Garantire l’avanzamento dei compensi dei dipendenti e dei dirigenti del pubblico impiego eliminando i lacciuoli e i vincoli che limitano l’applicazione di aumenti adeguati e in grado di “rispondere” almeno all’innalzamento del costo della vita: lo chiede il sindacato autonomo Anief, attraverso tre dei 40 emendamenti presentati al Disegno di legge di Bilancio 2020 AS 1586 e ora all’esame della V Commissione del Senato
VALORIZZARE LE PROGRESSIONI DI CARRIERA
L’organizzazione sindacale chiede, in particolare, di andare a modificare l’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, eliminandola frase “in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti”; inoltre, si chiede di mettere mano al comma 1-bis dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cancellando le parole “secondo principi di selettività” e “attraverso l'attribuzione di fasce di merito”.
Queste modifiche permetterebbero, spiega il sindacato nella motivazione dell’emendamento n. 13.2.1, di andare incontro al personale contrattualizzato della P.A., che “ha visto negli anni preclusa la possibilità di avanzamento stipendiale, poiché da una parte i rinnovi contrattuali sono rimasti bloccati per lungo tempo e nel contempo sono stati eliminati gli adeguamenti stipendiali per anzianità di servizio”.
Tale condizione ha prodotto “una situazione stagnante”, con conseguente “perdita del potere di acquisto dei salari, demotivazione e calo di professionalità”. Pertanto, è palese che “il meccanismo delle progressioni all'interno dell'area di inquadramento (progressioni orizzontali)” si da considerare inadeguato“per garantire il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici”, arrivando ad appesantire “i processi di lavoro e gli adempimenti burocratici a scapito dell’efficienza e dell’economicità”.
Il sindacato autonomo ritiene pertanto necessario adottare immediati “interventi legislativi”, attraverso la manovra di fine anno, finalizzati a “favorire un percorso di recupero salariale attraverso la valorizzazione in via prevalente dell'esperienza maturata, della professionalità e dell'anzianità di servizio”.
SALARIO MINIMO
Anief chiede anche di migliorare il trattamento economico del personale pubblico allineando il salario minimo dei dipendenti al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall’Istat e accertato dal Ministero dell’Economia. Un passaggio centrale se si vuole davvero recuperare la perdita d’acquisto che hanno subito i compensi annui dei lavoratori dello Stato, a partire da docenti e Ata della scuola, i cui stipendi rimangono sotto di 9 mila euro rispetto alla media dell’Unione Europea e con oltre mille euro di potere d’acquisto perso solo negli ultimi sette anni.
Una disposizione sempre più necessaria per recuperare il “blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione”: per tali motivi, l’associazione sindacale rappresentativa del comparto Scuola chiede “il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 14%”, specificando che“la norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica”.
LA SPERIMENTAZIONE MANCATA NELLE UNIVERSITÀ
Il sindacato chiede anche che “in via sperimentale, le università statali” possano “incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l’ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei”.
Il via libera al trattamento accessorio personale universitario avrebbe “lo scopo di dare compimento all’art. 63, comma 5, del CCNL 2016-2018 rimasto inattuato a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi previsti. Eppure, la norna dice che“a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le Università statali” possono “incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l’ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2”.
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022
AS 1586
Emendamenti all’articolo 13
13.2
Inserire il seguente comma:
“2. Il fondo di cui al comma precedente potrà essere incrementato negli anni successivi per garantire, nei rinnovi contrattuali per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, l’allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall’Istat e accertato dal Ministero dell’Economia e Finanze”.
Motivazione [Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali]: rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 14%. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
13.2.1
Inserire il seguente comma:
Al fine di valorizzare la progressione di carriera dei dipendenti e dirigenti pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
- - all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono eliminate le seguenti parole: “in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti”.
- - al comma 1-bis dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono eliminate le seguenti parole “secondo principi di selettività” e “attraverso l'attribuzione di fasce di merito”.
Motivazione [avanzamento stipendiale dipendenti pubblici] Il personale contrattualizzato della P.A. ha visto negli anni preclusa la possibilità di avanzamento stipendiale, poiché da una parte i rinnovi contrattuali sono rimasti bloccati per lungo tempo e nel contempo sono stati eliminati gli adeguamenti stipendiali per anzianità di servizio. Ne è derivata una situazione stagnante, perdita del potere di acquisto dei salari, demotivazione e calo di professionalità. Il meccanismo delle progressioni all'interno dell'area di inquadramento (progressioni orizzontali) si sono dimostrate inefficaci per garantire il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici, piuttosto hanno appesantito i processi di lavoro e gli adempimenti burocratici a scapito dell’efficienza e dell’economicità. Sono necessari interventi legislativi per favorire un percorso di recupero salariale attraverso la valorizzazione in via prevalente dell'esperienza maturata, della professionalità e dell'anzianità di servizio.
13.2.3
Inserire il seguente comma:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l’ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei”.
Motivazione [trattamento accessorio personale universitario]: l’intervento normativo ha lo scopo di dare compimento all’art. 63, comma 5, del CCNL 2016-2018 rimasto inattuato a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi previsti: “A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le Università statali individuate ai sensi dell’art. 23, comma 4-bis del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l’ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina può essere applicata solo a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate”.
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