Questa volta è l’art. 2, cc. 4 e 6 del D.P.R. 89/09 che viola l’art. 117 della Costituzione e la leale collaborazione tra Stato e Regioni a cui spetta l’esclusiva competenza nel dimensionamento della rete scolastica sul territorio, attribuzione che la sentenza n. 200 del 2009 ha proprio riconosciuto spettare al legislatore regionale.
Questa è la seconda volta che il giudice delle leggi interviene sulla riforma Gelmini, dopo aver bocciato le lettere f-bis) ed f-ter) dell’art. 64, c. 4, del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella l. 133/2008.
A nulla vale la difesa dell’avvocatura dello Stato che invoca la copertura dell’altro D.P.R. 81/09, regolamento - ricorda la Consulta – che “non ha formato oggetto di impugnazione, né può essere invocato in questa sede perché sia ritenuta immune dai vizi denunciati la disposizione oggetto di censura con i ricorsi in esame”.
All’uopo, bisogna ricordare come il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1540/2011 abbia dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tar Lazio promosso da alcune associazioni in quanto non legittimate a ricorrere sul tema che poneva l’eccezione di costituzionalità dello stesso regolamento recante norme per il dimensionamento della rete scolastica, al punto da annullare la stessa sentenza n. 3291/10 del Tar Lazio.
Per la Consulta spetta alle Regioni l’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni nelle scuole dell’infanzia già esistenti o la loro soppressione, che devono adattare la rete scolastica alle esigenze socio-economiche di ciascun territorio, e “prevedere misure volte a ridurre, nei casi in questione, il disagio degli utenti del servizio scolastico, proprio per l’impatto che tali eventi hanno sulle comunità insediate nel territorio e con riguardo alle necessità dell’utenza delle singole realtà locali”.
La sentenza arriva dopo che lo stesso Tar Lazio con l’ordinanza n. 2227/11 ha rimesso all’attenzione della stessa corte costituzionale un altro regolamento emanato con il D.P.R. 119/09 recante norme per la definizione degli organici del personale ATA, in particolare rilevando l’eccezione di costituzionalità dell'art. 64, c. 2 e 4, lett. “e” del d.l. n. 112/2008, convertito nella l. 133/2008, per la violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.
Il destino sembra beffarsi di un ministero retto proprio da un avvocato, che ancora deve decidere come adeguarsi all’altra sentenza della Consulta, la n. 41/2011, che ha bocciato il trasferimento in coda nelle graduatorie del personale docente.
Il tribunale non si sostituisce al legislatore, ma certamente gli dà delle lezioni di diritto. Speriamo che tutte queste ripetizioni portino in chi ci governa una meditata e saggia promozione dello studio del diritto, specie in questo momento in cui si è prossimi all’emanazione dell’ultimo regolamento sull’accorpamento delle classi concorsuali e del decreto di aggiornamento delle graduatorie del personale docente. Sempre che anche l’ultima circolare sugli organici del personale docente (n. 21 del 14 marzo 2011) non sia bloccata dal ricorso che l’Anief promuoverà al Tar Lazio per annullare anche il decreto interministeriale collegato.