“La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito, riguardo alla questione controversa in questa sede, che la limitazione ai soli docenti di ruolo della previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione professionale costituisce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, in collisione con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., poiché attua un illegittimo “sistema di formazione a doppia trazione” (cioè una formazione differenziata all’interno del corpo docente a seconda della diversa durata contrattuale dell’impiego), “[da un lato] quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e [dall’altro] quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”: a scriverlo è il Tribunale di Velletri nel dare piena ragione ai legali Anief che hanno presentato ricorso per l’erogazione di 2.000 euro ad un docente precario che ha svolto supplenze tra il 2019 e il 2023: il giudice del lavoro ha detto sì alla richiesta, riportando nella sentenza innanzitutto la significativa parte della sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022 del Consiglio di Stato secondo cui esiste “un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” del legislatore della Buona Scuola che ha introdotto l’aggiornamento obbligatorio e strutturale.