La novità è spuntata nella terza lettura del testo, quando il Governo si è ricordato della necessità di nominare dei supplenti, dal 2016/2017, secondo un nuovo organico dalla validità annuale, a cui accedere attraverso le Graduatorie ad esaurimento e d’Istituto, per rispondere alle esigenze eccezionali di personale docente. Come l’aumento delle iscrizioni nelle classi prime dell’infanzia e delle superiori.
Anief: questo organico virtuale si sarebbe dovuto adottare solo per il personale di ruolo. Allargandolo alle altre tipologie di posti, non si vince davvero la “supplentite”, come ha più volte auspicato il premier Renzi.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir-Cisal): il vulnus è sempre stato quello dei contratti conferiti sino al 30 giugno dell’anno successivo, assegnati in questi anni su posto vacante e non per esigenze sostitutive: sono questi supplenti che ora, infatti, ricorrono nei Tribunali della Repubblica. Il ddl in via di approvazione doveva risolvere il problema, invece lo renderà ancora più impellente.
Altro che fine del precariato e della “supplentite”. Perché la riforma della scuola porterà anche l’organico fantasma. La novità è contenuta nella terza lettura del testo, dopo che il Governo si è evidentemente ricordato della necessità di nominare dei supplenti, dal 2016/2017, secondo un nuovo organico dalla validità annuale (comma 69 del ddl approvato il 25 giugno dal Senato con modificazioni) a cui accedere attraverso le Graduatorie ad esaurimento e d’Istituto, per rispondere alle esigenze eccezionali di personale docente. Quelle legate, ad esempio, all’aumento delle iscrizioni nelle classi prime della scuola dell’infanzia e della secondaria di secondo grado (art. 4, DPR 81/09).
Per Anief, tuttavia, questo organico virtuale si sarebbe dovuto adottare solo per il personale di ruolo, in quanto è evidente che va annoverato nell’organico di diritto. Quindi, solo per i posti liberi e vacanti. Allargandolo anche alle altre tipologie di posti, si perpetua il precariato e la ‘supplentite’. Dando nuova linfa a quel fenomeno che il Governo, il premier Matteo Renzi in testa, ha invece sempre detto di voler eliminare alla radice.
“La nostra organizzazione sindacale – ricorda Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal - lo aveva denunciato da tempo: sino ad oggi, il problema non sono stati quei pochi supplenti nominati su posti al 31 agosto, destinati comunque ad essere immessi in ruolo per via del turn-over fisiologico, quindi ad essere assunti su organico di diritto. Il vulnus è sempre invece stato quello dei contratti conferiti sino al termine delle attività didattiche, al 30 giugno, assegnati in questi anni su posto vacante e non per esigenze sostitutive: sono questi supplenti che ora, infatti, ricorrono nei Tribunali della Repubblica”.
“È un problema che non solo rimane irrisolto, ma si aggrava con il comma del disegno di legge che si sta approvando in via definitiva alla Camera, tra le proteste unanimi, perché – conclude il sindacalista Anief-Confedir-Cisal - impedisce di assumere in ruolo su un organico essenzialmente destinato ai posti comuni”.
IL COMMA 69 DEL DDL DI RIFORMA DELLA SCUOLA APPROVATO IL 25 GIUGNO AL SENATO:
“69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”
Per approfondimenti:
Ddl scuola, vertice a palazzo Chigi. Trattativa a oltranza oppure fiducia (Corriere della Sera del 19 giugno 2015)
DDL SCUOLA – Si va verso la fiducia al Senato. Anief: nessun ricatto sulle assunzioni dei precari
20 giugno 2015 - eNEWS 394 di Matteo Renzi agli iscritti
Renzi, se passa riforma 100mila assunzioni, altrimenti 20-22mila. Numeri in libertà (Orizzonte Scuola del 22 giugno 2015)
DDL Scuola. Domani "testo sintesi" relatori. Ritiro emendamenti opposizione, altrimenti maxiemendamento e fiducia. Le anticipazioni (Orizzonte Scuola del 22 giugno 2015)
DDL Scuola – Il maxiemendamento non risolve nulla: tagliate fuori le nuove generazioni di docenti
Riforma scuola, i profili di incostituzionalità nel ddl ‘Buona Scuola’ (Il Fatto Quotidiano del 29 giugno 2015)
6 luglio 2015 Ufficio Stampa Anief