Anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”, questo quanto stabilito dal Tribunale del Lavoro di Milano su ricorso patrocinato dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Francesca Lideo. Marcello Pacifico (Anief): “Il CCNL economico 2011 non prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia ai lavoratori precari, questa stortura dovrà essere sanata direttamente in contrattazione”
La sentenza, che porta il sigillo delle vincenti azioni legali Anief, arriva dal Tribunale del Lavoro di Milano e accoglie in toto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Anief riconoscendo il diritto di un docente, immesso in ruolo nel 2016, all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio effettivamente svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che prevedeva il gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. “Abbiamo nuovamente avuto ragione in tribunale contro un CCNL economico di comparto – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discrimina i precari e il periodo svolto durante il precariato. Con la raggiunta rappresentatività anche questa stortura dovrà essere sanata direttamente in contrattazione e ribadiremo ancora una volta che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio di serie B”.
Il Giudice del Lavoro di Milano, infatti, dà pieno accoglimento alle tesi Anief e, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, evidenzia, riguardo la clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL economico 2011, come “tale clausola di favore deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze di MIUR in forza di successione di contratti a tempo determinato, iniziati prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell’accordo sindacale, avessero già svolto un anno di servizio, con conseguente fondatezza anche della pretesa del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell’accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”, condannando il Miur al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate di interessi e/o rivalutazione.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief, clicca qui