“La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito, riguardo alla questione controversa in questa sede, che la limitazione ai soli docenti di ruolo della previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione professionale costituisce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, in collisione con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., poiché attua un illegittimo “sistema di formazione a doppia trazione” (cioè una formazione differenziata all’interno del corpo docente a seconda della diversa durata contrattuale dell’impiego), “[da un lato] quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e [dall’altro] quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”: a scriverlo è il Tribunale di Velletri nel dare piena ragione ai legali Anief che hanno presentato ricorso per l’erogazione di 2.000 euro ad un docente precario che ha svolto supplenze tra il 2019 e il 2023: il giudice del lavoro ha detto sì alla richiesta, riportando nella sentenza innanzitutto la significativa parte della sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022 del Consiglio di Stato secondo cui esiste “un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” del legislatore della Buona Scuola che ha introdotto l’aggiornamento obbligatorio e strutturale.
Sempre il Tribunale di Velletri ha ricordato che “la Corte di Giustizia dell’Unione europea”, con l’Ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, che ha fatto applicazione “della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, di cui alla Direttiva 1999/70/CE (la quale stabilisce che ‘per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”). Ha scritto ancora il giudice che “da ultimo è intervenuta, in argomento, la Suprema Corte”, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, “che – in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza sopra citata – ha fornito ulteriori chiarimenti sul punto e stabilito” che la card annuale per l’aggiornamento debba andare a tutti i precari con supplenza annuale almeno fino alla conclusione delle lezioni.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è evidente che sulle decisioni dei giudici dei tribunali pesa enormemente le decisioni favorevoli prese nell’ultimo biennio sulla questione dalla Corte di Giustizia Europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, e dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023. Siamo felici per come stanno andando le cose e per questo invitiamo decine di migliaia di precari e ex precari a convincersi a presentare ricorso con Anief per ottenere i 500 euro della Carta del docente loro sottratti ogni anno in modo chiaramente illegittimo”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VELLETRI
P.Q.M.
- disapplicato l’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall’erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l’erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 2.000,00;
- per l’effetto, condanna la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall’art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 800,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 17 marzo 2024
Il giudice
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