Le differenze di trattamento tra il personale assunto a tempo indeterminato e quello precario, anche quello contrattualizzato continuativamente, riguardano aspetti lavorativi svariati: dall’entità degli stipendi, con quello dei supplenti bloccato al livello iniziale, alla somministrazione del bonus annuale per l’aggiornamento, precluso ai precari, sino alla concessione di ferie e permessi. Su questi ultimi, le differenze sono abissali: al personale docente, educativo ed Ata assunto a tempo determinato sono concessi permessi per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli per il viaggio, ma non vengono retribuiti. E lo stesso vale per i sei giorni di ferie chieste dal dipendente precario nel corso delle attività didattiche: devono essere sempre legate in modo esplicito a motivi personali e familiari.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Si tratta di una differenza inaccettabile. Così come disposto, il contratto di lavoro è addirittura contraddittorio: vale infatti il principio della concessione di permessi e ferie, ma poi le corrispondenti giornate si sottraggono dallo stipendio. Così non va. Lo faremo presente in contrattazione nazionale, in qualità di sindacato rappresentativo, facendo di tutto per cambiare il nuovo dispositivo che regola il rapporto di lavoro del personale della scuola. Qualora l’amministrazione dovesse opporsi, confermando questa assurda discriminazione, la pratica passerà al nostro ufficio legale che predisporrà specifico ricorso nelle sedi legali opportune anche sovranazionali”.
Due pesi e due misure: nella scuola sembra la regola regina. Attraverso un confronto tra i due status professionali, analizzando il contratto collettivo nazionale vigente, la stampa specializzata ha fatto emergere le diversità di trattamento, pur in presenza di direttive transnazionali, come la 1999/70/CE, che impongono a tutti i Paesi membri di non osservare discriminazione alcuna tra il personale di ruolo e precario, a partire dalla stabilizzazione automatica dei supplenti che hanno svolto oltre 36 mesi di servizio (anche questa scientificamente omessa dall’Italia e per questo motivo la Commissione Europea è a un passo dall’avvio della procedura d’infrazione dopo l’invio della lettera di costituzione in mora di qualche settimana fa).
I permessi e le ferie del personale di ruolo
Per ciò che riguarda i permessi, scrive Orizzonte Scuola, per il personale di ruolo “l’articolo di rifermento è il 15 (CCNL 2007, confermato dal nuovo CCNL per tutto quanto non previsto). In base a tale articolo il personale a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: partecipazione a concorsi o esami: a 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma (i 6 giorni di ferie si possono richiedere come permessi per motivi familiari e personali e si vanno così ad aggiungere ai 3 già previsti). I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
I permessi e le ferie del personale non di ruolo
I permessi per il personale assunto a tempo determinato sono invece disciplinati dall’art. 19 e ciò che maggiormente si rileva è che sono senza retribuzione: al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino a un massimo di 6 giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 (motivi personali e familiari). Questi periodi di assenza sono senza assegni e pertanto interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Non cambiano invece i 15 giorni di congedo per matrimonio, i 3 giorni per lutti e per assistenza al familiare disabile che sono retribuiti anche per il personale assunto a tempo determinato. Non cambiano altresì i permessi orario di cui all’art. 16: è ovvio che il personale a TD potrà fruire di tutto ciò che gli spetta nei limiti della durata del rapporto di lavoro. Ricordiamo, conclude Orizzonte Scuola, che si tratta di disposizioni valide con l’attuale contratto in vigore. Vedremo, con il rinnovo, se ci saranno o meno dei cambiamenti.
La contrarietà del presidente Anief
Secondo Anief, mantenere questo genere di trattamento vessatorio verso il personale precario, anche quando questo ha alle spalle un lungo trascorso di supplenze, costituisce motivi di lamentele continue da parte di tanti lavoratori ancora non di ruolo. E hanno ragione. “Quello che riteniamo inconcepibile – dichiara Marcello Pacifico, presidente del giovane sindacato – è il fatto che a questi lavoratori si richiede lo stesso tipo di prestazione professionale, con il medesimo carico di ore, di impegni e responsabilità, ma poi si prevede normativamente, un trattamento diversificato. Fa scalpore che questo sia previsto dal contratto nazionale di categoria, senza che i sindacati che l’hanno pure sottoscritto, non abbiano gridato allo scandalo e nemmeno abbiano avuto modo di esporre un rilievo sullo stesso testo del Ccnl, come si utilizza fare quando si sottoscrive un accordo con la parte pubblica pur rimanendo contrari su alcuni punti. Sarà nostra cura, come Anief, sollevare presto il problema”, conclude Pacifico.
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