Con l’inizio dell’anno scolastico, molti insegnanti verranno chiamati a ricoprire i posti vacanti. Quest’anno, come Anief ha più volte sottolineato, saranno molti i docenti che avranno un contratto a tempo determinato. Di seguito l’approfondimento del giovane sindacato; per informazioni più dettagliate, clicca qui
Supplenze al 30 giugno e 31 agosto assegnabili da GaE
Vanno assegnate entro il 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, secondo l’art. 2 del D.M. 131/2007. Sono conferibili anche a docenti inseriti nelle GaE con riserva con una apposita clausola rescissoria condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente. Sono conferiti dall’Ambito Territoriale Provinciale. Per quanto riguarda le supplenze annuali con scadenza al 31 agosto, vanno a coprire i posti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l’effettuazione della mobilità definitiva e annuale del personale di ruolo.
Supplenze al 30 giugno e 31 agosto conferite dai dirigenti scolastici da graduatorie d’istituto
Secondo l’art. 5 e 7 del D.M. 131/07, dopo lo scorrimento delle GaE, i posti interi o spezzoni orari superiori alle 6 ore, rimasti vacanti per esaurimento delle rispettive graduatorie, vengono assegnati dalle graduatorie di circolo o di istituto a partire dalla I fascia. Le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali restano di competenza dell’istituzione scolastica, ma solo dopo che l’ATP non dichiara concluse le procedure di attribuzione delle nomine a tempo determinato per l’anno scolastico di riferimento.
Agli insegnanti tecnico pratici (ITP) è stata disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto. L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.
Supplenze temporanee di competenza del DS
Supplenze brevi - L’art. 7 comma 3 del D.M. 131/2007 dispone che il dirigente attribuisca le relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle “esigenze di servizio”. In via generale ha la possibilità della sostituzione del titolare assente per brevi periodi con personale interno, anche con la corresponsione di ore eccedenti, oppure, qualora non sia possibile tale soluzione, con la nomina di un supplente nominato dalle graduatorie di istituto. Il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Supplenze fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria
C’è lo scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma del supplente assunto. Tali supplenze possono essere prorogate tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata fino a 10 giorni.
Supplenze fino ad avente titolo
Possono essere assegnati dal DS in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto; possono essere cattedre intere oppure ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario fino a quando l’ATP non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per l’anno di scolastico di riferimento.
Supplenze temporanee per la copertura dei posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre
L’art.7 comma 1 del DM 131/07 dispone che i “posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”, per i quali si dà luogo a una “supplenza temporanea” fino alle “esigenze di servizio”, sono di competenza del dirigente scolastico. Tali “esigenze di servizio” terminano l’ultimo giorno di scuola, salvo ovviamente proroghe contrattuali per gli scrutini ed eventuali esami.
Supplenze da Mad
Vista la circolare sulle supplenze, quelle conferite dovranno riportare il termine corrispondente alla natura giuridica del posto. In caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, anche delle scuole viciniori, e una scuola abbia necessità di ricorrere alle Mad, a garanzia della trasparenza della PA, il Dirigente scolastico pubblica gli elenchi di aspiranti che hanno presentato l’istanza di messa a disposizione e conferisce la supplenza a seguito di procedura comparativa. I contratti stipulati tramite MAD sono soggetti ai medesimi criteri e vincoli presenti nel Regolamento delle supplenze, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8. Per quanto riguarda il sostegno le Mad si possono presentare per una sola provincia se non iscritti in nessuna graduatoria provinciale per il sostegno.
Graduatorie d’istituto esaurite
Posto comune: se esaurite le proprie le GI, i dirigenti dovranno utilizzare quelle degli istituti viciniori a livello dell’intera provincia. In caso di esaurimento di tutte le graduatorie a livello provinciale si procede con le Mad.
Posto di sostegno: esauriti gli elenchi degli specializzati inclusi nelle GAE, i posti di sostegno devono essere conferiti dai Dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli appositi elenchi riferiti alle graduatorie d’istituto. Docenti in possesso di specializzazione - Le scuole procederanno nel verificare se ci sono docenti in possesso della specializzazione. Docenti privi di specializzazione – I dirigenti scolastici individuano i destinatari mediante lo scorrimento della graduatoria d’istituto di riferimento. Esaurita anche tale possibilità si potrà ricorrere alle Mad dei non specializzati.