Nella scuola i concorsi, la formazione iniziale, i Tfa specializzanti nel sostegno, le abilitazioni e tanti altri titoli si conseguono solo a pagamento: per diventare insegnante si deve pagare. E non sono semplici tasse, perché in alcuni casi si arriva a spendere tra i 3.000 e i 4.000 euro ad attestato. Lo denuncia il sindacato nazionale Anief, dopo avere preso visione anche del DPCM pubblicato alcuni giorni fa sulla nuova formazione del personale che continua a prevedere corsi a pagamento (a dispetto del Contratto collettivo nazionale 2019/2021 dei comparti Istruzione, Università e Ricerca che non prevede costi per i lavoratori, ma solo formazione retribuita laddove si superino le ore di servizio).
“Se l'ipotesi del Contratto collettivo nazional 2019/2021 dei comparti Istruzione, Università e Ricerca, sottoscritta il 14 luglio 2023 anche dall’Anief, prevede all'articolo 36 la retribuzione delle ore di formazione dei docenti e la formazione universitaria in percorsi brevi, perché allora il DPCM pubblicato alcuni giorni fa sulla nuova formazione del personale continua a prevedere corsi a pagamento?”. L’interrogativo pubblico è stato posto oggi da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che annuncia anche azioni legali in merito.
Nella serata di venerdì 29 settembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 il decreto legge “Proroga Termini” con all’interno anche la misura che stanzia oltre 55 milioni di euro utili per il pagamento di almeno 10mila supplenti della scuola con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2023. La misura, inserita nel comma 2 dell’articolo 10 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione) prevede che F”ino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231 -bis , comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
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