Nuova vittoria targata Anief presso il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio (VA) con una sentenza impeccabile ottenuta dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Anna Maria Ferrara che bacchetta il Miur e accoglie le tesi Anief al fine della corresponsione degli scatti di anzianità non percepiti durante il precariato anche in favore dei docenti già immessi in ruolo. Marcello Pacifico (Anief): “Saneremo le illegittimità contrattuali e normative che continuano a discriminare i precari e il lavoro a tempo determinato”
Continua l'interminabile serie di condanne a carico del Ministero dell'Istruzione ottenute dall'Anief per l'evidente discriminazione posta in essere a discapito dei lavoratori precari cui non riconosce gli scatti di anzianità durante tutto il periodo di precariato in aperta violazione della Direttiva 1999/70/CE. “Laddove la normativa e la contrattazione interna ancora negano il giusto diritto all'integrale valutazione del servizio svolto da precari, l'Anief sa far valere i diritti dei lavoratori in tribunale. Ma è ora di riconoscere tali diritti direttamente nel contratto e con la nostra raggiunta rappresentatività ci batteremo per ottenere quello che i sindacati rappresentativi non sono riusciti a fare in 20 anni: riconoscere la piena e integrale parità di trattamento ai precari e a quanti hanno acquisito professionalità con contratti a tempo determinato, anche all'atto della ricostruzione di carriera”.
Il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio (VA), infatti, con una nuova sentenza ottenuta grazie alla professionalità dei legali Anief, non ha dubbi e condanna l'illecita discriminazione posta in essere a discapito del lavoro svolto durante il precariato cui non viene attribuita pari dignità rispetto al servizio “di ruolo” e riconosce il diritto del ricorrente a percepire gli scatti di anzianità anche per il servizio svolto con contratti a termine. “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE – si legge nella sentenza – impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 22558/2016)” e, pertanto, “La ricorrente dovrà essere inserita nella corretta classe stipendiale a lei spettante sulla scorta delle disposizioni della contrattazione collettiva del comparto scuola succedutesi nel tempo valevoli per i docenti di ruolo e applicabili ratione temporis alla ricorrente con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate (al netto di voci stipendiali riconosciute esclusivamente in ragione del servizio non di ruolo) oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”, con ulteriore condanna al pagamento delle spese di soccombenza quantificate in 1.500 Euro oltre accessori.
Nell'impartire l'ennesima lezione al Miur sul rispetto del lavoro svolto durante il precariato ancora una volta, dunque, l'Anief ha ottenuto con azioni legali mirate il rispetto delle normative comunitarie e contribuito a ristabilire la legalità e il rispetto da parte del Miur del lavoro svolto dai precari della scuola, anche dopo l'immissione in ruolo.
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