribuito l'elettorato passivo nelle procedure per le elezioni del Direttore.
3-quater. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a bandire concorsi per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014/15. Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3-quinquies. Con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto vigente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la mobilità territoriale e professionale del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam.
19. 36. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la permanenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dei docenti già titolari di contratto tempo indeterminato nel comparto afam.
19. 203. Ginefra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo le procedure valutative già adottate con decreto del 16 giugno 2005, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è inserito a domanda nelle graduatorie di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 il personale docente, già inserito nelle graduatorie d'istituto, che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati.
19. 1. Di Lello.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto e in possesso di almeno tre anni accademici di servizio a tempo determinato, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1.
19. 23. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999 provvedono a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2014, concorsi per titoli per posti di professore di prima fascia come da applicazione dell'articolo 487 del d.lgs 297 del 16 aprile 297. Tali concorsi sono riservati al personale di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato della stessa Istituzione che abbia maturato almeno 5 anni di servizio dall'entrata in vigore del presente decreto.
19. 204. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a definire i criteri per la ripartizione e a ripartire le risorse di cui al comma 4, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
19. 52. Buonanno.
Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. Nelle more del processo di razionalizzazione delle graduatorie dei Licei Musicali e Coreutici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'articolo 3 comma 1, all'articolo 7, e all'articolo 13 commi 6/8 e agli allegati A ed E del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, è autorizzata, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'assegnazione dell'organico necessario all'avvio delle attività per l'anno scolastico 2014/2015 da attuarsi con insegnanti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, ed in aggiunta all'organico regionale e provinciale previsto.
19. 205. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Salvo quanto disposto dal comma 4, è avviato un processo di statalizzazione, da concludersi entro un anno, degli istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di garantirne la continuità e la qualità dell'offerta formativa.
19. 200. Moscatt.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Nell'ambito del processo di razionalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali «ex-pareggiati», previo accordo tra il comune di Ancona, il Conservatorio Statale di Musica «G. Rossini» di Pesaro e l'Istituto Superiore di Studi Musicali «G. B. Pergolesi» di Ancona, il personale docente di quest'ultimo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2013 è trasferito, sentite le Organizzazioni sindacali e nei modi e termini descritti dalla convenzione stipulata tra gli enti sopramenzionati, nei posti in organico vacanti e disponibili presso il Conservatorio suddetto, derivanti da pensionamenti o dalla cessazione di altri rapporti, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei limiti per le assunzioni previste dalla legge.
19. 22. Carrescia.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
ART. 19-bis. – 1. Al comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e» sono soppresse.
19. 01. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
ART. 19-bis. – 1. È consentita, ai candidati privatisti in possesso di un attestato di compimento e/o licenza in corso di validità, la possibilità di accedere presso Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati ai corrispondenti successivi esami di compimento, licenza e diploma secondo i programmi previsti dai corsi del previgente ordinamento, fino alla chiusura per esaurimento degli stessi.
19. 02. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.
Anief-Confedir: forte delusione per gli emendamenti al D.L. 104, si salvano la suddivisione equa dei docenti di sostegno e la riduzione da 5 a 3 anni della permanenza in provincia dei neo-assunti. Poi è buio pesto. Il sindacato raccoglie in un documento tutte le modifiche approvate dalla Commissione, da lunedì in Aula per la discussione e il voto finale, riguardanti il comparto Istruzione.
C’è tanta delusione nel mondo della scuola per l’esito degli emendamenti apportati al decreto legge n. 104 da parte della VII Commissione Cultura della Camera: dopo le inaspettate dimissioni del relatore Giancarlo Galan (Pdl), lunedì mattina la Commissione è stata riconvocata per scegliere il nuovo relatore. E in tarda mattinata scadrà anche il termine per la presentazione degli emendamenti da discutere in Aula. Nel pomeriggio, sempre del 28 ottobre, dovrebbe iniziare l’esame del nuovo testo da parte della Camera. Peccato che gli unici emendamenti che recheranno vantaggi effettivi a discenti e personale scolastico sono rappresentati dall’equa ripartizione dei docenti di sostegno a livello regionale, finalmente sulla base dei parametri dell’anno 2005/06, in modo da determinare un organico di diritto dei posti percentualmente uguale nei territori, e dalla riduzione da 5 a 3 anni dell’obbligo di permanenza nella provincia dove i neo-assunti vengono immessi in ruolo.
Per il resto, il quadro è davvero negativo. Siamo al buio pesto. Non si comprende ancora perché sia stata decisa la bocciatura di alcuni emendamenti chiave, presentati anche da Anief-Confedir, che avevano solo lo scopo di fare il bene della scuola, degli studenti e di chi vi opera. Invece i parlamentari della Commissione Cultura si sono soffermati su aspetti del testo davvero marginali. Dimenticando, per esempio, che non si può pensare di tenere fermo lo stipendio di un insegnante neo-assunto per 8 anni. Confermando l’illegittimo blocco del primo “gradone” stipendiale, con tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 2011, anche con retroattività giuridica 2010, condannati a mantenere fermo per tanto tempo il loro stipendio, già tra i più bassi dell’area Ocse. Come è inaccettabile che non venga preso alcun provvedimento a favore dell’assunzione del personale precario docente e Ata su tutti i posti vacanti e disponibili.
E che dire del mancato inserimento nelle GaE di quasi 100mila tra docenti idonei dell’ultimo concorso ordinario, abilitati con il TFA ordinario a numero chiuso o prossimi all’abilitazione con i percorsi abilitanti riservati? Una scelta che fa ancora più rabbia se si pensa che i colleghi “fortunati” che hanno conseguito l’abilitazione all’estero continuano incredibilmente ad essere accolti nelle stesse graduatorie pre-ruolo. C’è delusione, inoltre, per la decisione dei parlamentari di unire le attuali quattro distinte aree professionali dei docenti di sostegno alle superiori, non tenendo conto delle specificità formative e culturali degli stessi insegnanti. Glissando anche sul fatto che questi potrebbero avere non pochi problemi a insegnare determinate discipline ad alunni con particolari esigenze certificate.
Brutte notizie pure dal fronte universitario - il settore che dopo i ministeri risulta più colpito dai tagli – , con un nuovo blocco del turn-over: il Governo ha fatto marcia indietro dopo l'annuncio del Ministro Carrozza dei mesi scorsi riguardo a un massiccio piano di reclutamento, lasciando così “al palo” migliaia di dottori e assegnisti di ricerca con diversi anni di docenza a contratti alle spalle.
“È evidente che la scuola – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – non rappresenta una priorità per questo Governo. Al di là dei proclami, l’operato della VII Commissione Cultura della Camera ci lascia a dir poco disorientati. Ci chiediamo, in particolare, per quale motivo si ritiene inammissibile la stabilizzazione del personale e la collocazione dei precari nelle graduatorie provinciali, dopo che in decine di migliaia sono stati e verranno abilitati dallo stesso Stato italiano a costo di enormi sacrifici economici e formativi. Qualcuno dovrà prima o poi spiegarci perché il Parlamento continua a dimenticarsi di loro”.