“La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato”: lo scrive il giudice del lavoro di Verona nell’accogliere il ricorso di una insegnante che, tramite i legali Anief, ha chiesto e ottenuto l’assegnazione della Carta del docente a seguito delle supplenze annuali svolte tra il 2019 e il 2023. La card annuale, ha sottolineato il Tribunale, sulla base del parere della Cassazione, va assegnata quando si stabilisca un rapporto di lavoro annuale, pure se la supplenza non è su cattedra completa o in regime di part time e pure se svolta su posto di sostegno ricoperto senza avere la specializzazione.