Da domani, giovedì 27 aprile, diventeranno operativi i bandi dei concorsi Ata 24 mesi utili per le immissioni in ruolo e le supplenze annuali: come previsto dalla circolare ministeriale n. 26532 del 5 aprile scorso, le domande – per soli titoli - potranno essere infatti presentate dagli aspiranti dal 27 aprile al prossimo 18 maggio. Le istanze dovranno essere compilate e inviate tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle Istanze del ministero dell’Istruzione e del Merito. I bandi riguardano diverse figure professionali: Collaboratori scolastici (bidelli); Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie; Assistenti Amministrativi; Assistenti Tecnici; Cuochi; Guardarobieri; Infermieri.
Anief, che fornirà assistenza attiva, attraverso le sue sedi territoriali, ricorda di avere chiesto diverse modifiche all’ordinanza che regola i concorsi regionali Ata. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non è giusto che il personale ATA non possa scegliere liberamente la provincia in cui poter presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie. Riteniamo e continuiamo a fare inoltre presente, inoltre, che gli stipendi del personale ATA sono tra i più bassi di tutto il pubblico impiego e che con l’inflazione che corre, necessitano di risorse abbondanti per evitare che si avvicinino alla soglia di povertà. Inoltre, riteniamo assurdo che tanti precari Ata, nominati sui posti dell’organico aggiuntivo del biennio 2021/2022 abbiano oggi i requisiti per essere inseriti nelle graduatorie del 24 mesi senza però avere la possibilità di lavorare perché nel frattempo quell’organico è sparito, pur servendo in modo massimale per portare avanti i progetti del Pnrr in piena attuazione”, ha concluso Pacifico.
Per l’accesso a concorsi regionali occorre possedere i seguenti requisiti generali: essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui si concorre; oppure essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre; oppure: essere inseriti nella graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze temporanee nella medesima provincia e medesimo profilo per cui concorre; anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi): considerato che vi è l’arrotondamento per eccesso o difetto il limite minimo è per l’esattezza 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo per il quale si concorre (diploma, qualifica professionale o laurea in linea con i titoli di studio richiesti in base al profilo).
I REQUISITI DI ACCESSO NEL DETTAGLIO
Sono tre i requisiti per presentare domanda, come ricordato oggi dalla sindacalista Anief Cristina Dal Pino durante una diretta trasmessa dalla stampa specializzata e riassunto dalla rivista Orizzonte Scuola: a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre; c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
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