Il giovane sindacato ha presentato una serie di emendamenti al Disegno di legge di Bilancio 2020 AS 1586, ora all’esame della V Commissione del Senato. Tra essi indicati anche interventi relativi alla formazione e al reclutamento del personale docente
Anief, tra i miglioramenti che propone per il sistema scolastico, ha prospettato: la riapertura delle GaE; l’estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto e trasformazione in graduatorie provinciali; il valore del diploma magistrale per la partecipazione ai concorsi, conferma dei ruoli, proroga contratti in essere; la formazione iniziale e le prove suppletive concorso docenti. Di seguito gli emendamenti all’articolo 28.
28.14.3 Riapertura GaE
Il sindacato propone di inserire, dopo il comma 16, “all’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”
Infatti, l’attuale situazione di precariato e abuso di contratti a tempo determinato richiedono una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l’utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l’inserimento di suddetto personale nelle graduatorie ad esaurimento. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
28.14.4 Estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto e trasformazione in graduatorie provinciali
Il sindacato, dopo il comma 16, chiede di inserire: “Per il personale docente della scuola, all’articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si aggiunge il seguente periodo: “Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all’assunzione delle graduatorie d’istituto che sono trasformate a partire dall’a. s. 2020/2021 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione.”
Dunque, secondo Anief, occorre una norma che garantisca la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d’istituto, trasformate in provinciali, con la conferma nei ruoli dopo il superamento dell’anno di prova. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.
28.14.5 Valore del diploma magistrale per la partecipazione ai concorsi, conferma dei ruoli, proroga contratti in essere
Anief, dopo il comma 16, propone di aggiungere: “1. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole “e l'articolo 15, comma 7. 2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma. 3. All’articolo 4, comma 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole “2018/2019” aggiungere le seguenti: “e successivi”, e sostituire le parole ove ricorrono “30 giugno 2019” con “30 giugno dell’anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva”.
Dunque, in considerazione dell’ormai consolidata esperienza di insegnamento del personale in possesso del titolo di diploma magistrale oltre che per ragioni di continuità didattica risulta opportuno consentire la partecipazione al nuovo concorso ordinario del personale in possesso di questo titolo, confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, per garantire la continuità didattica già prevista per il solo anno scolastico 2018/2019.
28.14.6 Formazione iniziale
Il sindacato propone, dopo il comma 16, di inserire il seguente: “Con decreto di natura regolamentare, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dispone i nuovi accessi ai percorsi di formazione iniziale e reclutamento apportando le specifiche modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei seguenti principi: l’accesso a un numero programmato ordinario annuale rispetto ai posti vacanti e disponibili l’anno scolastico successivo di almeno diecimila unità, la frequenza di un corso annuale universitario durante il quale svolgere anche attività di tirocinio retribuito nella qualità di supplente a tempo determinato e al termine del quale poter essere confermato, in caso di valutazione finale positiva, nei ruoli.” .
Infatti, l’assenza di procedure abilitanti attivate con regolarità ritarda l’accesso alla carriera e alimenta il numero di supplenti. Alla questione del precariato si aggiunge quella anagrafica: l’età dei docenti italiana è la più alta fra quella dei paesi OCSE. Questi dati evidenziano in modo lampante la necessità di migliorare e snellire le procedure di accesso al mondo della scuola e di avviare nuovi percorsi di formazione iniziale per contenere il numero di supplenti, facilitare l’accesso alla carriera scolastica e invertire le graduatorie internazionali sull’anzianità dei docenti.
28.14.7 Prove suppletive concorso docenti
Dopo il comma 16, il sindacato propone di inserire il seguente: “I candidati laureati che hanno un contenzioso pendente avverso i decreti del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Con decreto nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016, sono ammessi a una prova suppletiva per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali”.
La norma intende prendere atto delle ultime pronunce del tribunale amministrativo che ha annullato l’ultimo concorso ordinario a cattedra laddove ha impedito la partecipazione dei candidati in possesso di laurea. Interventi relativi allo stato giuridico e alla mobilità del personale scolastico.
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15 novembre 2019 Ufficio Stampa Anief
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