Anche per il personale ATA l'Anief ottiene piena ragione in tribunale e per quanti son entrati in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole per i lavoratori. Marcello Pacifico (Anief): “Dopo la nostra vittoria in Cassazione e le tante sentenze che ci danno piena ragione, chiederemo direttamente in contrattazione di sanare le storture eliminando tutte quelle discriminazioni che vanno a discapito dei precari, anche quelle che permangono dopo l'immissione in ruolo”
La sentenza, che porta il sigillo dei legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Fortunato Niro, arriva dal Tribunale del Lavoro di Udine che accoglie in toto il ricorso di un nostro iscritto riconoscendo il diritto anche per il personale ATA all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio effettivamente svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che prevedeva il gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. “Il nostro ricorso e le nostre ragioni sono state totalmente accolte in tribunale – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ed è stato dichiarato illegittimo ancora una volta il CCNL economico di comparto siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discrimina i docenti e gli ATA precari e il periodo di servizio svolto durante il precariato. Ci impegneremo ai tavoli della trattativa perché anche questa stortura sia sanata direttamente in contrattazione e chiederemo a gran voce di eliminare tutte quelle discriminazioni che vanno a discapito dei precari e che permangono anche dopo l'immissione in ruolo”.
Il Miur, infatti, è stato condannato su tutta la linea e dovrà provvedere a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato; al pagamento delle relative differenze retributive dovute e conseguenti all’intera e immediata valutazione del servizio preruolo e ad applicare in suo favore, anche, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 prevista in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3–8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9–14 anni, oltre al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e al pagamento di eventuali differenze retributive dovute in virtù dell’accertamento del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3–8 anni. Amministrazione condannata, inoltre, a pagare le spese di lite quantificate in 2.100 Euro oltre accessori.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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