A decretarlo è la quinta sezione penale della Cassazione che poche ore fa ha confermato la tesi espressa dal giudice di secondo grado, respingendo i ricorsi di due studenti minori condannati per diversi reati contro un loro compagno, tra cui quello di averlo costretto ad abbandonare prematuramente i banchi di scuola: tediato, deriso e picchiato, il ragazzo aveva riportato uno stato d’ansia tale da impedirgli di continuare la carriera scolastica. Dinanzi a fatti vessatori di tale portata, pure se attuati all’interno di una scuola, si incorre dunque in quegli “atti persecutori” (previsti dall’articolo 612 bis del Codice Penale), introdotti con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, con tutte le aggravanti sanzionatorie e penali che ne conseguono. Per questi motivi, sono stati respinti anche i ricorsi prodotti dai due minori autori dello stalking.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il fenomeno del bullismo sta crescendo in modo esponenziale e diventa sempre più necessario correre ai ripari. Non è possibile essere comprensivi, servono dei provvedimenti esemplari, che possano fare da monito. Non è davvero ammissibile ciò che è successo. Noi, come sindacato, siamo per la tolleranza zero su certi comportamenti, soprattutto perché non si tratta di episodi, ma di aggressioni mirate, predeterminate e perduranti. Qualsiasi oggetto abbia, sia essa rivolta a un docente o a uno studente, dopo un esame scrupoloso del caso e avere appurato le responsabilità, la violenza deve comportare l'espulsione immediata dello studente o degli studenti che si rendono artefici di tali azioni. Parallelamente, è ben che si avvii l’iter giudiziario in tutti quei casi in cui ve ne siano gli estremi. Noi siamo d’accordo con la Cassazione: si chiamino gli atti di violenza coi loro nomi, cioè reati; solo in questo modo chi si macchia di tali illeciti potrà rendersi conto della gravità della propria azione e ragionare sulla colpevolezza del suo comportamento.