Da dieci giorni si è conclusa la possibilità dei docenti di presentare domanda di richiesta di ricostruzione carriera, così da ottenere il riconoscimento dei servizi validi, una migliore fascia stipendiale di appartenenza e quindi gli incrementi salariali dovuti: tramite istanze online, la richiesta va inviata al dirigente scolastico che nel volgere di alcune settimane, grazie al fatto che il sistema è stato totalmente digitalizzato, provvederà all’emissione del decreto di ricostruzione quindi la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato, dipartimento del Ministero dell’Economia. Alla procedura sono interessati tutti gli immessi in ruolo dell’ultimo anno e coloro che non l’hanno ancora fatto. Cosa debbono aspettarsi i lavoratori del settore scolastico che hanno svolto il servizio militare o civile sostitutivo? È possibile conteggiare tale periodo ai fini della ricostruzione carriera per il corretto inquadramento del dipendente nella rispettiva fascia stipendiale? Orizzonte Scuola, normativa alla mano, spiega che l’amministrazione valuta questo servizio solo se prestato in costanza di rapporto d’impiego. Per il sindacato è un’interpretazione illegittima. Chi è interessato può rivolgersi alle sedi regionali del sindacato.
“Come Anief – dice il suo presidente nazionale Marcello Pacifico - abbiamo sempre sostenuto che il riconoscimento del servizio militare, anche se svolto non in costanza di rapporto di lavoro con il Ministero, è un diritto coerente con i precetti dell'articolo 52, comma 2, della Costituzione e, al tempo stesso, funzionale alla salvaguardia del principio della parità di trattamento e di non discriminazione. L’amministrazione scolastica, invece, perseverando nella sua ostinazione del voler circoscrivere la valutazione del servizio militare e l'attribuzione del relativo punteggio ai soli docenti che erano anche destinatari di incarico di insegnamento, continua a negare in modo scorretto l’assolvimento di tale diritto”.
Le segreterie scolastiche stanno provvedendo o si accingono a farlo per dare seguito alla domanda di ricostruzione carriera: questa, viene presentata, assieme alla dichiarazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo, dal personale confermato a tempo indeterminato a seguito del superamento dell’anno di prova. Va inviata alla scuola di titolarità, stipendiali e la legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico. La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal ministero dell’Istruzione sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.
Per essere convalidata, la ricostruzione deve essere accompagnata alla “Dichiarazione dei servizi”, al cui interno è presente la richiesta sull’avere eventualmente “prestato il servizio militare o il servizio sostitutivo del servizio militare (servizio civile)”. A questo proposito, specifica ancora la rivista specializzata, la fonte normativa principale è l’articolo 20 della Legge n. 958/1986, nella quale si specifica che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”. Tuttavia, successivamente fu emanata una circolare ministeriale – C.M. n. 29 del 3/1/1996 – tramite la quale sono stati disposti chiarimenti in merito all’applicazione del medesimo articolo: da questi, si evince che il servizio militare di leva è valutabile ai fini giuridici ed economici a decorrere dalla data d’immissione in ruolo a prescindere che sia stato prestato in costanza di rapporto d’impiego, se in corso di prestazione o prestato successivamente alla data del 30/01/1987.
Se, invece, il servizio militare di leva è stato prestato prima del 30/01/1987 è valutabile, ma solo se prestato in costanza di rapporto d’impiego. Ma cosa significa “costanza d’impiego”? Significa che un docente che ha stipulato un contratto a tempo determinato/indeterminato presso un’istituzione scolastica e nel frattempo durante il medesimo anno ha avuto l’obbligo di partire per il servizio militare di leva, allora ha prestato quest’ultimo in costanza di nomina o in costanza di rapporto d’impiego. In questo ambito, il decreto legislativo n. 297/1994, sezione IV Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, art. 485 comma 7, sostiene che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Il vulnus, quindi, risiede nel mancato riconoscimento da parte dell’amministrazione del servizio militare prestato non in contemporaneo rapporto di lavoro con il Ministero dell’Istruzione: i giudici del lavoro, anche di recente, hanno confermato la fondatezza delle ragioni patrocinate dall’Anief dando legittimità al riconoscimento utile per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per l'accesso all'insegnamento e quindi pure la ricostruzione di carriera.
Dinanzi alla posizione dei legali del sindacato, i giudici hanno riconosciuto “la fondatezza della domanda” facendo riferimento “all'art. 485, comma 7, D.Lvo 297/1994”, nel quale, “in linea con disposizioni di analogo tenore introdotte in precedenti testi normativi è stabilito che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Dai tribunali si stabilisce, dunque, “una interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione conduce a ritenere che il periodo di assolvimento degli obblighi di leva militare o di servizio sostitutivo assimilato, prestato in epoca successiva al conseguimento del titolo di studio abilitante all'insegnamento, debba essere valutato alla stessa stregua di quello conferito in costanza di nomina”.
Vi ricordato, in tal senso, che l’articolo 52 della Costituzione parla chiaro: dopo avere definito la “difesa della Patria” un “sacro dovere del cittadino”, l’Assemblea Costituente ha stabilito che “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”. Una norma costituzionale, quindi, estremamente chiara, che non può essere aggirata o interpretata diversamente e a danno dei lavoratori che hanno assolto il servizio militare o quello equiparato.
PER APPROFONDIMENTI:
Legge di Bilancio, i sindacati firmatari di contratto vanno a Canossa