Se per gli insegnanti italiani a seguito della Legge 107/15 la “formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta” del docente, perché i precari devono rimanerne fuori? È chiaramente, ha detto il Consiglio di Stato, che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. A ricordarlo, con una sentenza impeccabile, è stato il Tribunale del lavoro di Treviso che nell’esaminare il ricorso dei legali Anief in difesa di un insegnante precario che dal 2019 a oggi ha svolto supplenze senza ricevere mai i 500 euro della Carta del docente ha condannato il Ministero a risarcire lo stesso docente dei 2.500 euro negati nell’ultimo quinquennio.