“Sono molteplici i parametri di comparabilità in concreto che possono assumere rilevanza orientativa, quale ad esempio il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico, pari all’entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell’art. 39 comma 4 C.C.N.L. e dell’art. 4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell’orario di docenza dell’insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena”. Lo scrive il Tribunale di Padova, sezione Lavoro, nell’accogliere la richiesta di risarcimento, formulata dei legali Anief, in difesa di un insegnante precario che ha svolto cinque supplenze annuali senza ricevere la Carta del docente perché la norma, contenuta nella Legge 107/15, prevede la sua assegnazione solo al personale di ruolo.