Errata l’interpretazione da parte del Miur della norma che è chiara: chi rifiuta un posto in una fase non può partecipare alla fase successiva ed è escluso dal piano straordinario attivato per l’a. s. 2015/2016. La cancellazione riguarda espressamente i soggetti presenti negli albi territoriali graduati che hanno presentato domanda volontaria e rifiutano la proposta di assunzione e non può riguardare le graduatorie originarie da cui si proviene.
La ratio della norma è evidente: se sono in Gae/Gm e rifiuto un posto nella fase iniziale o nella fase 0 non posso partecipare alle fasi successive e sono cancellato dalle Gae/GM. Se invece grazie al fatto di essere in Gae/Gm ho chiesto di partecipare alle B e C e mi sono inserito nelle nuove graduatorie relative agli albi territoriali e rifiuto il posto che mi è stato assegnato, non posso accettare più altri posti per l’a. s. 2015/2016 perché sono stato depennato da tutti gli albi territoriali.
Una diversa interpretazione alimenterà uno scontato contenzioso in tribunale.
L’articolo 1, comma 102 della legge 107/2015, contestato.
“102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c),accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie.”