Oltre mille istituti scolastici in reggenza, 2.500 privi del proprio Direttore dei servizi generali e amministrativi, 200 scuole senza più la loro dirigenza per via del dimensionamento 2023-26”: è partito così il nuovo anno scolastico. E in queste condizioni, senza nemmeno il personale aggiuntivo necessario a supporto, risulta impossibile portare avanti i numerosi progetti del Pnrr e rispettare i termini di assegnazione dei finanziamenti e l’iter di realizzazione imposto dall’amministrazione. Per questi motivi, Anief ha deciso di chiedere pubblicamente alle istituzioni competenti, a partire da quella più coinvolta, l’Unità di Missione guidata dalla dottoressa Simona Montesarchio, di prorogare dal 30 settembre al 30 novembre la scadenza per le procedure di aggiudicazione del soggetto affidatario per le forniture utili agli Investimenti M4C1I3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
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è stato pubblicato ieri il nuovo DPCM che regola la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di I e di II grado per il posto comune. Il testo definitivo del Decreto, già trasmesso ai sindacati in forma di bozza nei mesi scorsi per l'informativa, non contiene sostanziali modifiche e per questo motivo il sindacato Anief esprime forti perplessità rispetto al testo definitivo.
Lo Stato sbaglia quando sopprime tutte le ferie e festività soppresse che dei precari: se quei giorni non sono state utilizzati, allora vanno monetizzati. A ribadirlo è stato il Tribunale ordinario di Parma che nell’esaminare il ricorso di un insegnante, prodotto dei legali dell’Anief, per le ferie non pagate benché non fruite, al termine delle supplenze annuali svolte tra il 2015 e il 2020, ha deciso di fargli avere 3.782 euro, spiegando nella sentenza che “il docente ha diritto di percepire un’indennità risarcitoria commisurata al numero di giornate di ferie non godute”: nella sentenza il giudice ha fatto osservare che sulla questione si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale ha spiegato che non è possibile creare le condizione di “perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780)”. La posizione poi è stata ripresa e adottata dalla Corte di Cassazione.
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