L’anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire: lo hanno stabilito i giudici “ermellini”, con l’ordinanza 2232/2020 del 30 gennaio, in base alla quale d’ora in poi l’effettiva anzianità di servizio, comprendente gli anni di lavoro precedenti all’immissione in ruolo può essere sempre accertata. Determinando, in questo modo, il riconoscimento degli scatti di anzianità successiva e un più alto inquadramento stipendiale, proprio per effetto del riconoscimento di un numero maggiore di anni di anzianità. Ne consegue che non ha più senso il termine decennale sino ad oggi imposto dall’amministrazione per farsi riconoscere gli anni pre-ruolo che nella scuola sono una prassi per l’80% del personale assunto: il lavoratore, docente o Ata, ha quindi sempre titolo a chiedere la ricostruzione di carriera, per essere in questo modo collocato in un “gradone” di spettanza superiore e quindi percepire uno stipendio maggiore. Tutti gli interessati alla nuova collocazione di fascia e a recuperare il maltolto, possono contattare la sede Anief più vicina.
Marcello Pacifico (Anief): “Con l’ordinanza della Cassazione, tutti coloro che possono vantare periodi di pre-ruolo anche oltre il primo quadriennio previsto sempre dal Testo unico della scuola, hanno ora facoltà di presentare la domanda in qualsiasi momento della loro carriera. Anche diversi anni dopo il primo quinquennio. Se a questo si aggiunge la recente decisione, sempre della Cassazione, di disapplicare il decreto legislativo 297/94, insieme alle norme contrattuali, poiché in contrasto con la clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, la stessa che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario, possiamo senza dubbio dire che siamo dinanzi ad svolta storica, che può andare ad innalzare lo stipendio di almeno 400 mila docenti e Ata”
Ora è ufficiale: sulla ricostruzione di carriera del personale non può essere applicata alcuna prescrizione, quindi il lavoratore ha diritto a chiederla quando vuole e a farsi riconoscere la fascia stipendiale superiore, avvalendosi degli anni fino a quel momento non riconosciuti. A mettere la parola fine ai dubbi, che l’amministrazione e un legislatore disattento continuava a porre, è stata la Corte di Cassazione, la quale con un’ordinanza (la 2232/2020, pubblicata lo scorso 30 gennaio), ha riscritto nei fatti le norme sui termini della richiesta di valutazione del servizio svolto, includendolo a pieno nel piano di ricostruzione della propria carriera professionale.
IN 400 MILA POSSONO RICORRERE
La pronuncia della Cassazione, che riguarda almeno 400 mila docenti e Ata della scuola sino ad oggi danneggiati, prevede, in pratica, che l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale, senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da questo, deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto a una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità. Rimane salvo, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione quinquennale applicabile al diritto alla retribuzione, ovvero il quantum della somma dovuta al lavoratore.
CANCELLATA LA POSIZIONE DEL MEF
Con questa presa di posizione, la Suprema Corte cancella anche la circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, prodotta dalla Ragioneria generale dello Stato, con la quale il Mef riteneva indispensabile che il lavoratore presentasse “atti interruttivi” della prescrizione nell’arco del decennio successivo all’assunzione a tempo indeterminato. Di fatto, da adesso in poi, varrà la logica dell’interesse, che nel caso dei dipendenti della scuola è palesemente legittimo, da valutare “in ordine all’azionabilità dei singoli diritti di cui l’anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto”.
La decisione dei giudici di legittimità è rilevante. E fa seguito ad una sentenza altrettanto “simbolo”, di alcuni mesi fa, con la quale il Tribunale di Macerata smentì, argomentandone i motivi, ha respinto l’applicabilità del termine di prescrizione di 10 anni ex articolo 2946 del Codice Civile (termine che decorrerebbe dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nello specifico quindi, dalla data della conferma in ruolo).
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE
“L’avere accertato una volta per tutte l’imprescrittibilità dell'anzianità di servizio – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – rappresenta per il nostro sindacato un punto di arrivo importante. Abbiamo sempre creduto a questa interpretazione. Soprattutto, questa espressione della Cassazione, fa il paio con la doppia sentenza della stessa Corte (le n. 31149 e n. 31150 della IV Sezione Lavoro), rispetto alle pronunce della Corte di giustizia europea, che ha dichiarato illegittima la norma interna (artt. 485 e 569 del Dlgs 297/94 e CCNL vigente) laddove non valuta per intero tutto il servizio effettivamente prestato durante il pre-ruolo (attualmente congelato di un terzo dopo il quarto anno di servizio per quasi vent'anni)”.
LE FASCE STIPENDIALI
Il sindacato ricorda che le fasce stipendiali, legate agli anni di servizio svolti, in particolare per quelle degli insegnanti assunti prima del 01/09/2011, sono collocate tra 0 e 2 anni, poi 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre. Il passaggio da una fascia all’altra prevede, in media, circa 80-100 euro mensili di aumento. A seguito di accordi intrapresi con gli altri sindacati, per tutti i docenti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali si sono ridotte, con la sparizione del primo “gradone”, diventando 0-8 anni, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.
Anief, pertanto, è pronto a offrire la sua consulenza anche legale per ottenere la restituzione degli aumenti non percepiti e aumentare da subito la busta paga. Per aderire ai ricorsi, da presentare tramite al tribunale del lavoro, basta cliccare sul seguente link.
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