I giudici accolgono la tesi dell’Anief: non considerare l’anno di leva significherebbe discriminare chi ha svolto il proprio dovere al servizio della collettività, visto che al personale di ruolo lo stesso periodo di leva viene riconosciuto ai fini della carriera. In questo modo, il docente abilitato all’insegnamento può guadagnare 12 punti nelle GaE, come se avesse svolto un anno di docenza. E avere, di conseguenza, maggiori possibilità di vedersi conferire le supplenze di lunga durata, anche annuali, e pure l’assunzione a tempo indeterminato.
Marcello Pacifico (presidente Anief): ancora una volta, l'azione giudiziaria patrocinata dal nostro sindacato ha dato i risultati attesi, confermando che il Ministero dell'Istruzione persevera nell'illegittima negazione di un diritto che deriva da precetti costituzionali.
Il servizio militare svolto a favore dello Stato non può penalizzare i cittadini che intendono diventare insegnanti: partendo da questo presupposto, la Corte d’Appello di Bologna si è espressa a favore del riconoscimento del punteggio spettante ad un docente precario per aver svolto il servizio militare obbligatorio di leva anche se non in “costanza di rapporto” di lavoro con il Ministero dell’Istruzione.
La sentenza, che tiene conto della tesi del sindacato Anief, postosi in difesa del docente precario attraverso i legali Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga, ribalta quindi il decreto ministeriale di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento perché “in contrasto con la norma di rango primario rappresentata dall’art 485 comma 7 del decreto legislativo 297/94”, (il Testo Unico della scuola), in base alla quale “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
In pieno accordo con quanto sostenuto dal giovane sindacato, dunque, la Corte emiliana ritiene che “il servizio militare (o assimilato) è prestato, assumendo lo svolgimento di detto servizio un valore positivo in sé, essendo svolto nell’interesse della collettività nazionale a fronte di un’inevitabile compressione della libertà dell’individuo per un periodo significativo della sua vita”. Inoltre, la sentenza evidenzia che la ratio della normativa primaria “è evidentemente quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo all’incarico di docenza, impedendolo o comunque ritardandolo” e ribadisce l'importanza di tale disposizione che risulta “attuativa del precetto Costituzionale di cui all’art 52 in base al quale, l’adempimento del servizio militare ‘…non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio di diritti politici’”.
E siccome l’aspirante docente “era tenuto allo svolgimento del servizio militare (o di altro servizio equipollente)”, la mancata considerazione del punteggio avrebbe “ovviamente determinato una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto dedicarsi immediatamente alla ricerca di un’occupazione al termine del percorso di studi”.
Per i giudici, inoltre, aver trascorso un anno al servizio della collettività non può essere motivo di discriminazione, visto che al personale di ruolo lo stesso periodo di leva viene riconosciuto ai fini della carriera: ora, il docente abilitato all’insegnamento può guadagnare 12 punti nelle graduatorie ad esaurimento, come se avesse svolto un anno di docenza in possesso del titolo. E avere, di conseguenza, maggiori possibilità di vedersi conferire le supplenze di lunga durata, anche annuali, e pure l’assunzione a tempo indeterminato.
“Anche questa volta, l'azione giudiziaria patrocinata dal nostro sindacato ha dato i risultati attesi, confermando che il Ministero dell'Istruzione persevera nell'illegittima negazione di un diritto che deriva da precetti costituzionali”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. A seguito della sentenza, il Miur è stato anche condannato, oltre all'attribuzione del corretto punteggio in favore del docente precario, anche al pagamento di complessivi 6.920 euro per i due gradi di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa.
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