Tar Lazio con ordinanza 4105/2024 del 7 settembre 2024 salva procedura di assunzione dei 519 presidi, sospesa dai decreti monocratici di metà agosto e respinge richieste di sospensiva senza sollevare questione di costituzionalità
Da calendarizzare a ottobre, invece, le Camere di Consiglio sulla corretta formulazione della graduatoria finale che ha mortificato il punteggio dei titoli attribuiti in violazione dei principi che sarebbero stati definiti dalla legge speciale, ritenuta oggi costituzionale dai giudici amministrativi.
Ancora possibile aderire ai ricorsi sulla tabella relativa alla graduatoria finale al seguente link
https://anief.org/ricorsi3/ricorso?id=1412:concorso-ds-tabella
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Estratto motivazione dell'ordinanza del 7 settembre (omissis)
Rilevato che le parti resistenti e intervenute sollevano numerose eccezioni in rito, tra le quali, in particolare, oltre all’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza dei presupposti del ricorso collettivo:
a) l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere in capo agli istanti,
b) l’eccezione di irricevibilità per intempestiva notifica del gravame relativamente all’impugnazione del D.M.n. 107 del 2023,
c) l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati individuato tra i soggetti risultati vincitori del concorso straordinario;
Ritenuto, in base ad una cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, che le predette eccezioni non risultano prima facie prive di giuridico fondamento, nella misura in cui, in particolare:
- con riferimento all’eccezione di cui al punto a): i ricorrenti risultano - allo stato - avere superato esclusivamente la prova preselettiva del concorso ordinario, non avendo ancora sostenuto le ulteriori prove della procedura concorsuale ordinaria (che potrebbero non superare),
- con riferimento all’eccezione di cui al punto c): l’unico soggetto (qualificato nell’epigrafe del ricorso in termini di controinteressato) destinatario di notifica del gravame è risultato (come da deduzioni verbali svolte in udienza da tutte le parti processuali) idoneo non vincitore della procedura straordinaria
Considerato che la procedura ordinaria è stata bandita, su base regionale, a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione 13 ottobre 2022 n. 194 e in base al DDG n. 2788/2023 e che il concorso riservato si è inserito nella procedura nazionale del concorso di cui al DDG 1259/2017, in virtù della sanatoria introdotta dal D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito in Legge n. 14 del 2023 (art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies), sulla base del quale è stato adottato il D.M. n. 107/2023;
Considerato, quindi, che a seguito dei predetti interventi legislativi l’Amministrazione è stata autorizzata ad indire, per gli anni scolastici 2023/2024 , 2024/2025 e 2025/2026 sia la procedura di reclutamento ordinaria per titoli ed esami, sia la procedura di reclutamento riservata e che ai sensi dell’art. 5, comma 11 septies del menzionato D.L. n. 198/2022 la prima è destinata a coprire almeno per il 60% e la seconda è destinata a coprire fino al 40% i posti di personale dirigenziale regionale che si prevede saranno vacanti e disponibili nei suddetti anni
Rilevato che il DPCM 3 ottobre 2023 ha autorizzato l’Amministrazione ad avviare per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura riservata;
Rilevato, altresì, che, in sede di conversione del D.L. n. 71/2024, la legge n. 106/2024 ha introdotto all’art 12 il comma 1 bis il quale ha previsto che “esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo”;
Considerato che con Decreto MIM n. 2187 del 9 agosto 2024 è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata e che con avviso del 9 agosto 2024 n. 124319 i candidati utilmente collocati sono stati invitati a indicare l’ordine di preferenza tra le Regioni disponibili;
Considerato, altresì, che i ricorrenti, che hanno partecipato alla procedura di concorso ordinaria, superando le prove preselettive, hanno impugnato i predetti atti, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art 12 D.L. n. 71/2024 sotto i profili della violazione degli artt. 2, 3, 51 e 97 Cost.;
Ritenuto, con riferimento al fumus boni iuris, che, anche in disparte i sopradetti profili di possibile irricevibilità e inammissibilità del ricorso, non risultano ravvisabili, sempre in base ad una delibazione sommaria propria della fase cautelare, profili di irragionevolezza o illogicità nella scelta del legislatore di attingere alla graduatoria del concorso riservato concluso in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, diversamente dal concorso ordinario in attesa della calendarizzazione della prova scritta, scelta che ha consentito di evitare che il 60% dei posti vacanti e disponibili destinati al concorso ordinario venissero affidati in reggenza a dirigenti scolastici titolari su altre sedi in violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
Considerato che è stato comunque previsto un meccanismo di recupero e compensazione dei posti, nella misura in cui, ai sensi del sopra citato art 12, comma 1 bis, legge n. 106/2024, “I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente”;
Considerato, altresì, che l’Amministrazione resistente, nella memoria depositata in atti, ha previsto che le sole vacanze conseguenti alla cessazione degli incarichi dirigenziali in corso sarebbero di per sé idonee ad assorbire a partire dal 1 settembre 2025 gran parte dei vincitori del concorso ordinario;
Ritenuto, con riferimento al periculum in mora, che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti risulta insussistente alla luce di quanto sopra e che, comunque, risulta il difetto della necessaria attualità non avendo gli istanti – come già evidenziato - ancora espletato tutte le prove della procedura ordinaria ed essendo pertanto allo stato titolari di una mera aspettativa all’immissione in ruolo;
Ritenuto, altresì, che, per tale motivo, la sollevata questione di costituzionalità difetta – quanto meno allo stato - del requisito della rilevanza;
Ritenuto pertanto di dover respingere l’istanza di misura cautelare;
Ritenuto che la peculiarità delle questioni trattate giustifichi la compensazione delle spese della presente fase processuale (omissis)
PER APPROFONDIMENTI: