La Corte Costituzionale si allinea al parere espresso a Lussemburgo dalla Corte di Giustizia Europea non ci sono “ragioni obiettive che giustifichino” la reiterazione delle supplenze oltre 36 mesi svolti su posti liberi. Ora potranno sbloccarsi i ricorsi pendenti presso i tribunali del lavoro, con migliaia di risarcimenti per il personale docente e Ata mentre i giudici potranno sempre disapplicare la normativa interna e, proprio nel rispetto della sentenza UE Mascolo del 2014 richiamata ora dalla Consulta, ordinare la stabilizzazione del personale precario.
Marcello Pacifico (presidente Anief): le nostre denunce erano corrette, tanto che con la riforma 107/15 c’è stato un primo timido segnale sia sul fronte delle immissioni in ruolo sia su quello risarcitorio. Pure i tribunali del lavoro italiani si erano già adeguati alla sentenza Mascolo, ordinando le stabilizzazioni e procedendo a congrui risarcimenti, in linea con quanto deciso di recente dalla Corte di Cassazione.
Il giovane sindacato ricorda a tutti i precari che, tramite il portale on line, è sempre possibile rivendicare l’immissione in ruolo, il riconoscimento degli scatti stipendiali e l’estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto.
La Consulta si allinea alla Corte di Giustizia europea, acclarando l'illegittimità costituzionale della normativa italiana che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola: ora è assodato che la prassi nazionale di assumere e licenziare i lavoratori precari della scuola, oltre i 36 mesi di servizio attuato su posti vacanti, non è regolare. È illegittima, perché si basa sui commi 1 e 11, articolo 4, della Legge 124 del 3 maggio 1999, “nella parte in cui autorizza – ha scritto in queste ore la Corte Costituzionale - in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
C’è soddisfazione tra i componenti dell’Anief, l’associazione sindacale che ha denunciato la questione sei anni fa, anche alla stampa nazionale nel gennaio 2010, e i cui legali hanno discusso la causa di recente in Corte costituzionale, lo scorso 17 maggio. Questo significa, spiegano dal giovane sindacato, che ora potranno sbloccarsi i ricorsi pendenti presso i tribunali del lavoro, con migliaia di risarcimenti per il personale docente e Ata, mentre i giudici potranno sempre disapplicare la normativa interna e, nel rispetto della sentenza Mascolo della Corte di Giustizia Europea del novembre 2014, ordinare di conseguenza la stabilizzazione.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “in attesa della pubblicazione della sentenza della Consulta, che ha appunto dichiarato incostituzionale la Legge 124/99, laddove consente l’abuso reiterato dei contratti a termine per il personale supplente della scuola senza ragioni oggettive, nella causa trattenuta in decisione e discussa dagli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele dell’Anief, è evidente che quanto ha rivendicato il nostro sindacato da tempo era corretto: in mancanza di ragione sostitutive, si deve procedere alla stabilizzazione del personale o al risarcimento per l’abuso del lavoro precario”.
“È una soluzione, come ha osservato la stessa Consulta, a cui è pervenuto pure il legislatore di recente, attraverso sia un piano straordinario di assunzioni per il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento e di merito, sia con un fondo nazionale, previsto dal comma 132 della Legge 107/2015, che - seppure insufficiente - ha previsto per la prima volta il pagamento dei danni disposto dal tribunale nelle cause di lavoro per tutto quel personale che dimostri in giudizio la violazione della direttiva dell’Unione Europea”.
“Del resto – continua Pacifico – i tribunali del lavoro italiani si erano già adeguati alla sentenza Mascolo, ordinando le stabilizzazioni o procedendo a congrui risarcimenti, fino a 15 mensilità, anche in linea con quanto deciso di recente dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che ha evidenziato come sia doveroso, in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine, corrispondere al lavoratore non solo un'indennità quale risarcimento del danno subito, ma che tale periodo sia computato ai fini della anzianità di servizio e alla maturazione degli scatti di anzianità. Proprio in applicazione del principio di non discriminazione del precariato previsto dalle norme comunitarie”.
Il sindacato rammenta che negli ultimi mesi è lievitato il numero di sentenze emesse che danno ragione ai dipendenti precari della scuola: tra le ultime, ricordiamo quella dell’insegnante di Reggio Emilia, a cui il giudice del lavoro ha conferito 35mila euro, come indennità per la mancata assunzione a tempo indeterminato. Solo qualche giorno fa la storia si è ripetuta nella capitale, dove sono stati assegnati 250mila di risarcimento a 17 precari non stabilizzati dall’amministrazione scolastica e sfruttati per anni su posti vacanti.
Tramite il portale Anief è ancora possibile, per il personale precario, chiedere, per la propria posizione, l’immissione in ruolo, il riconoscimento degli scatti stipendiali e l’estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agostonel rispetto di quanto più volte affermato dai giudici del lavoro sul diritto del personale con contratto a termine a non essere discriminato o sfruttato dall’Amministrazione, alla medesima progressione di carriera riconosciuta al personale a tempo indeterminato, e in coerenza con quanto espresso dalla Corte di giustizia europea.
Per approfondimenti:
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